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Document 62013CJ0114

    Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 febbraio 2015.
    Theodora Hendrika Bouman contro Rijksdienst voor Pensioenen.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Arbeidshof te Antwerpen.
    Rinvio pregiudiziale – Previdenza sociale – Regolamento (CEE) n. 1408/71 – Assicurazione vecchiaia e morte – Articolo 46 bis, paragrafo 3, lettera c) – Liquidazione delle prestazioni – Norme nazionali anticumulo – Deroga – Nozione di “assicurazione volontaria o facoltativa continuata” – Pensione nazionale in base ad un regime di assicurazione obbligatoria – Possibilità di richiedere l’esenzione dall’iscrizione per un determinato periodo – Portata dell’attestato predisposto dall’istituzione competente di un altro Stato membro – Regolamento (CEE) n. 574/72 – Articolo 47.
    Causa C-114/13.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:81

    SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

    12 febbraio 2015 ( *1 )

    «Rinvio pregiudiziale — Previdenza sociale — Regolamento (CEE) n. 1408/71 — Assicurazione vecchiaia e morte — Articolo 46 bis, paragrafo 3, lettera c) — Liquidazione delle prestazioni — Norme nazionali anticumulo — Deroga — Nozione di “assicurazione volontaria o facoltativa continuata” — Pensione nazionale in base ad un regime di assicurazione obbligatoria — Possibilità di richiedere l’esenzione dall’iscrizione per un determinato periodo — Portata dell’attestato predisposto dall’istituzione competente di un altro Stato membro — Regolamento (CEE) n. 574/72 — Articolo 47»

    Nella causa C‑114/13,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dall’arbeidshof te Antwerpen (Belgio), con decisione del 4 marzo 2013, pervenuta in cancelleria l’11 marzo 2013, nel procedimento

    Theodora Hendrika Bouman

    contro

    Rijksdienst voor Pensioenen,

    LA CORTE (Prima Sezione),

    composta da A. Tizzano, presidente di sezione, A. Borg Barthet, E. Levits, M. Berger (relatore) e F. Biltgen, giudici,

    avvocato generale: M. Szpunar

    cancelliere: A. Calot Escobar

    considerate le osservazioni presentate:

    per T. H. Bouman, da W. van Ophuizen, advocaat;

    per il governo belga, da M. Jacobs e L. Van den Broeck, in qualità di agenti, assistite da T. Jansen, advocaat;

    per la Commissione europea, da M. van Beek e V. Kreuschitz, in qualità di agenti,

    sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 4 marzo 2014,

    ha pronunciato la seguente

    Sentenza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 46 bis, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 (GU L 392, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento n. 1408/71»).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la sig.ra Bouman e il Rijksdienst voor Pensioenen (Ufficio pensionistico nazionale; in prosieguo: il «Rijksdienst») in merito al riesame, nel 2009, di una decisione di quest’ultimo, datata 10 luglio 1969 che concede alla sig.ra Bouman una pensione di reversibilità, ed è volto ad ottenere il rimborso di prestazioni indebitamente versate.

    Contesto normativo

    Il diritto dell’Unione

    3

    L’articolo 15 del regolamento n. 1408/71, intitolato «Norme concernenti l’assicurazione volontaria o l’assicurazione facoltativa continuata», così recita:

    «1.   Gli articoli da 13 a 14 quinquies non sono applicabili in materia di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, tranne nel caso in cui, per uno dei settori contemplati all’articolo 4, in un determinato Stato membro esista soltanto un regime di assicurazione volontaria.

    2.   Qualora l’applicazione delle legislazioni di due o più Stati membri comporti il cumulo dell’iscrizione:

    a un regime di assicurazione obbligatoria e a uno o più regimi d’assicurazione volontaria o facoltativa continuata, l’interessato è soggetto esclusivamente al regime di assicurazione obbligatoria,

    a due o più regimi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, l’interessato non può essere ammesso che al regime di assicurazione volontaria o facoltativa continuata per il quale ha optato.

    3.   Tuttavia in materia di invalidità, di vecchiaia e di morte (pensioni), l’interessato può essere ammesso all’assicurazione volontaria o facoltativa continuata di uno Stato membro, anche se egli è soggetto obbligatoriamente alla legislazione di un altro Stato membro, sempreché tale cumulo sia esplicitamente o implicitamente consentito nel primo Stato membro».

    4

    L’articolo 46 bis del regolamento n. 1408/71, intitolato «Disposizioni generali relative alle clausole di riduzione, sospensione o soppressione applicabili alle prestazioni di invalidità, di vecchiaia o per i superstiti in virtù delle legislazioni degli Stati membri», prevede quanto segue:

    «1.   Ai sensi del presente capitolo si intendono per “cumulo di prestazioni della stessa natura” tutti i cumuli di prestazioni di invalidità, di vecchiaia e per i superstiti calcolate o corrisposte in base a periodi di assicurazione e/o di residenza compiuti da una stessa persona.

    2.   Ai sensi del presente capitolo si intendono per “cumulo di prestazioni di natura diversa” tutti i cumuli di prestazioni che non possono essere considerate della stessa natura ai sensi del paragrafo 1.

    3.   Per l’applicazione delle clausole di riduzione, sospensione o soppressione previste dalla legislazione di uno Stato membro in caso di cumulo di una prestazione di invalidità, di vecchiaia o per i superstiti con una prestazione della stessa natura o una prestazione di natura diversa o con altri redditi, valgono le norme seguenti:

    a)

    si tiene conto delle prestazioni acquisite in virtù della legislazione di un altro Stato membro o degli altri redditi acquisiti in un altro Stato membro solamente se la legislazione del primo Stato membro prevede che siano prese in considerazione le prestazioni o i redditi acquisiti all’estero;

    b)

    si tiene conto dell’importo delle prestazioni che deve essere versato da un altro Stato membro prima della deduzione delle tasse, dei contributi di sicurezza sociale e di altre trattenute individuali;

    c)

    non si tiene conto dell’importo delle prestazioni acquisite in virtù della legislazione di un altro Stato membro che sono corrisposte sulla base di un’assicurazione volontaria o facoltativa continuata;

    d)

    nel caso in cui clausole di riduzione, di sospensione o di soppressione siano applicate in base alla legislazione di un solo Stato membro, in quanto l’interessato beneficia di prestazioni della stessa natura o di natura diversa dovute in base alla legislazione di altri Stati membri o di altri redditi acquisiti sul territorio di altri Stati membri, la prestazione dovuta ai sensi della legislazione del primo Stato membro può essere ridotta soltanto entro i limiti dell’importo delle prestazioni dovute in forza della legislazione o dei redditi acquisiti sul territorio degli altri Stati membri».

    5

    L’articolo 47 del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74, pag. 1), quale modificato dal regolamento (CEE) n. 1248/92 del Consiglio, del 30 aprile 1992 (GU L 136, pag. 7; in prosieguo: il «regolamento n. 574/72»), così dispone:

    «Calcolo degli importi dovuti corrispondenti ai periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata

    L’istituzione di ciascuno Stato membro calcola, secondo la legislazione che essa applica, l’importo dovuto, corrispondente ai periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, che, in virtù dell’articolo 46 bis, paragrafo 3, lettera c) del regolamento, non è soggetto alle clausole di soppressione, riduzione o sospensione di un altro Stato membro».

    Il diritto nazionale

    Il diritto belga

    6

    L’articolo 52, paragrafo 1, primo comma, del regio decreto del 21 dicembre 1967, recante disciplina generale del regime delle pensioni di vecchiaia e di reversibilità dei lavoratori subordinati (Koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, Belgisch Staatsblad, 16 gennaio 1968, pag. 441) prevede quanto segue:

    «Qualora il coniuge superstite abbia diritto, da una parte, ad una pensione di reversibilità sulla base del regime pensionistico dei lavoratori subordinati e, dall’altra, ad una o più pensioni di vecchiaia, ovvero ad una qualsiasi altra prestazione sostitutiva sulla base del regime pensionistico dei lavoratori subordinati o di uno o più altri regimi pensionistici, la pensione di reversibilità può essere cumulata con le suddette pensioni di vecchiaia solo fino a concorrenza di una somma pari al 110% dell’importo della pensione di reversibilità che sarebbe stata concessa al coniuge superstite per una carriera lavorativa completa».

    Il diritto olandese

    7

    La legge relativa al regime generale delle pensioni di vecchiaia (Algemene Ouderdomswet, Stb. 1956, n. 251; in prosieguo l’«AOW») prevede l’assicurazione obbligatoria, in particolare, per tutti i cittadini olandesi che risiedono nel territorio del Regno dei Paesi Bassi e che non hanno ancora raggiunto l’età di 65 anni. A tal riguardo, deve essere versato un contributo sociale non legato al reddito. Tale regola di base, tuttavia, in un numero limitato di casi, conosce eccezioni e l’affiliato può chiedere un’esenzione dall’obbligo di assicurazione.

    8

    Pertanto, l’articolo 22 del regio decreto del 24 dicembre 1998, relativo alla restrizione e all’ampliamento della categoria degli assicurati del sistema previdenziale (Besluit beperking en uitbreiding kring verzekerden volksverzekeringen, Stb. 1998, n. 746; in prosieguo: il «decreto olandese»), così dispone:

    «Fintantoché non svolga un’attività lavorativa nei Paesi Bassi, la persona residente nei Paesi Bassi e avente diritto a una prestazione in forza di un regime estero, legale o complementare, di previdenza sociale o in forza di un regime di un’organizzazione internazionale, su sua richiesta, è dispensata, da parte dell’Ufficio nazionale delle assicurazioni sociali, dal sottoscrivere l’assicurazione, secondo la legge relativa al regime generale delle pensioni di vecchiaia [Algemene Ouderdomswet], la legge relativa all’assicurazione generale per i superstiti [Algemene nabestaandenwet] e la legge generale sugli assegni familiari [Algemene kinderbijslagwet], fino a quando:

    a)

    in via permanente, abbia diritto esclusivamente a una prestazione indicata nella parte introduttiva della presente disposizione e l’importo mensile di tale prestazione corrisponda almeno al 70% dell’importo indicato all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), della legge relativa alla retribuzione minima ed al peculio di vacanze minimo [Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag]; o

    b)

    abbia diritto, oltre alla prestazione di cui alla lettera a), a una prestazione di previdenza sociale olandese e l’importo complessivo mensile di tale prestazione e della prestazione legale o complementare estera o della prestazione dell’organizzazione internazionale corrisponda almeno al 70% dell’importo indicato all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), della legge relativa alla retribuzione minima ed al peculio di vacanze minimo e la prestazione estera o la prestazione dell’organizzazione internazionale sia superiore o pari alla prestazione olandese».

    Procedimento principale e questione pregiudiziale

    9

    La sig.ra Bouman, nata il 2 giugno 1942, è una cittadina olandese che ha soggiornato nei Paesi Bassi fino al 23 giugno 1957 e, dopo tale data, ha soggiornato in Belgio fino al 3 febbraio 1974.

    10

    Essendo stata sposata con un cittadino belga deceduto il 3 agosto 1968, dal 1o settembre 1969 essa percepisce una pensione di reversibilità belga, la quale le è stata concessa in base ad una decisione del Rijksdienst del 10 luglio 1969.

    11

    Da allora, la sig.ra Bouman non ha mai percepito redditi propri in base ad una sua qualunque attività professionale.

    12

    In seguito al suo ritorno nei Paesi Bassi, la sig.ra Bouman ha versato i contributi per costituirsi una pensione di vecchiaia olandese in base all’AOW (in prosieguo: la «pensione in base all’AOW»).

    13

    Per gli ultimi quattro anni precedenti l’età pensionabile, ossia a partire dal 1o agosto 2003, la sig.ra Bouman ha richiesto ed ottenuto, in virtù dell’articolo 22 del decreto olandese, un’esenzione dall’iscrizione in base all’AOW. Essa ha pertanto cessato di versare contributi al regime di previdenza sociale olandese, il che ha comportato che la costituzione della sua pensione in base all’AOW non fosse completa.

    14

    A partire dal 1o giugno 2007, avendo raggiunto l’età pensionabile, essa percepisce una pensione in base all’AOW incompleta.

    15

    Con decisione del 4 febbraio 2009, il Rijksdienst ha informato la sig.ra Bouman della sua decisione di detrarre, con effetto dal 1o giugno 2007, la suddetta pensione in base all’AOW dalla sua pensione di reversibilità belga e di intentare un’azione di ripetizione dell’indebito su quest’ultima pensione a concorrenza di un importo di EUR 2 271,81.

    16

    Il 4 maggio 2009, la sig.ra Bouman ha presentato ricorso avverso tale decisione dinanzi all’arbeidsrechtbank te Antwerpen (tribunale del lavoro di Anversa).

    17

    La Sociale Verzekeringsbank (Ufficio nazionale delle assicurazioni sociali; in prosieguo la «SVB») è stata adita, in qualità di autorità competente, al fine di determinare se la prestazione di cui fruisce la sig.ra Bouman è erogata sulla base di un’assicurazione volontaria o facoltativa continuata.

    18

    Con lettere del 31 luglio 2009 e del 15 giugno 2010, la SVB ha indicato che l’assicurazione in base all’AOW, in linea di principio, è un’assicurazione obbligatoria e che essa configura un’assicurazione volontaria o facoltativa continuata soltanto in due ipotesi. In primo luogo, qualora si richieda la regolarizzazione di periodi pregressi non coperti da assicurazione entro il termine di un anno decorrente dall’entrata in vigore della prima assicurazione obbligatoria o, in secondo luogo, qualora si richieda la prosecuzione volontaria dell’assicurazione entro un anno dalla scadenza dell’assicurazione obbligatoria. In entrambi i casi, è indispensabile una richiesta alla SVB e, secondo la SVB, è fuori dubbio che la sig.ra Bouman non si sia mai avvalsa di tale possibilità di assicurazione volontaria o facoltativa continuata.

    19

    La SVB ne trae la conclusione che la pensione in base all’AOW della sig.ra Bouman non deriva da alcun periodo di assicurazione volontaria ma è stata integralmente costituita da periodi di assicurazione obbligatoria.

    20

    Poiché l’arbeidsrechtbank te Antwerpen ha respinto il ricorso nel merito con sentenza del 6 maggio 2010, avverso tale sentenza la sig.ra Bouman ha interposto appello dinanzi all’arbeidshof te Antwerpen (Corte di appello di Anversa).

    21

    Tale giudice, basandosi sulla sentenza Knoch (C‑102/91, EU:C:1992:303, punto 53) ritiene di dovere verificare l’attestato della SVB. Nutrendo dubbi circa la conformità della posizione della SVB all’articolo 46 bis, paragrafo 3, lettera c), del regolamento n. 1408/71, esso si ritiene competente a definire tale questione nell’ambito del procedimento principale.

    22

    Alla luce di quanto sopra, l’arbeidshof te Antwerpen ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

    «Se la parte della prestazione [in base all’AOW] versata ad un residente dei Paesi Bassi, fondata su un periodo di assicurazione nel quale detto residente dei Paesi Bassi, su semplice richiesta, possa rinunciare all’iscrizione al regime olandese e dunque all’obbligo di versare i relativi contributi, ed egli lo abbia effettivamente chiesto per un periodo limitato, debba essere equiparata ad una prestazione corrisposta sulla base di un’assicurazione facoltativa continuata, ai sensi dell’articolo 46 bis, paragrafo 3, lettera c), del regolamento n. 1408/71, di modo che essa non possa essere presa in considerazione nell’applicazione della norma anticumulo di cui all’articolo 52, paragrafo 1, primo comma, del regio decreto del 21 dicembre 1967, recante disciplina generale del regime delle pensioni di vecchiaia e di reversibilità dei lavoratori subordinati».

    Sulla questione pregiudiziale

    Osservazioni preliminari

    23

    Nel caso di specie, l’interpretazione del diritto dell’Unione è richiesta da un giudice di uno Stato membro che nutre dubbi quanto alla conformità, al diritto dell’Unione, della posizione espressa in un documento predisposto dalla SVB che attesta che la pensione in base all’AOW della sig.ra Bouman non deriva da alcun periodo di assicurazione volontaria, ma è stata integralmente costituita da periodi di assicurazione obbligatoria.

    24

    Per quanto riguarda la questione se le istituzioni di un altro Stato membro siano vincolate a un siffatto attestato predisposto conformemente all’articolo 47 del regolamento n. 574/72, va ricordato che la Corte ha statuito che un attestato rilasciato dall’istituzione competente di uno Stato membro, il quale indichi i periodi di assicurazione o di lavoro maturati in qualità di lavoratore subordinato ai sensi della legislazione di tale Stato membro, non costituisce una prova inconfutabile né nei confronti dell’istituzione competente di un altro Stato membro né nei confronti dei tribunali di quest’ultimo (v., in tal senso, sentenze Knoch, EU:C:1992:303, punto 54, nonché Adanez‑Vega, C‑372/02, EU:C:2004:705, punti 36 e 48).

    25

    Da tale giurisprudenza deriva che, essendo, nel procedimento principale, le autorità belghe tenute a prendere in considerazione i periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione olandese al fine di determinare la portata dei diritti della sig.ra Bouman, quali risultano dall’applicazione delle norme anticumulo belghe, all’organo giurisdizionale belga è consentito controllare il contenuto dell’attestato rilasciato dalla SVB alla luce della sua conformità al diritto dell’Unione, segnatamente alle norme pertinenti previste dal regolamento n. 1408/71.

    26

    Tale constatazione non può essere rimessa in discussione con la motivazione che la Corte ha dichiarato che, fintantoché non venga revocato o invalidato dalle autorità dello Stato membro che l’hanno rilasciato, un attestato predisposto in forza delle disposizioni del titolo III del regolamento n. 574/72, intitolato «Applicazione delle disposizioni del regolamento relative alla determinazione della legislazione applicabile», ossia il modulo E 101, vincola le istituzioni di previdenza sociale e i giudici dello Stato membro in cui sono distaccati i lavoratori interessati, in quanto certifica l’iscrizione di tali lavoratori al regime di previdenza sociale dello Stato membro in cui è stabilita l’impresa (v., in tal senso, sentenze FTS, C‑202/97, EU:C:2000:75, punti 55, nonché Herbosch Kiere, C‑2/05, EU:C:2006:69, punti 26 e 31).

    27

    A tal riguardo, va constatato che, sebbene la limitazione del controllo giurisdizionale della validità di un siffatto documento amministrativo, per quanto riguarda la certificazione degli elementi in base ai quali è stato rilasciato (v. sentenza Herbosch Kiere, EU:C:2006:69, punto 32), sia giustificata da ragioni attinenti alla certezza del diritto, una siffatta soluzione non può essere automaticamente applicabile a un attestato come quello predisposto dalla SVB nel procedimento principale. Infatti, qualora le autorità dello Stato membro interessato debbano determinare i diritti dell’interessato derivanti dalla legislazione di tale Stato membro, esse devono anche avere la possibilità di controllare tutti gli elementi pertinenti derivanti dai documenti predisposti dall’autorità di rilascio dell’attestato dello Stato membro di origine.

    28

    Alla luce di quanto precede, va constatato che il giudice del rinvio può sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale, come quella del procedimento principale, che mira alla verifica della compatibilità con il diritto dell’Unione di un attestato rilasciato da un’autorità di un altro Stato membro nell’ambito dell’applicazione delle norme nazionali anticumulo.

    Sulla questione pregiudiziale

    29

    Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 46 bis, paragrafo 3, lettera c), del regolamento n. 1408/71, debba essere interpretato nel senso che esso comprende la parte della prestazione derivante da un periodo di assicurazione durante il quale l’interessato aveva il diritto di ottenere un’esenzione dall’iscrizione al regime di assicurazione obbligatoria, nell’ipotesi in cui una siffatta iscrizione, nel periodo di cui trattasi, incida sull’entità della prestazione di previdenza sociale.

    30

    Va constatato che la nozione di «assicurazione volontaria o facoltativa continuata» non viene specificata né all’articolo 46 bis, paragrafo 3, lettera c), del regolamento n. 1408/71 né in altre disposizioni di tale regolamento.

    31

    In tale contesto, la determinazione del significato e della portata di tali termini va effettuata, secondo una giurisprudenza costante, in considerazione tanto dei termini della disposizione di diritto dell’Unione in esame quanto del contesto della medesima (v., in tal senso, sentenze BLV Wohn- und Gewerbebau, C‑395/11, EU:C:2012:799, punto 25, nonché Lundberg, C‑317/12, EU:C:2013:631, punto 18), nonché degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in particolare, sentenza Lundberg, EU:C:2013:631, punto 19) e, nella specie, della genesi di tale normativa (v., per analogia, sentenza Pringle, C‑370/12, EU:C:2012:756, punto 135).

    32

    Per quanto riguarda la formulazione dell’articolo 46 bis, paragrafo 3, lettera c), del regolamento n. 1408/71, occorre menzionare che la Corte ha dichiarato che sebbene il raffronto delle varie versioni linguistiche della nozione di «assicurazione volontaria o facoltativa continuata» riveli divergenze, esse rendono comunque manifesta l’intenzione di comprendere tutti i tipi di assicurazione implicanti un elemento volontario (sentenza Liégeois, 93/76, EU:C:1977:50, punti da 12 a 14).

    33

    Per quanto riguarda il contesto dell’articolo 46 bis, paragrafo 3, lettera c), del regolamento n. 1408/71, va ricordato che, secondo una giurisprudenza costante, il regolamento n. 1408/71 istituisce un sistema di coordinamento dei regimi nazionali di previdenza sociale e stabilisce, al suo titolo II, norme relative alla determinazione della legislazione applicabile. Tali norme non sono solo dirette ad impedire che gli interessati, in mancanza di una normativa loro applicabile, restino privi di protezione in materia di previdenza sociale, ma mirano anche a far sì che essi siano soggetti al regime previdenziale di un solo Stato membro, in modo da evitare il cumulo di normative nazionali applicabili e le complicazioni che possono derivarne (v. sentenza I, C‑255/13, EU:C:2014:1291, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

    34

    Tuttavia, in forza dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71, tale sistema di coordinamento non è applicabile in materia di assicurazione volontaria o facoltativa continuata, a meno che, per il settore interessato, in uno Stato membro esista unicamente un regime di assicurazione volontaria.

    35

    Inoltre, è pacifico che le disposizioni di carattere generale, incluse nel titolo II del regolamento n. 1408/71, si applicano solo qualora le disposizioni specifiche per le varie categorie di prestazioni, che costituiscono il titolo III dello stesso regolamento, non vi apportino deroghe (v., in particolare, sentenza Aubin, 227/81, EU:C:1982:209, punto 11).

    36

    Orbene, ciò avviene nel procedimento principale dato che i titolari di pensioni sono soggetti ad un regime speciale previsto dal titolo III, capitolo 3, del regolamento n. 1408/71, intitolato «Vecchiaia e morte (pensioni)», di cui fa parte l’articolo 46 bis. Pertanto, l’articolo 46 bis, paragrafo 3, lettera c), del regolamento n. 1408/71 sottrae l’assicurazione volontaria o facoltativa continuata all’applicazione delle norme anticumulo nei casi in cui queste siano previste dalla legislazione di uno Stato membro.

    37

    Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 42 delle sue conclusioni, tali disposizioni consentono a una persona che si è spostata all’interno dell’Unione europea scegliendo di versare i contributi per una pensione volontaria o facoltativa continuata, al fine di costituirsi una pensione di vecchiaia in un altro Stato membro, di poter conservare i diritti che ne derivano. Tale facoltà si traduce dunque in due misure diverse ma complementari. In altri termini, in tale contesto, il legislatore dell’Unione, da un lato, ha mitigato il principio secondo cui una sola legislazione nazionale deve trovare applicazione in una determinata situazione e, dall’altro, ha consentito che prestazioni ottenute in uno Stato membro da una persona in base ad un’assicurazione volontaria o facoltativa continuata non siano soggette alle norme anticumulo che riducono la prestazione da essa percepita in un altro Stato membro.

    38

    Tale constatazione è corroborata dall’obiettivo perseguito dal regolamento n. 1408/71 consistente nell’assicurare, come enunciano i suoi considerando secondo e quarto, la libera circolazione dei lavoratori subordinati e autonomi nell’Unione, rispettando nel contempo le caratteristiche proprie delle legislazioni nazionali in materia di previdenza sociale. A tal fine, come risulta dai suoi considerando quinto, sesto e decimo, tale regolamento accoglie il principio della parità di trattamento dei lavoratori di fronte alle diverse legislazioni nazionali e mira a garantire nel modo migliore la parità di trattamento di tutti i lavoratori occupati nel territorio di uno Stato membro e a non penalizzare quelli tra di essi che esercitino il diritto alla libera circolazione (sentenza Tomaszewska, C‑440/09, EU:C:2011:114, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).

    39

    Pertanto, le disposizioni del regolamento n. 1408/71 devono essere interpretate alla luce dell’articolo 48 TFUE, che ha lo scopo di facilitare la libera circolazione dei lavoratori ed implica, in particolare, che i lavoratori migranti non devono né perdere diritti a prestazioni di previdenza sociale né subire una riduzione dell’importo delle stesse per il fatto di aver esercitato il diritto alla libera circolazione che è loro riconosciuto dal Trattato FUE (v., in particolare, sentenze Bosmann, C‑352/06, EU:C:2008:290, punto 29, nonché Hudzinski e Wawrzyniak, C‑611/10 e C‑612/10, EU:C:2012:339, punto 46).

    40

    Del pari, il primo considerando del regolamento n. 1408/71 sancisce che le norme di coordinamento delle legislazioni nazionali in materia di previdenza sociale contenute in tale regolamento rientrano nel contesto della libera circolazione delle persone e devono contribuire al miglioramento del loro tenore di vita (sentenze Bosmann, EU:C:2008:290, punto 30, nonché Hudzinski e Wawrzyniak, EU:C:2012:339, punto 47).

    41

    Come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 50 delle sue conclusioni, l’articolo 46 bis, paragrafo 3, lettera c), del regolamento in parola, di conseguenza, deve essere interpretato in modo da escludere la possibilità che il lavoratore sia, sulla base del sistema delle norme nazionali anticumulo, privato del beneficio dei periodi di assicurazione maturati volontariamente ai sensi della legislazione di un altro Stato membro.

    42

    Pertanto, alla luce della formulazione e del contesto dell’articolo 46 bis, paragrafo 3, lettera c), del regolamento n. 1408/71 nonché dell’obiettivo perseguito da quest’ultimo, occorre dare un’interpretazione estensiva alla suddetta nozione di «assicurazione volontaria o facoltativa continuata» per non privare l’interessato del beneficio di ogni periodo di assicurazione volontaria o facoltativa continuata maturato ai sensi della legislazione di un altro Stato membro.

    43

    A tal riguardo, va rilevato che la genesi dell’articolo 46 bis, paragrafo 3, lettera c), del regolamento n. 1408/71, come constatato dall’avvocato generale al paragrafo 43 delle sue conclusioni, depone altresì a favore di un’interpretazione estensiva della nozione di «assicurazione volontaria o facoltativa continuata».

    44

    L’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento n. 574/72, intitolato «Calcolo delle prestazioni in caso di sovrapposizioni di periodi di assicurazione», prevedeva che, ai fini dell’applicazione delle norme nazionali anticumulo nell’ambito dell’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento n. 1408/71, gli importi delle prestazioni corrispondenti ai periodi di assicurazione volontaria o facoltativa continuata non venissero presi in considerazione.

    45

    Nella sentenza Schaap (176/78, EU:C:1979:112, punti 10 e 11), la Corte ha statuito che sebbene il paragrafo 2 dell’articolo 46 del regolamento n. 574/72 figuri sotto il predetto titolo, esso deve essere applicato a ciascun caso rientrante nell’articolo 46, paragrafo 3, del regolamento n. 1408/71 sicché, ai fini dell’applicazione di detto paragrafo, l’istituzione competente non può tener conto degli importi delle prestazioni corrispondenti ai periodi maturati in base ad un’assicurazione volontaria o facoltativa continuata.

    46

    Come emerge dalla proposta di modifica dell’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento n. 574/72, presentata dalla Commissione delle Comunità europee [COM(89) 370 def., pag. 23], la limitazione prevista mediante l’inserimento dell’articolo 46 bis, paragrafo 3, lettera c), del regolamento n. 1408/71, era destinata a dare seguito all’interpretazione di quest’ultima disposizione da parte della Corte.

    47

    D’altronde, un’interpretazione estensiva della nozione di «assicurazione volontaria o facoltativa continuata» è avvalorata dalla giurisprudenza della Corte relativa all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71. Tale disposizione mira a facilitare l’accesso all’assicurazione volontaria o facoltativa continuata imponendo ad uno Stato membro di prendere in considerazione, nella misura necessaria, i periodi di assicurazione o di residenza compiuti sotto la legislazione di un altro Stato membro come se si trattasse di periodi d’assicurazione compiuti sotto la legislazione di tale primo Stato, qualora la sua legislazione subordini l’ammissione all’assicurazione volontaria o facoltativa continuata al compimento di periodi di assicurazione.

    48

    Secondo una giurisprudenza costante, la suddetta nozione comprende tutti i tipi di assicurazione implicanti un elemento volontario a prescindere dal fatto che si tratti della continuazione di un rapporto di assicurazione preesistente (sentenze Liégeois, EU:C:1977:50, punti da 12 a 14, e Hartmann Troiani, 368/87, EU:C:1989:206, punto 12).

    49

    Per quanto concerne il procedimento principale, secondo quanto emerge dal fascicolo, la pensione in base all’AOW deriva, in via di principio, da un regime di assicurazione obbligatoria al quale la sig.ra Bouman è stata automaticamente iscritta fin dal suo ritorno nei Paesi Bassi nel 1974. Per i quattro anni precedenti l’età del suo pensionamento, la sig.ra Bouman ha tuttavia richiesto ed ottenuto un’esenzione dall’iscrizione a norma dell’articolo 22 del decreto olandese.

    50

    Si pone dunque la questione se una siffatta assicurazione rientri nella nozione di «assicurazione volontaria o facoltativa continuata» ai sensi dell’articolo 46 bis, paragrafo 3, lettera c), del regolamento n. 1408/71, interpretato estensivamente.

    51

    Contrariamente a quanto conclude il governo belga nella sue osservazioni, la mera circostanza che l’iscrizione della sig.ra Bouman al regime generale olandese sia automatica ma con la possibilità di un’esenzione su richiesta dell’interessato, non comporta necessariamente che essa non possa essere considerata un’assicurazione volontaria o facoltativa continuata.

    52

    A tal riguardo, va osservato, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 58 della sue conclusioni, che il carattere volontario o facoltativo di un’assicurazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, può discendere tanto dal fatto che l’interessato deve richiedere la sua iscrizione al regime di assicurazione o la prosecuzione dell’assicurazione, quanto dal fatto che egli ha diritto di ottenere un’esenzione dall’iscrizione. Queste due situazioni costituiscono una scelta dell’assicurato e attestano quindi che una tale iscrizione, ove venga mantenuta, rimane facoltativa.

    53

    Inoltre, dalla decisione di rinvio emerge che i contributi versati dalla sig.ra Bouman nel periodo in cui essa aveva il diritto di chiedere un’esenzione dall’iscrizione in base all’articolo 22 del decreto olandese le hanno assicurato una protezione sociale complementare incidendo parimenti sull’importo della sua pensione in base all’AOW.

    54

    Va dunque constatato che la parte della prestazione fondata sul periodo in cui l’interessata aveva, in linea di principio, il diritto a un’esenzione dall’iscrizione ma non ha tuttavia esercitato tale opzione, rientra nella nozione di «assicurazione volontaria o facoltativa continuata» ai sensi dell’articolo 46 bis, paragrafo 3, lettera c), del regolamento n. 1408/71, se tale prosecuzione dell’iscrizione nel periodo in questione produce effetti sui periodi di iscrizione e quindi sull’importo della futura pensione di vecchiaia dell’interessata.

    55

    Tale risultato non può essere rimesso in discussione dall’argomento addotto dal governo belga nelle sue osservazioni. Secondo quest’ultimo, la suddetta nozione mira infatti a ricomprendere solo i periodi di non assoggettamento allo scopo di ridurre o di colmare le lacune nella costituzione della pensione di vecchiaia e la revoca dell’iscrizione, cui consegue l’esenzione dal versamento dei contributi, produce l’effetto inverso creando siffatte lacune sicché la prosecuzione volontaria di un’iscrizione obbligatoria non può mai essere collegata ad un’esenzione.

    56

    A tal riguardo, è sufficiente constatare che non emerge né dalla formulazione dell’articolo 46 bis, paragrafo 3, lettera c), del regolamento n. 1408/71 né dall’impianto generale del suddetto regolamento che un’«assicurazione volontaria o facoltativa continuata» ai sensi della suddetta disposizione abbia unicamente lo scopo di porre rimedio alle lacune nella costituzione di una pensione.

    57

    Inoltre, l’obiettivo sotteso a tale disposizione, consistente nel non privare l’interessato del beneficio di qualsiasi periodo di assicurazione volontaria o facoltativa continuata maturato sotto la legislazione di un altro Stato membro, osta a una siffatta interpretazione limitata della nozione di «assicurazione volontaria o facoltativa continuata» che tenga segnatamente conto di uno degli scopi che possono essere perseguiti dalla legislazione nazionale interessata.

    58

    Va dunque rilevato che la suddetta nozione può comprendere la facoltà dell’interessato di decidere di continuare o di revocare l’iscrizione a un regime di assicurazione obbligatoria per taluni periodi, nei limiti in cui tale scelta produca effetti sull’entità della futura prestazione previdenziale.

    59

    Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione posta dichiarando che l’articolo 46 bis, paragrafo 3, lettera c), del regolamento n. 1408/71, deve essere interpretato nel senso che esso comprende la parte della prestazione derivante da un periodo di assicurazione nel quale l’interessato aveva il diritto di ottenere un’esenzione dall’iscrizione al regime di assicurazione obbligatoria, nell’ipotesi in cui una siffatta iscrizione, nel periodo di cui trattasi, incida sull’entità della prestazione di previdenza sociale.

    Sulle spese

    60

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

     

    L’articolo 46 bis, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata ed aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 1992/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, deve essere interpretato nel senso che esso comprende la parte della prestazione derivante da un periodo di assicurazione nel quale l’interessato aveva il diritto di ottenere un’esenzione dall’iscrizione al regime di assicurazione obbligatoria, nell’ipotesi in cui una siffatta iscrizione, nel periodo di cui trattasi, incida sull’entità della prestazione di previdenza sociale.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il neerlandese.

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