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Document 62013CJ0075

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 12 giugno 2014.
SEK Zollagentur GmbH contro Hauptzollamt Gießen.
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof.
Unione doganale e tariffa doganale comune – Sottrazione al controllo doganale di una merce soggetta a dazi doganali all’importazione – Nascita dell’obbligazione doganale.
Causa C‑75/13.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:1759

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)

12 giugno 2014 ( *1 )

«Unione doganale e tariffa doganale comune — Sottrazione al controllo doganale di una merce soggetta a dazi doganali all’importazione — Nascita dell’obbligazione doganale»

Nella causa C‑75/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesfinanzhof (Germania), con decisione dell’11 dicembre 2012, pervenuta in cancelleria il 14 febbraio 2013, nel procedimento

SEK Zollagentur GmbH

contro

Hauptzollamt Gießen,

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta da A. Borg Barthet (relatore), presidente di sezione, S. Rodin e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: P. Mengozzi

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per SEK Zollagentur GmbH, da T. Ulbrich, Rechtsanwalt;

per la Commissione europea, da B.-R. Killmann e L. Keppenne, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 50 e 203 del regolamento (CEE) n. 2913/92, del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 64/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005 (GU L 117, pag. 13; in prosieguo: il «codice doganale»).

2

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la SEK Zollagentur GmbH (in prosieguo: la «SEK Zollagentur») e lo Hauptzollamt Gießen riguardo alla sua domanda di rimborso di dazi doganali dovuti per il motivo che essa avrebbe sottratto le merci in questione al controllo doganale in occasione della procedura di transito.

Contesto normativo

3

L’articolo 4 del codice doganale prevede quanto segue:

«Ai fini del presente codice, s’intende per:

(…)

13)

intervento delle autorità doganali: provvedimenti adottati in genere dalle autorità doganali per garantire l’osservanza della normativa doganale e, se del caso, di altre disposizioni applicabili alle merci soggette a tali provvedimenti;

14)

controlli doganali: atti specifici espletati dall’autorità doganale ai fini della corretta applicazione della legislazione doganale e delle altre legislazioni che disciplinano l’entrata, l’uscita, il transito, il trasferimento e l’utilizzazione finale di merci in circolazione tra il territorio doganale della Comunità e i paesi terzi e la presenza di merci non aventi posizione comunitaria; tali atti possono comprendere la verifica delle merci, il controllo della dichiarazione e l’esistenza e l’autenticità di documenti elettronici o cartacei, l’esame della contabilità delle imprese e di altre scritture, il controllo dei mezzi di trasporto, il controllo del bagaglio e di altra merce che le persone hanno con sé o su di sé e l’esecuzione di inchieste amministrative o atti analoghi;

15)

destinazione doganale di una merce:

a)

il vincolo della merce ad un regime doganale,

b)

la sua introduzione in zona franca o in deposito franco,

c)

la sua riesportazione fuori del territorio doganale della Comunità,

d)

la sua distruzione,

e)

il suo abbandono all’Erario;

(...)

20)

svincolo delle merci: atto con il quale le autorità doganali mettono le merci a disposizione ai fini specificati per il regime doganale al quale sono state vincolate;

(...)».

4

L’articolo 37, paragrafo 1, del suddetto codice afferma quanto segue:

«Le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità sono sottoposte, fin dalla loro introduzione, a vigilanza doganale. Esse possono essere soggette a controlli da parte delle autorità doganali conformemente alle disposizioni vigenti».

5

Ai termini dell’articolo 50 del codice doganale:

«In attesa di ricevere una destinazione doganale, le merci presentate in dogana acquisiscono la posizione, non appena avvenuta la presentazione, di merci in custodia temporanea. Queste merci sono denominate in seguito “merci in custodia temporanea”».

6

L’articolo 91 del codice doganale dispone quanto segue:

«1.   Il regime di transito esterno consente la circolazione da una località all’altra del territorio doganale della Comunità:

a)

di merci non comunitarie, senza che tali merci siano soggette ai dazi all’importazione e ad altre imposte, né alle misure di politica commerciale;

(...)

2.   La circolazione di cui al paragrafo 1 avviene secondo una delle seguenti modalità:

a)

in base al regime di transito comunitario esterno;

(...)».

7

L’articolo 92 del codice doganale prevede quanto segue:

«1.   Il regime di transito comune si conclude e gli obblighi dell’obbligato principale sono adempiuti quando le merci vincolate al regime, i documenti e i dati richiesti sono presentati all’ufficio di destinazione, conformemente alle disposizioni del regime.

2.   Il regime di transito è appurato dalle autorità doganali quando esse sono in grado di stabilire, sulla base di un confronto tra i dati di cui dispone l’ufficio doganale di partenza e quelli di cui dispone l’ufficio doganale di destinazione, che il regime si è concluso correttamente».

8

L’articolo 96, paragrafo 1, di tale codice così recita:

«L’obbligato principale è il titolare del regime del transito comunitario esterno. Egli è tenuto a:

a)

presentare in dogana le merci intatte all’ufficio doganale di destinazione nel termine fissato e [a] rispettare le misure di identificazione prese dalle autorità doganali;

b)

rispettare le disposizioni relative al regime del transito comunitario».

9

L’articolo 201, paragrafo 1, del suddetto codice dispone quanto segue:

«L’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito:

a)

all’immissione in libera pratica di una merce soggetta a dazi all’importazione

(...)».

10

L’articolo 203 del codice doganale prevede quanto segue:

«1.   L’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito:

alla sottrazione al controllo doganale di una merce soggetta a dazi all’importazione.

2.   L’obbligazione doganale sorge all’atto della sottrazione della merce al controllo doganale.

3.   I debitori sono:

la persona che ha sottratto la merce al controllo doganale,

(...)

se del caso, la persona che deve adempiere agli obblighi che comporta la permanenza della merce in custodia temporanea o l’utilizzazione del regime doganale al quale la merce è stata vincolata».

11

L’articolo 236, paragrafo 1, del suddetto codice prevede quanto segue:

«Si procede al rimborso dei dazi all’importazione o dei dazi all’esportazione quando si constati che al momento del pagamento il loro importo non era legalmente dovuto o che l’importo è stato contabilizzato contrariamente all’articolo 220, paragrafo 2.

(...)».

12

Ai sensi dell’articolo 398 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 (GU L 253, pag. 1), come modificato in particolare dal regolamento (CE) n. 1192/2008 della Commissione, del 17 novembre 2008 (GU L 329, pag. 1):

«La persona che intenda effettuare operazioni di transito comunitario senza presentare all’ufficio di partenza o in qualsiasi altro luogo autorizzato le merci e la relativa dichiarazione di transito può ottenere il riconoscimento dello status di speditore autorizzato.

(...)».

Controversia principale e questioni pregiudiziali

13

Il 15 gennaio 2010 una spedizione composta di dodici portabiciclette è stata introdotta nel territorio doganale dell’Unione. La spedizione è stata posta in un deposito di custodia temporanea ed il proprietario di quest’ultimo ha presentato in dogana le merci e le ha dichiarate sommariamente.

14

Il 17 gennaio 2010 la SEK Zollagentur ha presentato una dichiarazione di vincolo dei portabiciclette al regime doganale del transito comunitario esterno. Lo svincolo dei portabiciclette per il regime dichiarato è avvenuto lo stesso giorno.

15

Il giorno successivo il vettore incaricato dalla SEK Zollagentur, lo speditore autorizzato, doveva prendere in consegna numerose spedizioni, ivi comprese le suddette merci, dal deposito di custodia temporanea e consegnarle ad un destinatario a Greven (Germania).

16

All’arrivo delle spedizioni di merci, il destinatario ha constatato che i portabiciclette non erano contenuti in tali spedizioni, circostanza che ha notificato all’ufficio doganale di destinazione.

17

Lo Hauptzollamt Gießen ha allora scritto alla SEK Zollagentur per chiederle informazioni sul luogo ove si trovavano i portabiciclette. La suddetta società ha risposto che non era stato possibile caricare i portabiciclette il 17 gennaio 2010. Essa ha dichiarato che il proprietario del deposito di custodia temporanea non era stato in grado di immagazzinare le spedizioni depositate nel suo magazzino in modo tale da permettere di ritrovarle e di consegnarle tutte al vettore. Per tale ragione i portabiciclette non erano stati consegnati al vettore come previsto ed erano rimasti nel deposito di custodia temporanea.

18

Il 1o febbraio 2010 i portabiciclette sono stati oggetto di una nuova spedizione in seguito all’apertura di nuova procedura di transito. Il destinatario ha quindi immesso la suddetta merce in libera pratica ed ha versato EUR 2000 quali dazi all’importazione.

19

Alla SEK Zollagentur è stato del pari reclamato tale medesimo importo dallo Hauptzollamt Gießen per il motivo che avrebbe sottratto le merci al controllo doganale non presentandole all’ufficio di destinazione in occasione della prima procedura di transito.

20

La SEK Zollagentur ha ritenuto che i dazi all’importazione richiesti non fossero legalmente dovuti e ne ha chiesto il rimborso a norma dell’articolo 236 del codice doganale. Essa ha infatti sostenuto che la procedura di transito è iniziata solo nel momento del ritiro effettivo delle merci presso il depositario, indipendentemente dalla dichiarazione da essa effettuata. Pertanto, prima dell’inizio del trasporto, il regime doganale del transito comunitario esterno non era iniziato, cosicché l’unico responsabile per la suddetta sottrazione sarebbe il proprietario del deposito di custodia temporanea.

21

In seguito al rigetto del reclamo avverso la decisione che respinge la sua domanda di rimborso, la SEK Zollagentur ha presentato un ricorso dinanzi al Finanzgericht Hessen il quale ha confermato il diniego di rimborso per il motivo che i dazi non possono essere rimborsati dato che sono legalmente dovuti. Essa ha quindi proposto un ricorso in «Revision» dinanzi al Bundesfinanzhof.

22

Dati i suddetti elementi, il Bundesfinanzhof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se le disposizioni pertinenti del codice doganale, ed in particolare l’articolo 50, debbano essere interpretate nel senso che una merce svincolata dalle autorità doganali ad una persona per la custodia temporanea in un luogo autorizzato si considera sottratta al controllo doganale qualora essa sia dichiarata in regime di transito esterno ma, tuttavia, non accompagni effettivamente, durante il trasporto programmato, i documenti di transito rilasciati e non venga presentata all’ufficio doganale di destinazione;

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione:

Se, in una siffatta circostanza, la persona che, in qualità di speditore autorizzato, ha vincolato le merci al regime di transito, sia un debitore ai sensi dell’articolo 203, paragrafo 3, primo trattino, del codice doganale o dell’articolo 203, paragrafo 3, quarto trattino, del suddetto codice».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima questione

23

Con la prima questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se gli articoli 50 e 203 del codice doganale debbano essere interpretati nel senso che una merce posta in custodia temporanea debba essere considerata come sottratta al controllo doganale se è dichiarata in regime di transito comunitario esterno, ma non lascia il deposito e non è presentata all’ufficio doganale di destinazione, mentre i documenti di transito sono stati presentati a quest’ultimo.

24

Occorre preliminarmente determinare il momento in cui, a norma del codice doganale, termina la custodia temporanea di una merce ed inizia il suo vincolo al regime doganale del transito comunitario esterno.

25

Si deve ricordare in proposito che l’articolo 50 del codice doganale deve essere interpretato nel senso che le merci non comunitarie, oggetto di una dichiarazione doganale accettata dalle autorità doganali ai fini del loro vincolo al regime doganale del transito comunitario esterno e aventi la posizione di merci in custodia temporanea, sono vincolate a tale regime doganale e ricevono quindi una destinazione doganale nel momento in cui lo svincolo di dette merci è concesso (sentenza Codirex Expeditie, C‑542/11, EU:C:2013:429, punto 55).

26

Pertanto merci come quelle di cui al procedimento principale possono rientrare nel regime del transito comunitario esterno solo a partire dal loro svincolo. Orbene, in base alle informazioni fornite dal giudice del rinvio, lo svincolo delle merci di cui trattasi nel procedimento principale sarebbe stato effettuato il 17 gennaio 2010, queste ultime sono quindi vincolate al regime doganale del transito comunitario esterno a decorrere da tale data.

27

Al fine di rispondere alla prima questione, così riformulata, si deve esaminare se una merce che non ha lasciato la zona di deposito possa effettivamente essere sottratta al controllo doganale mentre i documenti di transito sono stati presentati all’ufficio doganale di destinazione.

28

Occorre ricordare in proposito che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, la nozione di sottrazione al controllo doganale, figurante all’articolo 203, paragrafo 1, del codice doganale, deve essere intesa nel senso che comprende qualsiasi azione o omissione che abbia come risultato d’impedire, anche solo momentaneamente, all’autorità doganale competente di accedere ad una merce sotto vigilanza doganale e di effettuare i controlli previsti dall’articolo 37, paragrafo 1, del codice doganale (sentenze D. Wandel, C‑66/99, EU:C:2001:69, punto 47; Liberexim, C‑371/99, EU:C:2002:433, punto 55, e Hamann International, C‑337/01, EU:C:2004:90, punto 31).

29

Ai sensi dell’articolo 96 del codice doganale, poiché l’obbligato principale è tenuto, in particolare, a ripresentare le merci tali e quali all’ufficio doganale di destinazione, il documento di transito, sotto la cui scorta si effettua il trasporto delle merci assoggettate al regime di transito comunitario esterno, svolge incontestabilmente un ruolo essenziale al buon funzionamento di tale regime. Così una rimozione, quand’anche temporanea, di tali merci può compromettere gli obiettivi stessi del suddetto regime allorché impedisce, contrariamente a quanto prescrive l’articolo 37 del codice doganale, qualsiasi eventuale requisizione delle suddette merci da parte del servizio doganale. Siffatta rimozione temporanea complica inoltre parimenti l’identificazione sia delle merci oggetto del procedimento di transito, sia del regime doganale applicabile a queste ultime (v., per analogia, sentenza British American Tobacco, C‑222/01, EU:C:2004:250, punto 52).

30

In simili condizioni, la temporanea rimozione del documento di transito dalle merci ivi indicate va qualificata come sottrazione delle suddette merci al controllo doganale. Conformemente all’interpretazione formulata dalla Corte nelle citate sentenze D. Wandel (EU:C:2001:69), Liberexim (EU:C:2002:433) e Hamann International (EU:C:2004:90), tale rimozione costituisce certamente, infatti, un’azione che ha come risultato d’impedire, anche se solo momentaneamente, all’autorità doganale competente di accedere ad una merce sotto controllo doganale e di effettuare i controlli previsti dalla normativa doganale dell’Unione (v., in questo senso, sentenza British American Tobacco, EU:C:2004:250, punto 53).

31

Parimenti occorre ricordare che, in forza di una costante giurisprudenza, la sottrazione di una merce al controllo doganale presuppone solo che siano soddisfatte condizioni di natura obiettiva quali, per esempio, l’assenza fisica della merce dal luogo di custodia autorizzato nel momento in cui l’autorità doganale intende procedere all’esame di tale merce (v. sentenze D. Wandel, EU:C:2001:69, punto 48, e Liberexim, EU:C:2002:433, punto 60).

32

Per configurare una sottrazione al controllo doganale, è quindi sufficiente che la merce sia stata obiettivamente sottratta a possibili controlli doganali indipendentemente dal fatto che questi siano stati effettivamente svolti dalle autorità competenti (sentenza British American Tobacco, EU:C:2004:250, punto 55).

33

Alla luce delle precedenti considerazioni, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che gli articoli 50 e 203 del codice doganale devono essere interpretati nel senso che una merce posta in custodia temporanea deve considerarsi sottratta al controllo doganale se essa è dichiarata in regime di transito comunitario esterno, ma non lascia il deposito e non è presentata all’ufficio doganale di destinazione, mentre i documenti di transito sono presentati a quest’ultimo.

Sulla seconda questione

34

Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’articolo 203, paragrafo 3, del codice doganale debba essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, in caso di sottrazione di una merce al controllo doganale la persona che, in quanto speditore autorizzato, ha vincolato tale merce al regime doganale del transito comunitario esterno è un debitore ai sensi di tale disposizione.

35

Si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, se, al momento della sottrazione delle merci in causa al controllo doganale, queste sono già state vincolate al regime del transito comunitario esterno, è il titolare di tale regime colui che, in quanto obbligato principale ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 1, del codice doganale, deve rispettare gli obblighi risultanti dall’utilizzo di siffatto regime ed è tenuto a soddisfare l’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 203, paragrafo 3, quarto trattino, del menzionato codice, qualora le disposizioni di cui ai primi tre trattini del suddetto paragrafo 3 non si applichino (sentenza Codirex Expeditie, EU:C:2013:429, punto 33).

36

Per contro, se, al momento della sottrazione in parola, le merci non erano ancora state vincolate al regime del transito comunitario esterno, ma permangono in custodia temporanea, il soggetto tenuto a soddisfare l’obbligazione doganale, allorché le disposizioni di cui ai primi tre trattini dell’articolo 203, paragrafo 3, del codice doganale non si applicano, è colui che, dovendo adempiere agli obblighi che comporta la permanenza della merce in custodia temporanea, detiene tali merci, dopo lo scarico delle stesse, per garantirne la rimozione o l’immagazzinamento (v., in tal senso, sentenze United Antwerp Maritime Agencies e Seaport Terminals, C‑140/04, EU:C:2005:556, punto 39, nonché Codirex Expeditie, EU:C:2013:429, punto 34).

37

Orbene, come già ricordato al punto 26 della presente sentenza, le merci in questione nel procedimento principale sono entrate nel regime doganale del transito comunitario esterno. Così proprio il titolare di tale regime, cioè la SEK Zollagentur, essendo nella sua qualità di speditore autorizzato l’obbligato principale ai sensi dell’articolo 96 del codice doganale, è debitore dell’obbligazione doganale ai sensi dell’articolo 203, paragrafo 3, quarto trattino, di tale codice, qualora le disposizioni di cui ai primi tre trattini del suddetto paragrafo 3 non si applichino, il che spetterà al giudice del rinvio stabilire.

38

Dato quanto precede, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 203, paragrafo 3, quarto trattino, del codice doganale deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, in caso di sottrazione di una merce al controllo doganale, la persona che, in quanto speditore autorizzato, ha vincolato tale merce al regime doganale del transito comunitario esterno è un debitore ai sensi della disposizione in parola.

Sulle spese

39

Nei confronti delle parti nel procedimento principale, la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

 

1)

Gli articoli 50 e 203 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 648/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2005, devono essere interpretati nel senso che una merce posta in custodia temporanea deve considerarsi sottratta al controllo doganale se essa è dichiarata in regime di transito comunitario esterno, ma non lascia il deposito e non è presentata all’ufficio doganale di destinazione, mentre i documenti di transito sono presentati a quest’ultimo.

 

2)

L’articolo 203, paragrafo 3, quarto trattino, del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 648/2005, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, in caso di sottrazione di una merce al controllo doganale, la persona che, in quanto speditore autorizzato, ha vincolato tale merce al regime doganale del transito comunitario esterno è un debitore ai sensi della disposizione in parola.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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