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Document 62013CJ0003

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 settembre 2014.
Baltic Agro AS contro Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus.
Domanda di decisione pregiudiziale proposta dalla Tartu ringkonnakohus.
Rinvio pregiudiziale – Antidumping – Regolamento (CE) n. 661/2008 – Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia – Condizioni di esenzione – Articolo 3, paragrafo 1 – Primo cliente indipendente nell’Unione – Acquisto di fertilizzanti a base di nitrato di ammonio da parte di una società intermediaria – Svincolo delle merci – Domanda di annullamento delle dichiarazioni doganali – Decisione 2008/577/CE – Codice doganale – Articoli 66 e 220 – Errore – Regolamento (CEE) n. 2454/93 – Articolo 251 – Controllo a posteriori.
Causa C‑3/13.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:2227

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

17 settembre 2014 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Antidumping — Regolamento (CE) n. 661/2008 — Dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia — Condizioni di esenzione — Articolo 3, paragrafo 1 — Primo cliente indipendente nell’Unione — Acquisto di fertilizzanti a base di nitrato di ammonio da parte di una società intermediaria — Svincolo delle merci — Domanda di annullamento delle dichiarazioni doganali — Decisione 2008/577/CE — Codice doganale — Articoli 66 e 220 — Errore — Regolamento (CEE) n. 2454/93 — Articolo 251 — Controllo a posteriori»

Nella causa C‑3/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Tartu Ringkonnakohus (Estonia), con decisione del 27 dicembre 2012, pervenuta in cancelleria il 3 gennaio 2013, nel procedimento

Baltic Agro AS

contro

Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Ilešič, presidente di sezione, C.G. Fernlund, A. Ó Caoimh (relatore), C. Toader e E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: P. Cruz Villalón

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

per il governo estone, da M. Linntam e N. Grünberg, in qualità di agenti;

per il Consiglio dell’Unione europea, da S. Boelaert e M. Remmelgas, in qualità di agenti, assistite da B. Byrne, solicitor, e da G. Berrisch, Rechtsanwalt;

per la Commissione europea, da A. Stobiecka‑Kuik e E. Randvere e B.‑R. Killmann, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 aprile 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione e sulla validità del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006 (GU L 363, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale»); del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 312/2009 della Commissione, del 16 aprile 2009 (GU L 98, pag. 3; in prosieguo: il «regolamento n. 2454/93»), nonché sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 661/2008 del Consiglio, dell’8 luglio 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito ad un riesame delle misure in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, e un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 185, pag. 1, e rettifica in GU 2009, L 339, pag. 59), della decisione 2008/577/CE della Commissione, del 4 luglio 2008, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping riguardante le importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia e dell’Ucraina (GU L 185, pag. 43, e rettifica in GU 2009, L 339, pag. 59) dell’articolo 28 TFUE, dell’articolo 31 TFUE e dell’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).

2

Tale domanda è stata presentata nel contesto di una controversia tra la Baltic Agro AS (in prosieguo: la «Baltic Agro») e il Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus (autorità tributaria e doganale – agenzia tributaria e doganale dell’Est; in prosieguo: il «MTA») con riguardo ai dazi antidumping e all’imposta sul valore aggiunto (in prosieguo: l’«IVA»), relativi a importazioni di nitrato di ammonio proveniente dalla Russia, che sono stati chiesti a detta società in esito a un controllo a posteriori.

Contesto normativo

Il codice doganale

3

L’articolo 66 del codice doganale dispone quanto segue:

«1.   Su richiesta del dichiarante, l’autorità doganale invalida una dichiarazione già accettata quando il dichiarante fornisce la prova che la merce è stata dichiarata per errore per il regime doganale indicato nella dichiarazione o che, in seguito a circostanze particolari, non è più giustificato il vincolo della merce al regime doganale per il quale è stata dichiarata.

Tuttavia, quando l’autorità doganale ha informato il dichiarante di voler procedere alla visita delle merci, la richiesta d’invalidare la dichiarazione può essere accolta solo dopo tale visita.

2.   Una volta concesso lo svincolo delle merci, la dichiarazione non può più essere invalidata, tranne nei casi definiti conformemente alla procedura del comitato.

3.   L’invalidazione della dichiarazione non pregiudica l’applicazione delle disposizioni repressive in vigore».

4

L’articolo 220, paragrafo 2, di detto codice così recita:

«Eccetto i casi di cui all’articolo 217, paragrafo 1, secondo e terzo comma, non si procede alla contabilizzazione a posteriori quando:

(...)

b)

l’importo dei dazi legalmente dovuto non è stato contabilizzato per un errore dell’autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana;

(...)».

Il regolamento n. 2454/93

5

L’articolo 251 del regolamento n. 2454/93 così recita:

«In deroga all’articolo 66, paragrafo 2, del codice [doganale] la dichiarazione in dogana può essere invalidata dopo la concessione dello svincolo alle seguenti condizioni:

1)

quando è accertato che le merci sono state erroneamente dichiarate per un regime doganale comportante l’obbligo di pagare i dazi all’importazione invece di essere vincolate ad un altro regime doganale, l’autorità doganale annulla la dichiarazione, se ne è fatta domanda entro tre mesi dalla data di accettazione della dichiarazione, sempreché:

le merci non siano state utilizzate in condizioni diverse da quelle previste per il regime doganale cui avrebbero dovuto essere vincolate,

nel momento in cui sono state dichiarate le merci fossero destinate ad essere vincolate ad un altro regime doganale per il quale soddisfacevano tutte le condizioni previste,

e

le merci siano immediatamente dichiarate per il regime doganale al quale erano effettivamente destinate.

La dichiarazione di vincolo delle merci a quest’ultimo regime doganale ha effetto dalla data di accettazione della dichiarazione annullata.

L’autorità doganale può autorizzare la proroga del termine suindicato in casi eccezionali debitamente motivati;

(...)».

Il regolamento n. 661/2008

6

I considerando 159 e 161 del regolamento n. 661/2008 recitano quanto segue:

«(159)

Per consentire alla Commissione ed alle autorità doganali di garantire che le società rispettino i loro impegni, al momento della presentazione della domanda d’immissione in libera pratica all’autorità doganale competente, l’esenzione dal dazio antidumping è subordinata i) alla presentazione di una fattura d’impegno, ovvero una fattura commerciale che contenga almeno le informazioni e la dichiarazione riprodotta in allegato; ii) al fatto che le merci importate sono prodotte, inviate e fatturate direttamente da tali società al primo acquirente indipendente nella Comunità e iii) al fatto che le merci dichiarate e presentate alla dogana corrispondano precisamente alla descrizione della fattura commerciale. Se le precitate condizioni non sono rispettate, al momento dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica verrà imposto il dazio antidumping applicabile.

(...)

(161)

Gli importatori devono essere consapevoli del fatto che, al momento dell’accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, può sorgere, quale normale rischio commerciale, un’obbligazione doganale come indicato ai considerando (159) e (160), anche se la Commissione ha accettato un impegno offerto dal fabbricante dal quale essi, direttamente o indirettamente, acquistano».

7

Gli articoli 1 e 2 del regolamento n. 661/2008 impongono dazi antidumping definitivi, di diverso importo, sull’importazione di nitrato di ammonio e di alcuni concimi nonché su altri prodotti contenenti il nitrato di ammonio provenienti dalla Russia.

8

L’articolo 3, paragrafi 1 e 2, di detto regolamento n. 661/2008 dispone quanto segue:

«1.   Le importazioni dichiarate per l’immissione in libera pratica e fatturate dalle società che hanno proposto impegni accettati dalla Commissione e sono elencate nella decisione 2008/577/CE, periodicamente modificata, sono esenti dal dazio antidumping istituito dall’articolo 2, purché:

siano prodotte, spedite e fatturate direttamente da tali aziende al primo acquirente indipendente nella Comunità, nonché

siano corredate di una fattura corrispondente all’impegno, ossia di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all’allegato del presente regolamento, nonché

le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano esattamente alla descrizione riportata nella fattura corrispondente all’impegno.

2.   All’atto dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica sorge un’obbligazione doganale:

ogniqualvolta sia accertata, relativamente alle importazioni di cui al paragrafo 1, l’inosservanza di una o più delle condizioni elencate in tale paragrafo, oppure

(...)».

La decisione 2008/577

9

La decisione 2008/577, al suo considerando 21, recita quanto segue:

«Al fine di consentire alla Commissione di monitorare il rispetto degli impegni da parte delle società, al momento della presentazione alle autorità doganali competenti della richiesta di immissione in libera pratica nel quadro di tale impegno, l’esenzione dal dazio anti-dumping è subordinata: i) alla presentazione di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni elencate nell’allegato del regolamento (CE) n. 661/2008 e nell’allegato del regolamento (CE) n. 662/2008 del Consiglio; ii) al fatto che le merci importate siano prodotte, spedite e fatturate direttamente da tali società al primo acquirente indipendente della Comunità; e iii) al fatto che le merci dichiarate e presentate alla dogana corrispondano precisamente alla descrizione della fattura commerciale. Nel caso in cui non venga presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponde al prodotto in esame presentato in dogana, verrà riscossa l’appropriata aliquota del dazio antidumping».

10

Con tale decisione, la Commissione europea ha accettato gli impegni offerti in materia di prezzo, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1), dai produttori esportatori di nitrato di ammonio russi «JSC Acron [in prosieguo: l’“Acron”], Veliky Novgorod, Russia, e JSC Dorogobuzh, Dorogobuzh, Russia, membri della holding “Acron”».

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

11

Nei mesi di ottobre 2009 e gennaio 2010, la Baltic Agro, stabilita in Estonia, acquistava 5000 tonnellate di concime a base di nitrato di ammonio avvalendosi di una società estone intermediaria, la Magnet Group OÜ (in prosieguo: la «Magnet Grupp»). A tal fine, venivano stipulati diversi contratti di compravendita tra l’Acron e la Magnet Grupp, da una parte, e tra la Magnet Grupp e la Baltic Agro, dall’altra. Con tali contratti, l’Acron vendeva 10000 tonnellate di concime a base di nitrato di ammonio alla Magnet Grupp e la Baltic Agro acquistava 5000 tonnellate di tale merce dalla Magnet Grupp. In forza di tali contratti, la Baltic Agro si impegnava a completare le formalità doganali relative alle merci e a versare l’IVA.

12

Secondo il giudice del rinvio, nei mesi di gennaio e febbraio 2010, due agenzie doganali presentavano cinque dichiarazioni doganali aventi ad oggetto la dichiarazione di importazione di 1751,5 tonnellate di concime al nitrato di ammonio. Tali dichiarazioni indicavano la Baltic Agro come destinatario delle merci importate e, come speditore, per due di esse l’Acron e per le altre tre la Ventoil SIA, una società di trasporti lettone.

13

Il 1o marzo e il 23 aprile 2010, dette agenzie doganali presentavano presso il MTA istanza di annullamento delle suddette dichiarazioni, sulla base del rilievo che esse indicavano la Baltic Agro come destinatario delle merci invece della Magnet Group.

14

Il 3 marzo 2010, il MTA effettuava un controllo a posteriori sulle cinque dichiarazioni doganali, al fine di determinare se il valore doganale delle merci importate, il calcolo e il pagamento dei dazi all’importazione fossero esatti.

15

In data 31 maggio 2010 il MTA, sulla base del controllo a posteriori effettuato, emetteva due avvisi di accertamento imponendo alla Baltic Agro il versamento dei dazi doganali e dell’IVA sulle merci importate, in base al rilievo che non sussistevano le condizioni dell’esenzione dei dazi antidumping previste dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 661/2008, vale a dire la Baltic Agro non era il primo cliente indipendente nell’Unione europea.

16

La Baltic Agro proponeva ricorso di annullamento avverso tali avvisi di accertamento dinanzi al Tartu halduskohus (Tribunale amministrativo di Tartu), deducendo che il fatto di essersi avvalsa dell’intermediazione di una società, nella specie la Magnet Grupp, per le importazioni in oggetto non aveva alcuna rilevanza dal punto di vista fiscale.

17

Il Tartu halduskohus respingeva il ricorso il 25 aprile 2011, affermando che la Baltic Agro non poteva beneficiare dell’esenzione prevista dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 661/2008 poiché non aveva acquistato la merce importata direttamente dal produttore.

18

Il 25 maggio 2011, la Baltic Agro proponeva appello dinanzi alla Tartu Ringkonnakohus (Corte d’appello amministrativa di Tartu), chiedendo l’annullamento di tale decisione di rigetto.

19

Il giudice del rinvio si chiede se la Baltic Agro, non essendo il primo cliente indipendente nell’Unione, possa avvalersi dell’esenzione dai dazi antidumping prevista dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 661/2008. Al riguardo, detto giudice si chiede se, per beneficiare di tale esenzione, il primo cliente e l’importatore debbano essere sempre la medesima persona.

20

Detto giudice si interroga, del pari, in ordine alle conseguenze di una dichiarazione doganale erronea. Al riguardo, si chiede se il fatto che l’autorità doganale, successivamente alla presentazione di una domanda di invalidazione delle dichiarazioni da parte della ricorrente nel procedimento principale, abbia accettato dette dichiarazioni o abbia svolto un controllo a posteriori non indichi l’esistenza di un errore da parte di tale autorità, offrendo a detta ricorrente la possibilità di beneficiare della procedura prevista dall’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice doganale, che consente l’invalidazione di dichiarazioni come quelle oggetto della causa principale.

21

Infine, il giudice del rinvio si chiede se il fatto di essersi rivolti a una società intermediaria, quale la Magnet Grupp, per importare merci nell’Unione non costituisca un trattamento iniquo dinanzi alla legge, dato che un importatore che non ricorre a un tale intermediario beneficia dell’esenzione dai dazi antidumping prevista dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 661/2008. Secondo il giudice del rinvio, tale trattamento non è proporzionato e crea una disparità tra due importatori che si trovano nella stessa situazione, il che è in contrasto con il diritto dell’Unione e, segnatamente, con l’articolo 20 della Carta.

22

Alla luce di quanto sopra, la Tartu Ringkonnakohus ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 661/2008 (…) debba essere interpretato nel senso che l’importatore ed il primo cliente indipendente [nell’Unione] devono essere sempre la medesima persona.

2)

Se l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 661/2008 (…), in combinato disposto con la decisione 2008/577 (…), debba essere interpretato nel senso che l’esenzione dal dazio antidumping vale solo per il primo cliente indipendente [nell’Unione] che non abbia ancora rivenduto la merce prima di averla dichiarata.

3)

Se l’articolo 66 del codice doganale (…), in combinato disposto con l’articolo 251 del regolamento n. 2454/93 (…) e con altre norme procedurali sulle modifiche successive della dichiarazione in dogana, debba essere interpretato nel senso che, nel caso in cui al momento dell’importazione della merce venga indicato nella dichiarazione un destinatario errato, deve essere data la possibilità, su richiesta, di invalidare la dichiarazione in dogana anche dopo la concessione dello svincolo delle merci e la rettifica dell’indicazione del destinatario, laddove nell’ipotesi di indicazione del destinatario corretto si sarebbe dovuta applicare l’esenzione doganale prevista dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 661/2008 (…), oppure se l’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice doganale (…), in simili circostanze, debba essere interpretato nel senso che le autorità doganali non sono autorizzate a procedere alla contabilizzazione a posteriori.

4)

In caso di risposta negativa ad entrambe le alternative di cui alla terza questione, se sia conforme all’articolo 20 della Carta (…), in combinato disposto con l’articolo 28, paragrafo 1, [TFUE] e con l’articolo 31 [TFUE], che, in forza dell’articolo 66 del codice doganale (…), in combinato disposto con l’articolo 251 del regolamento n. 2454/93 (…) e con le altre norme procedurali sulle modifiche successive della dichiarazione in dogana, non sia possibile, dopo la concessione dello svincolo della merce e la rettifica dell’indicazione del destinatario, invalidare su richiesta la dichiarazione in dogana laddove nell’ipotesi di indicazione del destinatario corretto si sarebbe dovuta applicare l’esenzione dal dazio prevista dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 661/2008 (…)».

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla prima e sulla seconda quesitone

23

Con la prima e la seconda questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 661/2008 debba essere interpretato nel senso che una società stabilita in uno Stato membro, che abbia acquistato nitrato di ammonio di origine russa con l’intermediazione di un’altra società parimenti stabilita in uno Stato membro per importarlo nell’Unione, possa essere considerata come il primo cliente indipendente nell’Unione, ai sensi di tale disposizione, e possa in tal modo beneficiare dell’esenzione dal dazio antidumping definitivo istituita da tale regolamento per detto nitrato di ammonio.

24

Occorre anzitutto rilevare che l’esenzione dai dazi antidumping può essere concessa solo in presenza di determinate condizioni, in casi specificamente previsti, e costituisce in tal senso un’eccezione al regime normale dei dazi antidumping. Le disposizioni che prevedono tale esenzione, pertanto, vanno interpretate restrittivamente (v., per analogia, sentenze Söhl & Söhlke, C‑48/98, EU:C:1999:548, punto 52, nonché Isaac International, C‑371/09, EU:C:2010:458, punto 42).

25

A termini dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 661/2008, le importazioni accettate dalla Commissione possono essere esonerate dal dazio antidumping in quanto siano conformi a tre condizioni cumulative previste dallo stesso articolo 3. In primo luogo, le merci importate devono essere prodotte, spedite e fatturate direttamente dalle società esportatrici al primo acquirente indipendente nell’Unione. Al riguardo, l’articolo 3, paragrafo 1, primo trattino, di tale regolamento richiede esplicitamente, con l’uso del termine «direttamente», uno stretto nesso tra, da una parte, la società responsabile della produzione, della spedizione e della fatturazione delle merci importate e, dall’altra, il primo cliente indipendente nell’Unione.

26

In secondo luogo, le importazioni che possono godere del beneficio di tale esenzione devono essere corredate di una fattura conforme, vale a dire una fattura commerciale contenente almeno le informazioni e la dichiarazione di cui all’allegato del regolamento n. 661/2008.

27

In terzo luogo, le merci dichiarate e presentate alle autorità doganali devono corrispondere esattamente alla descrizione riportata nella fattura conforme e in tal modo soddisfare i requisiti di cui al punto precedente.

28

L’articolo 3, paragrafo 2, di detto regolamento precisa peraltro che l’obbligazione doganale sorge all’atto dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica ogniqualvolta sia accertata, relativamente alle importazioni di cui al paragrafo 1 di tale articolo, l’inosservanza di una o più delle condizioni elencate nel medesimo paragrafo 1.

29

L’articolo 3 del regolamento n. 661/2008 deve essere letto alla luce del considerando 159 del regolamento medesimo, che prevede che l’esenzione dal dazio antidumping sia subordinata alle condizioni precisate da tale articolo, al fine di consentire alla Commissione ed alle autorità doganali di garantire che le società rispettino i loro impegni, al momento della presentazione della domanda d’immissione in libera pratica all’autorità doganale competente. In tal senso, se tali condizioni non sono rispettate, al momento dell’accettazione della dichiarazione d’immissione in libera pratica verrà imposto il dazio antidumping applicabile.

30

Inoltre, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 33 delle sue conclusioni, i requisiti previsti dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 661/2008, letti in combinato disposto con detto considerando, sono giustificati da osservazioni collegate al controllo, da parte sia della Commissione sia delle autorità competenti degli Stati membri, del rispetto degli impegni assunti.

31

Orbene, come si evince dalla domanda di decisione pregiudiziale, risulta che le merci oggetto del procedimento principale non sono state fatturate e spedite direttamente dall’Acron alla Baltic Agro, dal momento che quest’ultima, da una parte, non ha acquistato le merci direttamente dall’Acron, essendo questa la società il cui impegno è stato accettato dalla Commissione con il regolamento n. 661/2008, e, dall’altra, ha acquistato solo una parte delle merci vendute dall’Acron alla Magnet Grupp, anche se la Baltic Agro era ricompresa nelle dichiarazioni doganali quale destinatario di tutte le merci vendute dall’Acron. In tale contesto, non può ritenersi che il primo requisito previsto dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 661/2008 sia soddisfatto, sicché l’esenzione dal dazio antidumping istituita da tale regolamento non trova applicazione.

32

Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima e alla seconda questione pregiudiziale affermando che l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 661/2008 dev’essere interpretato nel senso che una società stabilita in uno Stato membro che abbia acquistato nitrato di ammonio di origine russa con l’intermediazione di un’altra società parimenti stabilita in uno Stato membro per importarlo nell’Unione non può essere considerata come il primo cliente indipendente nell’Unione, ai sensi di tale disposizione, e non può pertanto beneficiare dell’esenzione dal dazio antidumping definitivo istituita da tale regolamento per detto nitrato di ammonio.

Sulla terza questione

33

Con la sua terza questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se gli articoli 66 e 220, paragrafo 2, lettera b), del codice doganale debbano essere interpretati nel senso che ostano a che un’autorità doganale proceda a contabilizzare a posteriori un dazio antidumping quando, come nella fattispecie di cui al procedimento principale, siano state presentate domande di invalidazione delle dichiarazioni doganali in base al rilievo che l’indicazione del destinatario ivi indicato era erronea e che detta autorità ha accettato tali dichiarazioni o ha svolto un controllo successivamente alla ricezione di dette domande.

34

Occorre ricordare, in primo luogo, che l’articolo 66 del codice doganale prevede che una domanda di invalidazione può essere accolta quando il dichiarante fornisce la prova che la merce è stata dichiarata per errore per il regime doganale indicato in tale dichiarazione o che non è più giustificato il regime doganale per il quale la merce è stata dichiarata. Secondo questo stesso articolo, una volta concesso lo svincolo delle merci detta dichiarazione può essere invalidata solo nei casi limitati elencati, segnatamente, dall’articolo 251 del regolamento n. 2454/93.

35

In secondo luogo, l’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), di detto codice precisa che non si procede alla contabilizzazione a posteriori dei dazi risultanti da un’obbligazione doganale quando l’importo dei dazi legalmente dovuto non era stato contabilizzato per un errore dell’autorità doganale stessa, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore che, da parte sua, ha agito in buona fede.

36

Orbene, nella specie, non risulta da alcun elemento degli atti di causa che, nelle circostanze di cui al procedimento principale, gli articoli 66 e 220, paragrafo 2, lettera b), del codice doganale siano applicabili.

37

Infatti, per quanto riguarda l’articolo 66 del codice doganale, risulta che la Baltic Agro non ha sostenuto né fatto valere che la merce sia stata dichiarata per errore per il regime doganale corrispondente alle dichiarazioni oggetto della causa principale. Pertanto, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 46 et 47 delle conclusioni, l’articolo 66 del codice doganale non può applicarsi a tali fattispecie.

38

Per quanto riguarda l’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), di detto codice, occorre sottolineare che, nel procedimento principale, nessun elemento degli atti di causa sottoposti alla Corte consente di concludere che l’indicazione, da parte delle agenzie doganali, della Baltic Agro quale destinataria nelle loro dichiarazioni doganali o l’accettazione o l’attuazione di un controllo di tali dichiarazioni successivamente alla presentazione di una domanda di invalidazione di queste ultime costituisca un errore da parte dell’autorità doganale.

39

In ogni caso, anche a voler ritenere che tali elementi costituiscano un errore che consenta l’invalidazione delle dichiarazioni doganali oggetto del procedimento principale, occorre sottolineare che siffatte circostanze non consentirebbero alla Baltic Agro di beneficiare dell’esenzione dai dazi antidumping istituita dal regolamento n. 661/2008 dato che, come risulta dal punto 31 della presente sentenza, tale società continuerebbe a non soddisfare i requisiti previsti dall’articolo 3 di detto regolamento per poter essere considerata il primo cliente indipendente nell’Unione.

40

In tale contesto, occorre rispondere alla terza questione affermando che gli articoli 66 e 220, paragrafo 2, lettera b), del codice doganale devono essere interpretati nel senso che non ostano a che un’autorità doganale proceda a contabilizzare a posteriori un dazio antidumping quando, come nella fattispecie di cui al procedimento principale, siano state presentate domande di invalidazione delle dichiarazioni doganali in base al rilievo che l’indicazione del destinatario ivi indicato era erronea e detta autorità abbia accettato tali dichiarazioni o abbia svolto un controllo successivamente alla ricezione di dette domande.

Sulla quarta questione

41

Con la sua quarta questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 66 del codice doganale e l’articolo 251 del regolamento n. 2454/93 siano conformi al diritto fondamentale dell’uguaglianza di fronte alla legge sancito dall’articolo 20 della Carta nell’ipotesi in cui, nel contesto della tariffa doganale comune di cui agli articoli 28 TFUE e 31 TFUE, dette disposizioni del codice doganale e del regolamento n. 2454/93 non consentano di invalidare, su domanda, una dichiarazione doganale erronea concedendo in tal modo il beneficio dell’esenzione dal dazio antidumping al destinatario che avrebbe potuto avvalersene se tale errore non si fosse verificato.

42

Al riguardo, il giudice del rinvio fa valere che, se le disposizioni del codice doganale e del regolamento n. 661/2008 oggetto della causa principale non consentono di annullare la dichiarazione doganale per correggere il destinatario della merce in questione e impediscono in tal modo alla Magnet Grupp di avvalersi dell’esenzione dal dazio antidumping che essa avrebbe potuto pretendere in assenza di tale errore, si pone la questione della violazione del diritto fondamentale dell’uguaglianza di fronte alla legge dato che le due società oggetto del procedimento principale, che vertono essenzialmente nella medesima situazione, non riceverebbero il medesimo trattamento.

43

Orbene, come già affermato al precedente punto 38, nel procedimento principale non sussiste alcun errore tale da consentire l’invalidazione delle dichiarazioni doganali. Occorre in tal senso ricordare, al riguardo, che l’obbligo di fornire informazioni esatte in una dichiarazione doganale incombe al dichiarante. Tale obbligo costituisce il corollario del principio dell’irrevocabilità della dichiarazione in dogana una volta che questa sia stata accettata, principio le cui eccezioni sono rigorosamente disciplinate dalla normativa dell’Unione in materia (sentenza DP grup, C‑138/10, EU:C:2011:587, punti da 39 a 41).

44

Parimenti, è giocoforza rilevare che un’impresa che abbia rispettato i requisiti di cui all’articolo 3 del regolamento n. 661/2008 e che abbia correttamente redatto una dichiarazione doganale al fine di poter beneficiare di un’esenzione dal dazio antidumping non verte in una situazione comparabile a quella di un’impresa che non abbia rispettato tali requisiti.

45

Inoltre, come rilevato ai precedenti punti 31 e 39, anche se le dichiarazioni doganali oggetto del procedimento principale fossero state correttamente redatte, la Baltic Agro non avrebbe potuto avvalersi dell’esenzione dal dazio antidumping dal momento che essa non soddisfarebbe, in ogni caso, i requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 661/2008.

46

Conseguentemente, occorre rispondere alla quarta questione affermando che l’articolo 66 del codice doganale e l’articolo 251 del regolamento n. 2454/93 sono conformi al diritto fondamentale dell’uguaglianza di fronte alla legge sancito dall’articolo 20 della Carta nell’ipotesi in cui, nel contesto della tariffa doganale comune di cui agli articoli 28 TFUE e 31 TFUE, dette disposizioni del codice doganale e del regolamento n. 2454/93 non consentano di invalidare, su domanda, una dichiarazione doganale erronea concedendo in tal modo il beneficio dell’esenzione dal dazio antidumping al destinatario che avrebbe potuto avvalersene se tale errore non si fosse verificato.

Sulle spese

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Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

 

1)

L’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 661/2008 del Consiglio, dell’8 luglio 2008, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di nitrato di ammonio originario della Russia in seguito ad un riesame delle misure in previsione della scadenza ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, e un riesame intermedio parziale ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, dev’essere interpretato nel senso che una società stabilita in uno Stato membro che abbia acquistato nitrato di ammonio di origine russa con l’intermediazione di un’altra società parimenti stabilita in uno Stato membro, per importarlo nell’Unione europea, non può essere considerata come il primo cliente indipendente nell’Unione europea, ai sensi di tale disposizione, e non può pertanto beneficiare dell’esenzione dal dazio antidumping definitivo istituita dal regolamento n. 661/2008 per detto nitrato di ammonio.

 

2)

Gli articoli 66 e 220, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio, del 20 novembre 2006, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che un’autorità doganale proceda a contabilizzare a posteriori un dazio antidumping quando, come nella fattispecie di cui al procedimento principale, siano state presentate domande di invalidazione delle dichiarazioni doganali in base al rilievo che l’indicazione del destinatario ivi indicato era erronea e detta autorità abbia accettato tali dichiarazioni o abbia svolto un controllo successivamente alla ricezione di dette domande.

 

3)

L’articolo 66 del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 1791/2006, e l’articolo 251 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 312/2009 della Commissione, del 16 aprile 2009, sono conformi al diritto fondamentale dell’uguaglianza di fronte alla legge sancito dall’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nell’ipotesi in cui, nel contesto della tariffa doganale comune di cui agli articoli 28 TFUE e 31 TFUE, dette disposizioni del regolamento n. 2913/92, come modificato dal regolamento n. 1791/2006, e del regolamento n. 2454/93, come modificato dal regolamento n. 312/2009, non consentano di invalidare, su domanda, una dichiarazione doganale erronea concedendo in tal modo il beneficio dell’esenzione dal dazio antidumping al destinatario che avrebbe potuto avvalersene se tale errore non si fosse verificato.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’estone.

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