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Document 62013CC0649

    Conclusioni dell’avvocato generale P. Mengozzi, presentate il 29 gennaio 2015.
    Comité d'entreprise de Nortel Networks SA e a. contro Cosme Rogeau liquidateur de Nortel Networks SA et Cosme Rogeau liquidateur de Nortel Networks SA contro Alan Robert Bloom e a.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunal de commerce de Versailles.
    Rinvio pregiudiziale – Regolamento (CE) n. 1346/2000 – Articoli 2, lettera g), 3, paragrafo 2, e 27 – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedura principale d’insolvenza – Procedura secondaria d’insolvenza – Conflitto di competenza – Competenza esclusiva o alternativa – Individuazione della legge applicabile – Determinazione dei beni del debitore che rientrano nella procedura secondaria d’insolvenza – Ubicazione di tali beni – Beni situati in uno Stato terzo.
    Causa C-649/13.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2015:44

    CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

    PAOLO MENGOZZI

    presentate il 29 gennaio 2015 ( 1 )

    Causa C‑649/13

    Comité d’entreprise de Nortel Networks SA e altri

    contro

    Avv. Rogeau, liquidatore della Nortel Networks SA,

    e

    Avv. Rogeau, liquidatore della Nortel Networks SA,

    contro

    Alan Robert Bloom,

    Alan Michael Hudson,

    Stephen John Harris

    Christopher John Wilkinson Hill

    [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de commerce de Versailles (Francia)]

    «Cooperazione giudiziaria in materia civile — Procedure di insolvenza — Regolamento (CE) n. 1346/2000 — Procedura secondaria di insolvenza — Competenza a delimitare la sfera degli effetti di una procedura secondaria di insolvenza — Competenza esclusiva o alternativa — Individuazione della legge applicabile — Introiti della cessione dei beni del debitore depositati in un conto sotto sequestro in uno Stato terzo»

    1. 

    La domanda di pronuncia pregiudiziale oggetto della presente causa verte sugli articoli 2, lettera g), 3 e 27 del regolamento (CE) n. 1346/2000 ( 2 ) (in prosieguo: il «regolamento») e pone una questione delicata inerente alla ripartizione della competenza giurisdizionale tra i giudici dello Stato di apertura della procedura principale di insolvenza ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento e i giudici dello Stato di apertura di una procedura secondaria ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo, nonché alla ripartizione del patrimonio del debitore insolvente tra queste due procedure.

    2. 

    La controversia di cui al procedimento principale si inserisce nel ramo europeo del fallimento del gruppo canadese Nortel, attivo a livello mondiale nel settore delle telecomunicazioni fino al 2008, che ha determinato l’apertura di una procedura principale di insolvenza nel Regno Unito, nei confronti di tutte le controllate europee del gruppo, e di una procedura secondaria in Francia, dinanzi al giudice del rinvio, nei confronti della controllata francese.

    I – Contesto normativo

    3.

    Il regolamento istituisce un quadro europeo per le procedure di insolvenza transfrontaliere. Ai sensi dell’articolo 2, lettera g):

    «Ai fini del presente regolamento, s’intende per:

    (…)

    g)

    “Stato membro in cui si trova un bene”:

    per i beni materiali, lo Stato membro nel cui territorio si trova il bene,

    per i beni e i diritti che il proprietario o titolare deve far iscrivere in un pubblico registro, lo Stato membro sotto la cui autorità si tiene il registro,

    per i crediti, lo Stato membro nel cui territorio si trova il centro degli interessi principali del terzo debitore, stabilito all’articolo 3, paragrafo 1 (…)».

    4.

    L’articolo 3 del regolamento, intitolato «Competenza internazionale», ai paragrafi 1 e 2 così dispone:

    «1.   Sono competenti ad aprire la procedura di insolvenza i giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Per le società e le persone giuridiche si presume che il centro degli interessi principali sia, fino a prova contraria, il luogo in cui si trova la sede statutaria.

    2.   Se il centro degli interessi principali del debitore è situato nel territorio di uno Stato membro, i giudici di un altro Stato membro sono competenti ad aprire una procedura di insolvenza nei confronti del debitore solo se questi possiede una dipendenza nel territorio di tale altro Stato membro. Gli effetti di tale procedura sono limitati ai beni del debitore che si trovano in tale territorio».

    5.

    Al capitolo III, intitolato «Procedure secondarie di insolvenza», l’articolo 27 del regolamento è formulato come segue:

    «La procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 1, aperta da un giudice di uno Stato membro e riconosciuta in un altro Stato membro (procedura principale) permette di aprire, in quest’altro Stato membro, i cui giudici siano competenti ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, una procedura secondaria d’insolvenza, senza che in questo altro Stato sia esaminata l’insolvenza del debitore. Tale procedura deve essere una delle procedure che figurano nell’allegato B. I suoi effetti sono limitati ai beni del debitore situati in tale altro Stato membro».

    II – Fatti all’origine della controversia principale, procedimento principale e questione pregiudiziale

    6.

    I fatti all’origine della controversia principale, quali emergono dalla decisione di rinvio e dal fascicolo, possono essere riassunti come segue.

    7.

    Il gruppo Nortel, la cui società madre, Nortel Networks Corporation, è canadese, era uno dei primi fornitori al mondo di soluzioni destinate alle reti di telecomunicazione. La Nortel Networks Limited (in prosieguo: la «NNL»), società canadese controllata diretta della Nortel Networks Corporation, controllava la maggior parte delle società del gruppo Nortel nel mondo, tra cui la Nortel Networks SA (in prosieguo: la «NNSA»), società di diritto francese.

    8.

    Il gruppo Nortel aveva un’importante attività di ricerca e sviluppo (R & D), che esercitava tramite controllate specializzate (in prosieguo: i «centri R & D»). La NNSA era una di tali controllate. Quasi tutta la proprietà intellettuale generata dall’attività di R & D del gruppo era registrata (principalmente in America del Nord) a nome della NNL in qualità di «legal owner». Quest’ultima concedeva ai centri R & D licenze esclusive gratuite per lo sfruttamento della proprietà intellettuale del gruppo. I centri R & D conservavano altresì la proprietà economica («beneficial ownership») su tale proprietà intellettuale, nella misura del loro rispettivo contributo all’attività di R & D. Una convenzione infragruppo, denominata «Master R & D Agreement» (in prosieguo: la «MRDA»), disciplinava i rapporti giuridici tra la NNL e i centri R & D ( 3 ). Tale convenzione prevedeva, in particolare, che, in funzione dei benefici ottenuti o delle perdite subite a livello del gruppo per un dato esercizio, ciascun centro R & D sarebbe stato creditore o debitore nei confronti della NNL di una somma definita «RPS» («Revenue Profit Sharing»).

    9.

    Poiché il gruppo Nortel si è trovato nel 2008 in gravi difficoltà finanziarie, i suoi dirigenti, al fine di ottimizzare le cessioni patrimoniali a livello di gruppo, hanno deciso di avviare l’apertura simultanea di procedure di insolvenza in Canada, negli Stati Uniti e nell’Unione europea.

    10.

    Con decisione del 14 gennaio 2009, la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Regno Unito), ha aperto una procedura principale di insolvenza di diritto britannico nei confronti di tutte le società del gruppo Nortel con sede nell’Unione, tra cui la NNSA, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento e ha designato i sigg. Bloom, Hudson, Harris e Wilkinson Hill curatori con poteri congiunti di amministrazione (in prosieguo, congiuntamente: i «coamministratori»).

    11.

    Su richiesta congiunta depositata dalla NNSA e dai coamministratori, il giudice del rinvio, con sentenza del 28 maggio 2009, ha aperto una procedura secondaria di liquidazione giudiziaria, ai sensi dell’articolo 27 del regolamento, nei confronti della NNSA, ha autorizzato la prosecuzione dell’attività per una durata determinata e ha designato l’avv. Rogeau quale liquidatore giudiziario.

    12.

    Il 7 luglio 2009 è sorto in seno alla NNSA un conflitto aziendale, risolto il 21 luglio 2009 con la sottoscrizione di un protocollo di accordo di fine conflitto (in prosieguo: il «protocollo di fine conflitto»), tra la NNSA, rappresentata dagli organi della procedura secondaria, le organizzazioni sindacali, il comitato aziendale (in prosieguo: il «CA») della NNSA e i rappresentanti dei lavoratori in sciopero. Tale accordo prevedeva il pagamento di un’indennità di liquidazione di cui una parte pagabile immediatamente e un’altra, denominata «indennità di liquidazione differita» (in prosieguo: l’«IDL differita»), da versare, una volta cessata l’attività, attingendo ai fondi disponibili provenienti da qualsiasi cessione di ramo d’azienda o di beni, da qualsiasi ripartizione a titolo di cessione di beni o più in generale di beni o crediti recuperati, dopo l’integrale pagamento di tutti i debiti di esercizio originati in occasione della prosecuzione dell’attività delle procedure principale e secondaria e delle «administration expenses». Era previsto che l’importo di tale IDL differita dipendesse dal quantum dei fondi disponibili. Il 18 agosto 2009 i coamministratori hanno sottoscritto un accordo aggiuntivo al protocollo di fine conflitto, che riprende i termini di quest’ultimo (in prosieguo: l’«accordo aggiuntivo»).

    13.

    Il 1o luglio 2009 gli organi delle due procedure hanno sottoscritto un protocollo di coordinamento delle procedure principale e secondaria (in prosieguo: il «protocollo di coordinamento»). L’articolo 8, paragrafo 3, di tale protocollo precisa che «ai sensi del regolamento (...) le administration expenses sono pagate interamente e alla loro normale scadenza in via prioritaria attingendo al patrimonio della società, indipendentemente dal luogo in cui si trovano i relativi beni (ivi compresi quelli situati in Francia), nonostante l’apertura della procedura secondaria». A seguito della sottoscrizione del protocollo di fine conflitto, i curatori delle procedure principale e secondaria hanno sottoscritto un addendum al protocollo di coordinamento in data 18 agosto 2009 il quale, ai sensi del suo articolo 7, prevale su tale protocollo.

    14.

    Con sentenza del 24 settembre 2009, il giudice del rinvio ha omologato il protocollo di coordinamento e il protocollo di accordo di fine conflitto, nonché l’accordo aggiuntivo.

    15.

    Al fine di garantire una migliore valorizzazione del patrimonio del gruppo Nortel, i curatori delle diverse procedure di insolvenza aperte nel mondo hanno convenuto di cedere complessivamente il predetto patrimonio, ramo d’azienda per ramo d’azienda. Un accordo, intitolato «Interim Funding and Settlement Agreement» (in prosieguo: l’«accordo IFSA»), è stato concluso a tal fine, il 9 giugno 2009, tra la NNL e numerose controllate del gruppo. In tale accordo è stato segnatamente convenuto che la MRDA sarebbe stata mantenuta per tutta la durata delle procedure di insolvenza, che le controllate della NNL avrebbero rinunciato in tempo utile ai loro diritti di proprietà industriale e intellettuale relativi alle attività cedute – restando inteso che i diritti di licenza di cui ciascuna beneficiava sarebbero stati mantenuti fino al termine delle operazioni di liquidazione/cessione e che tali rinunce non avrebbero comportato la rinuncia ai loro diritti in quanto «beneficial owner» della proprietà intellettuale del gruppo ‐, che tutti gli introiti delle cessioni patrimoniali del gruppo a livello mondiale sarebbero stati collocati su conti posti sotto sequestro negli Stati Uniti (in prosieguo: la «Lockbox») e che non avrebbe potuto avere luogo alcuna distribuzione delle somme depositate su tali conti al di fuori di un accordo concluso da tutte le entità del gruppo interessate. La NNSA è divenuta parte dell’accordo IFSA tramite un accordo di adesione (Amendement and Accession Agreement) concluso l’11 settembre 2009 ( 4 ). La cessione delle attività della NNSA ha avuto luogo nell’ambito delle cessioni organizzate a livello mondiale ai sensi dell’accordo IFSA. Gli introiti delle cessioni cui la NNSA ha preso parte [circa 7,2 miliardi di dollari US (USD)] si trovano nella Lockbox, senza che sia ancora intervenuto un accordo sulla loro ripartizione. L’avv. Rogeau è stato autorizzato, con ordinanza del giudice fallimentare della procedura secondaria, a porre in essere qualsiasi atto necessario per l’esecuzione delle operazioni di cessione (ad esempio, la risoluzione delle licenze relative alle attività cedute) nonché a partecipare alle trattative per la ripartizione dei prezzi delle cessioni.

    16.

    Dal rapporto annuale predisposto dall’avv. Rogeau il 23 novembre 2010 emergeva un saldo positivo di EUR 38980313 sui conti bancari della NNSA al 30 settembre 2010, che ha consentito di prevedere, a partire dal maggio 2011, un primo versamento dell’IDL differita. In seguito al mancato pagamento, il 5 maggio 2011 è stata indirizzata all’avv. Rogeau una lettera di messa in mora da parte del CA della NNSA. Con lettera del 18 maggio 2011, l’avv. Rogeau precisava al CA della NNSA che gli era impossibile applicare i termini del protocollo di fine conflitto, poiché la previsione di liquidità effettuata dalla società Ernst & Young al 13 maggio 2011 mostrava un importo negativo di quasi EUR 6 milioni, a causa di due domande di pagamento dei coamministratori per un importo pari a EUR 16,6 milioni ( 5 ). Peraltro, sussisteva altresì un credito del Fondo pensione inglese, qualificato «administration expense» ai sensi del diritto inglese con sentenza del 10 dicembre 2010 della High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division.

    17.

    Contestando questo stato di fatto, il 7 giugno 2011 il CA della NNSA e 147 ex dipendenti della NNSA hanno citato in giudizio l’avv. Rogeau dinanzi al giudice del rinvio affinché quest’ultimo dichiarasse, in particolare, che la procedura secondaria della NNSA dispone di un diritto esclusivo e diretto sulla quota del prezzo di cessione della totalità del patrimonio del gruppo Nortel e condannasse l’avv. Rogeau a versare immediatamente, a favore degli attori, il loro credito a titolo d’IDL differita sino a concorrenza delle somme disponibili della NNSA nonché il saldo del medesimo credito alla ricezione, da parte della procedura secondaria, della quota degli introiti della cessione complessiva spettante alla NNSA ( 6 ).

    18.

    Il 1o agosto 2011 l’avv. Rogeau ha chiamato in causa i coamministratori dinanzi al giudice del rinvio giacché, riscuotendo gli introiti delle cessioni patrimoniali della NNSA realizzate in Francia e sequestrati nella «Lockbox», essi gli impedivano il versamento dell’IDL differita. Comparsi all’udienza del 23 febbraio 2012 e, in seguito, all’udienza del 24 maggio 2012, i coamministratori hanno chiesto al giudice del rinvio, segnatamente, di dichiararsi internazionalmente incompetente, a favore della High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, a pronunciare nei loro confronti una qualsiasi sentenza che comportasse una limitazione, direttamente o indirettamente, della sfera della procedura principale e/o dei loro poteri, ivi incluso il loro diritto a riscuotere le somme attualmente poste sotto sequestro nella Lockbox, a statuire che la procedura secondaria della NNSA disponesse di un qualsiasi diritto su tutti o parte degli introiti delle cessioni complessive del patrimonio del gruppo Nortel alle quali ha preso parte la NNSA e attualmente posti sotto sequestro nella Lockbox. In via subordinata, i coamministratori hanno chiesto al giudice del rinvio di dichiararsi incompetente a statuire con riferimento ai beni e ai diritti che non erano situati in Francia ai sensi dell’articolo 2, lettera g), del regolamento al momento della sentenza di apertura della procedura secondaria, nonché a pronunciarsi su qualsiasi domanda che, direttamente o indirettamente, implicasse una pronuncia del giudice del rinvio su qualsiasi debito della NNSA che potesse essere qualificato «administration expenses» ai sensi del diritto britannico.

    19.

    Il giudice del rinvio fa notare che l’atto introduttivo del procedimento principale si è esplicitamente collocato nel campo del diritto delle procedure consensuali e del regolamento e che, quindi, occorre applicare le disposizioni di quest’ultimo. Lo stesso spiega che, per statuire sulle domande che gli sono state presentate, dovrà innanzitutto decidere sulla propria competenza a delimitare la sfera degli effetti della procedura secondaria e che tale decisione dipende dall’interpretazione che lo stesso darà a vari articoli del regolamento e, in particolare, all’articolo 2, lettera g), di quest’ultimo, contenente norme uniformi sulla localizzazione dei beni del debitore. Esso ritiene altresì che sarà chiamato a stabilire se gli effetti di una procedura secondaria possano estendersi ai beni del debitore situati al di fuori dell’Unione.

    20.

    È in siffatte circostanze che il Tribunal de commerce de Versailles ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

    «Se il giudice dello Stato di apertura di una procedura secondaria sia competente, in via esclusiva o alternativa con il giudice dello Stato di apertura della procedura principale, a statuire sulla determinazione dei beni del debitore che ricadono nella sfera degli effetti della procedura secondaria ai sensi degli articoli 2, lettera g), 3, paragrafo 2, e 27 del regolamento (…) e, nel caso di competenza esclusiva o alternativa, se il diritto applicabile sia quello della procedura principale o quello della procedura secondaria».

    III – Analisi

    21.

    La questione pregiudiziale comprende due parti, che vertono, la prima, sulla ripartizione della competenza giurisdizionale tra i giudici della procedura principale e quelli della procedura secondaria e, la seconda, sul diritto applicabile alla localizzazione dei beni del debitore. Queste due parti saranno esaminate in prosieguo separatamente.

    A – Sulla prima parte della questione pregiudiziale: la competenza giurisdizionale

    1. Osservazioni preliminari: l’applicazione del regolamento ratione materiae

    22.

    Sebbene né il giudice del rinvio né gli interessati che hanno presentato osservazioni scritte abbiano manifestato dubbi quanto al fatto che, nelle circostanze di cui al procedimento principale, la competenza giurisdizionale debba essere stabilita sulla base delle disposizioni del regolamento e non di quelle del regolamento (CE) n. 44/2001 ( 7 ), la questione relativa a quale dei due regolamenti sia applicabile nel caso di specie è stata tuttavia oggetto di discussione in udienza, a seguito di una domanda posta dalla Corte. Occorre, pertanto, affrontarla brevemente prima di cominciare l’analisi della questione pregiudiziale.

    23.

    Secondo una giurisprudenza costante, il regolamento e il regolamento n. 44/2001 devono essere interpretati in modo da evitare qualsiasi sovrapposizione tra le norme che tali testi enunciano e qualsiasi lacuna del diritto. Pertanto, le azioni escluse dal campo di applicazione del regolamento n. 44/2001 ai sensi del suo articolo 1, paragrafo 2, lettera b), in quanto rientrano tra «i fallimenti, i concordati e le procedure affini», ricadono nel campo di applicazione del regolamento. Analogamente, le azioni che non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento rientrano in quello del regolamento n. 44/2001 ( 8 ). La Corte ha altresì dichiarato che solo le azioni che derivano direttamente da una procedura d’insolvenza e che sono ad essa strettamente connesse sono escluse dall’ambito di applicazione del regolamento n. 44/2001. Di conseguenza, solo tali azioni rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento ( 9 ). Nella sentenza Nickel & Goeldner Spedition (EU:C:2014:2145, punto 27), la Corte ha statuito che il criterio decisivo per individuare l’ambito in cui rientra un’azione non è il contesto procedurale nel quale tale azione si inserisce, bensì il fondamento giuridico di quest’ultima. Secondo tale impostazione, si deve indagare se il diritto o l’obbligo che serve come base dell’azione abbia la sua fonte nelle norme comuni del diritto civile e commerciale o nelle norme derogatorie, specifiche delle procedure d’insolvenza.

    24.

    Nel caso di specie, il CA della NNSA e gli ex dipendenti della NNSA pretendono il pagamento di un credito che, ove esso abbia la sua fonte nel protocollo di fine conflitto, dipende, quanto alla sua origine, alla sua esigibilità e al suo importo, dai fondi disponibili della procedura secondaria, dopo la liquidazione del patrimonio della NNSA.

    25.

    L’azione nel procedimento principale mira dunque, da una parte, per quanto concerne i fondi già ottenuti dalla procedura secondaria, a far valere, avverso le pretese addotte dagli organi della procedura principale, la natura privilegiata del credito a titolo d’IDL differita in quanto credito da lavoro e, dall’altra, per quanto concerne i fondi non ancora ottenuti dalla procedura secondaria, a rivendicare il diritto di tale procedura sulla quota, spettante alla NNSA, degli introiti delle cessioni delle attività/dei beni del gruppo Nortel depositati nella Lockbox.

    26.

    La prima parte dell’azione si fonda sulle disposizioni di diritto francese che disciplinano i diritti dei creditori nell’ambito della procedura di liquidazione giudiziaria e, in particolare, sull’articolo L 641‑13 del codice di commercio, che definisce l’ordine di pagamento dei crediti. Il fatto che, per definire la natura dei crediti denunciati nella procedura principale, il giudice del rinvio possa, eventualmente, essere chiamato a riferirsi a uno o più accordi, come il RPS 2010, l’accordo IFSA o il protocollo di coordinamento, non rimette in discussione il fondamento giuridico della prima parte dell’azione del CA della NNSA e degli ex dipendenti della NNSA, che si trova nelle disposizioni del diritto francese relative alle procedure di liquidazione giudiziaria. Osservo inoltre che, nel protocollo di coordinamento, la nozione di «administration expensens» è definita mediante rinvio all’articolo 99 dell’allegato B1 all’Insolvency Act 1986, applicabile alla procedura principale, e il rango privilegiato dei crediti che derivano da tali spese è affermato mediante rinvio al diritto britannico nonché al regolamento e agli orientamenti per la comunicazione e la cooperazione europea in materia di insolvenza transfrontaliera pubblicati dall’INSOL Europe nel luglio 2007, i quali, ai sensi del punto 2 del protocollo, formano parte integrante di quest’ultimo ( 10 ). Ne consegue che, anche supponendo che il giudice del rinvio sia tenuto a risolvere la questione che gli è stata sottoposta nell’ambito di questa prima parte dell’azione nel procedimento principale sulla base del predetto protocollo, tale giudice sarebbe in ogni caso chiamato ad applicare norme giuridiche specifiche per le procedure di insolvenza.

    27.

    La seconda parte dell’azione nel procedimento principale si fonda a sua volta, in primo luogo, sulle disposizioni del regolamento. Infatti, come rilevato dallo stesso giudice del rinvio, al fine di stabilire se il CA della NNSA e gli ex dipendenti della NNSA abbiano il diritto di rivendicare le norme della procedura secondaria sulla quota spettante alla NNSA degli introiti delle cessioni patrimoniali del gruppo Nortel depositati nella Lockbox, lo stesso è tenuto a delimitare la sfera degli effetti di tale procedura, i quali, ai sensi degli articoli 3, paragrafo 2, e 27 del regolamento, sono limitati ai beni della NNSA che si trovano nel territorio francese. È su questa seconda parte dell’azione che si innesta l’eccezione di incompetenza sollevata dai coamministratori, la stessa fondata sulle disposizioni del regolamento e sul rispettivo ruolo, attribuito nel sistema di quest’ultimo, alla procedura principale e alla procedura secondaria. Il fatto che, nel caso di specie, il coordinamento tra queste due procedure sia stato formalizzato in un documento contrattuale sottoscritto dagli organi delle due procedure non modifica affatto la natura e il fondamento giuridico della seconda parte dell’azione nel procedimento principale. Le pretese che il liquidatore della procedura secondaria nonché il CA della NNSA e gli ex dipendenti della NNSA – i quali, del resto, non sono parti del protocollo di coordinamento – avanzano sulla quota dei fondi depositati nella Lockbox e spettanti alla NNSA non hanno alcun fondamento contrattuale, né lo hanno gli argomenti addotti dagli organi della procedura principale a sostegno della loro eccezione di incompetenza.

    28.

    Occorre inoltre sottolineare che il protocollo di coordinamento è inteso a disciplinare la condotta delle «parti interessate al coordinamento della procedura principale e della procedura secondaria» (punto 1). Esso ha lo scopo, in particolare, di garantire l’amministrazione ordinata, efficiente, efficace e diligente delle procedure, l’ottimizzazione del valore dei beni della NNSA secondo un approccio mondiale, la condivisione delle informazioni e la riduzione al minimo del contenzioso e dei costi [punto 4, da i) a iv] oltre che di definire le condizioni in cui la NNSA proseguirà le proprie attività nel corso della procedura secondaria [punto 4, v)]. Mentre il punto 5.3 di tale protocollo stabilisce i principi sulla base dei quali i coamministratori negozieranno, in collaborazione con il liquidatore della procedura secondaria, la ripartizione del prezzo delle cessioni patrimoniali del gruppo Nortel tra le diverse entità interessate, tra cui la NNSA ( 11 ), invece, nessuna delle sue disposizioni definisce i criteri di ripartizione della quota spettante alla NNSA tra le procedure principale e secondaria ( 12 ). Inoltre, la questione della ripartizione degli introiti delle cessioni patrimoniali della NNSA tra le due procedure di insolvenza si distingue e si pone a monte rispetto alla questione relativa a quali spese della procedura principale debbano essere considerate come «administration expenses» e in quale misura esse beneficino di un privilegio opponibile ai creditori della procedura secondaria, tra cui i dipendenti della NNSA, sulla base del diritto applicabile e/o delle pattuizioni contrattuali del protocollo di coordinamento.

    29.

    Dal complesso delle precedenti considerazioni emerge che la controversia tra gli organi della procedura principale e il liquidatore della procedura secondaria, il CA della NNSA e i dipendenti della NNSA nella causa pendente dinanzi al giudice del rinvio rientra nell’ambito oggetto del regolamento ai sensi della giurisprudenza della Corte richiamata al precedente paragrafo 23. Una siffatta conclusione non è invalidata dalla circostanza che i rapporti tra le varie parti della controversia principale, per alcuni aspetti, siano disciplinati da alcuni accordi intercorsi tra le stesse (il protocollo di fine conflitto e il protocollo di coordinamento) e la portata dei rispettivi diritti che dette parti rivendicano possa variare in forza di accordi vincolanti alcune di esse a terzi (il RPS 2010 e l’accordo IFSA), dal momento che una circostanza del genere non è tale da rimettere in discussione il fondamento giuridico delle loro pretese reciproche e che, del resto, tutti questi accordi si collocano nel contesto dell’insolvenza della NNSA ( 13 ) e delle operazioni collegate alla sua liquidazione.

    2. Analisi della prima parte della questione pregiudiziale

    a) Le disposizioni relative alla competenza giurisdizionale previste dal regolamento e quelle introdotte dalla giurisprudenza

    30.

    Occorre innanzitutto sottolineare che il regolamento stabilisce, in modo espresso, solo la competenza giurisdizionale ad aprire la procedura di insolvenza. Pertanto, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, tale competenza spetta ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore. Ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo, i giudici di uno Stato membro diverso da quello in cui è situato il centro degli interessi principali del debitore e nel territorio del quale quest’ultimo possiede una dipendenza sono competenti ad aprire una procedura territoriale di insolvenza, ossia una procedura limitata ai beni del debitore che si trovano in quest’ultimo territorio.

    31.

    Una disposizione ulteriore relativa alla competenza è stata introdotta nel sistema del regolamento dalla sentenza Seagon (C‑339/07, EU:C:2009:83), in cui la Corte ha statuito che l’articolo 3, paragrafo 1, del predetto regolamento deve essere interpretato nel senso che esso attribuisce allo Stato membro nel territorio del quale la procedura di insolvenza è stata avviata anche una competenza internazionale per conoscere delle azioni che derivano direttamente da detta procedura e che vi si inseriscono strettamente ( 14 ).

    32.

    Come hanno affermato numerosi interessati che hanno presentato osservazioni nel presente procedimento, ivi inclusa la Commissione europea, ritengo che un’interpretazione analoga debba essere adottata per quanto riguarda l’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento e, pertanto, che la norma relativa alla competenza affermata dalla Corte nella sentenza Seagon (EU:C:2009:83), fondata sulla vis attractiva concursus, possa altresì favorire i giudici dello Stato membro di apertura di una procedura secondaria. Mi sembra che una conclusione del genere sia necessaria sulla base degli stessi elementi sui quali la Corte si è basata al fine di dedurre la predetta norma dal sistema del regolamento e dai suoi obiettivi. Infatti, da una parte, il considerando 6 del regolamento, secondo cui quest’ultimo «dovrebbe limitarsi a disposizioni che disciplinano le competenze per l’apertura delle procedure di insolvenza e per le decisioni che scaturiscono direttamente da tali procedure e sono ad esse strettamente connesse» ( 15 ), si riferisce indistintamente a qualsiasi procedura aperta ai sensi del regolamento, senza fare differenze tra procedura principale, territoriale o secondaria. D’altra parte, il perseguimento dell’obiettivo di miglioramento dell’efficacia e della rapidità delle procedure di insolvenza che presentano implicazioni transfrontaliere, previsto nei considerando 2 e 8 del regolamento, e dell’obiettivo di dissuadere le parti dal trasferire i beni o i procedimenti giudiziari da uno Stato ad un altro al fine di ottenere una migliore posizione giuridica («forum shopping»), menzionato al considerando 4 del regolamento, sarebbe altresì indebolito se i giudici dello Stato di apertura della procedura secondaria non fossero competenti a conoscere le azioni che scaturiscono da quest’ultima e che sono ad essa strettamente connesse, come le azioni di rivendicazione di somme o di beni della procedura secondaria. Inoltre, un’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento analoga a quella che la Corte ha adottato riguardo al paragrafo 1 di tale articolo nella sentenza Seagon (EU:C:2009:83) è confermata, come la Corte ha osservato ai punti 25 e 26 di tale sentenza, dall’articolo 25, paragrafo 1, primo comma, di tale regolamento. Questa disposizione istituisce un obbligo di riconoscimento delle decisioni relative allo svolgimento e alla chiusura di una procedura di insolvenza pronunciate da un giudice la cui decisione di apertura della procedura è riconosciuta a norma dell’articolo 16 del regolamento. Orbene, quest’ultimo si riferisce alle decisioni adottate «da parte di un giudice di uno Stato membro, competente in virtù dell’articolo 3», ovvero sia un giudice competente ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo sia un giudice competente ai sensi del paragrafo 2 di quest’ultimo.

    33.

    è indubbiamente vero, come affermano i coamministratori nelle loro osservazioni scritte, che la sentenza Seagon (EU:C:2009:83) sancisce «un principio di concentrazione della competenza nei giudici dello Stato membro che abbia aperto la procedura principale» ( 16 ). Tuttavia, secondo il ragionamento della Corte, tale principio è destinato a valere solo riguardo alle azioni che «derivano direttamente da detta procedura e che vi si inseriscono strettamente» ( 17 ). Non vi è invece nulla in tale sentenza che consenta di ritenere che il predetto principio si estenda fino ad includere anche le azioni che derivano direttamente e si inseriscono strettamente in una procedura secondaria. Come ho appena esposto nel precedente paragrafo, i motivi sui quali si fonda la predetta sentenza possono condurre ad un’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, uguale a quella che la Corte ha adottato per l’articolo 3, paragrafo 1. Tali motivi sono, inoltre, «neutri» dal punto di vista della ripartizione della competenza giurisdizionale tra procedura principale e procedura secondaria; in nessun passaggio della medesima sentenza la Corte si basa, a sostegno della sua interpretazione, sulla natura universale della procedura principale, né sul carattere predominante di quest’ultima rispetto alla procedura secondaria ( 18 ).

    34.

    Da ultimo, e a titolo ultroneo, sottolineo che sia la relazione «External Evaluation of Regulation n. 1346/2000/EC on Insolvency Proceedings» (in prosieguo: la «relazione Heidelberg-Lussemburgo-Vienna») ( 19 ) sia la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento n. 1346/2000, presentata dalla Commissione il 12 dicembre 2012 ( 20 ) (in prosieguo: la «proposta di modifica del regolamento») raccomandano la codificazione del principio di vis attractiva concursus per le azioni accessorie e la sua applicazione a favore dei giudici della procedura in cui tali azioni si inseriscono, indipendentemente dal fatto che si tratti di una procedura di insolvenza principale, territoriale o secondaria ( 21 ).

    35.

    La norma relativa alla competenza giurisdizionale adottata nella sentenza Seagon (EU:C:2009:83) in un contesto esclusivamente interno all’Unione è stata estesa, nella sentenza Schmid (C‑328/12, EU:C:2014:6), alle controversie che presentano un nesso di collegamento con uno Stato terzo. Sottolineando gli obiettivi di prevedibilità della competenza giurisdizionale in materia fallimentare perseguiti dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento e dopo aver escluso gli argomenti addotti dal governo tedesco – segnatamente fondati su uno scostamento dal principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto e dal rischio di mancato riconoscimento della sentenza ‐, la Corte ha concluso, in tale sentenza, che la predetta disposizione «istituisce del pari una competenza a statuire su un’azione revocatoria fondata sull’insolvenza e diretta contro il convenuto avente il suo domicilio in uno Stato terzo» ( 22 ). Contrariamente a quanto sostenuto dal governo del Regno Unito nelle sue osservazioni scritte, ritengo che la medesima interpretazione, che si limita ad ampliare l’ambito territoriale del principio di vis attractiva concursus come riconosciuto nella sentenza Seagon (EU:C:2009:83), possa essere altresì applicata nell’ambito dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento. Tale disposizione, infatti, persegue gli stessi obiettivi di prevedibilità della competenza giurisdizionale e di certezza del diritto, evocati dalla Corte riguardo al paragrafo 1 del predetto articolo 3. Tali obiettivi, come quelli di semplificazione ed efficacia delle procedure e di dissuasione dal «forum shopping», già sottolineati dalla Corte nella sentenza Seagon (EU:C:2009:83), depongono a favore del riconoscimento ai giudici dello Stato di apertura di una procedura secondaria della competenza a conoscere di un’azione revocatoria o di un’altra azione fondata sull’insolvenza che derivi direttamente da tale procedura e che vi si inserisca strettamente (ad esempio, perché essa tende a reintegrare nel patrimonio del debitore un bene che si trovava, prima della sua cessione, nel territorio di tale Stato membro), indipendentemente dal fatto che il convenuto abbia il proprio domicilio in uno Stato membro o in uno Stato terzo.

    36.

    Più in generale, la sentenza Schmid (EU:C:2014:6), in linea con la sentenza Owusu (C‑281/02, EU:C:2005:120), pronunciata nell’ambito della Convenzione di Bruxelles ( 23 ), ha interpretato in modo ampio il campo di applicazione geografica del regolamento, estendendolo oltre le sole procedure di insolvenza transfrontaliere «europee» e includendovi sia quelle caratterizzate da elementi di extranazionalità, siano essi all’interno o all’esterno del territorio dell’Unione, sia quelle puramente «internazionali», i cui elementi di extranazionalità sono tutti situati al di fuori dell’Unione. La soluzione adottata dalla Corte in questa sentenza implica che, dal momento che il centro degli interessi principali del debitore si trova in uno Stato membro, le disposizioni del regolamento si applicano, nei rapporti tra gli Stati membri, a tutta la procedura di insolvenza, ivi inclusi gli aspetti di quest’ultima che presentano un nesso di collegamento con uno Stato terzo ( 24 ), escludendo le disposizioni di diritto internazionale privato degli Stati membri.

    37.

    Una simile constatazione consente di dissipare i dubbi espressi dal giudice del rinvio quanto all’applicabilità del regolamento in circostanze come quelle della fattispecie principale, in cui gli introiti della cessione dei beni del debitore sono depositati presso un conto posto sotto sequestro negli Stati Uniti e, quindi, al di fuori del territorio dell’Unione. La stessa consente altresì di respingere l’argomento addotto dal CA della NNSA, secondo il quale, se i beni della NNSA dovevano essere considerati, sulla base delle disposizioni del regolamento, situati al di fuori dell’Unione ( 25 ), si sarebbero dovute applicare le norme di diritto internazionale privato francese, secondo le quali la procedura aperta in Francia nei confronti della NNSA avrebbe un effetto universale e si estenderebbe pertanto ai predetti beni. Invero, l’applicazione di disposizioni siffatte, che amplierebbero inoltre gli effetti di una procedura secondaria, per natura territoriale, oltre i limiti imposti dal regolamento, è esclusa alla luce della sentenza Schmid (EU:C:2014:6).

    b) La relazione tra la procedura principale e la procedura secondaria nel sistema del regolamento

    38.

    In questa fase occorre esaminare il ruolo rispettivo della procedura principale e della procedura secondaria, nonché la loro relazione reciproca nel sistema del regolamento.

    39.

    Come emerge dal suo preambolo e, in particolare, dal suo considerando 11, il regolamento si fonda sui principi di universalità e di unità della procedura di insolvenza, la cui attuazione è stata tuttavia deliberatamente moderata dal legislatore dell’Unione autorizzando l’apertura di procedure nazionali di portata territoriale parallelamente alla procedura principale di carattere universale. Le ragioni di una scelta del genere risiedono, oltre che nelle divergenze considerevoli esistenti tra i diritti sostanziali degli Stati membri, che sconsigliavano l’istituzione di una procedura di insolvenza unica e l’applicazione senza eccezioni del diritto dello Stato di apertura di tale procedura (v. considerando 8 del regolamento), nell’esigenza di tutelare gli interessi dei creditori locali e di facilitare la gestione di patrimoni complessi (v. considerando 19 del regolamento). Ne consegue la previsione, nel regolamento, di due diversi criteri di competenza, ossia quello del centro degli interessi principali, che designa i tribunali competenti ad aprire la procedura principale, e quello della dipendenza, che consente di avviare una procedura secondaria.

    40.

    La scelta del legislatore dell’Unione di consentire l’apertura di procedure territoriali rende il sistema indubbiamente più flessibile: l’apertura di una o più di queste procedure può, ad esempio, risultare particolarmente utile nei casi come quello di cui al procedimento principale, in cui una procedura è aperta nello Stato membro del centro degli interessi principali nei confronti delle varie controllate di un gruppo di società, ma la cui gran parte di beni, dipendenti o creditori di una o molte di tali controllate è situata in uno Stato membro diverso.

    41.

    Una scelta del genere introduce, tuttavia, anche un fattore di complessità, giacché consente la sottoposizione di un medesimo debitore a più procedure parallele. È vero che, nell’economia del regolamento, le procedure secondarie sono limitate sotto vari aspetti, dal punto di vista sia procedurale sia sostanziale. Esse presuppongono, in linea di principio, l’apertura di una procedura principale alla quale fare riferimento ( 26 ), possono solo essere procedure di liquidazione (articolo 3, paragrafo 3, del regolamento) e i loro effetti sono circoscritti ai beni del debitore situati nel territorio dello Stato in cui esse sono state aperte (articoli 3, paragrafo 2, e 27 del regolamento). Ciò non toglie che l’esistenza di procedure concomitanti possa essere fonte di inefficienza in assenza di norme che consentano di gestire le difficoltà cui una situazione siffatta può dar luogo.

    42.

    A tal fine, il regolamento prevede disposizioni minime di coordinamento che hanno lo scopo di promuovere uno svolgimento armonioso delle procedure, per un’efficace gestione e liquidazione dell’attivo. Tali disposizioni stabiliscono, in particolare, un dovere reciproco di informazione e di cooperazione tra i curatori delle diverse procedure ( 27 ) e prevedono meccanismi finalizzati a garantire la parità di trattamento dei creditori ( 28 ) nonché a stabilire la sorte di eventuali residui patrimoniali che emergano in una procedura secondaria ( 29 ). Una maggiore cooperazione ai fini di una più efficace gestione delle procedure di insolvenza parallele è, peraltro, uno dei principali obiettivi della proposta di modifica del regolamento presentata dalla Commissione ( 30 ).

    43.

    Le relazioni tra la procedura principale e la procedura secondaria si articolano quindi intorno a un dovere di coordinamento, finalizzato a garantire il conseguimento degli obiettivi prioritari di efficacia e di efficienza anche in presenza di diverse procedure. In tale contesto, il regolamento riconosce un ruolo predominante alla procedura principale, il cui curatore si vede attribuire numerose possibilità di influire sulla o sulle procedure secondarie in corso, ad esempio proponendo un piano di risanamento o un concordato o chiedendo la sospensione della liquidazione dell’attivo nella procedura secondaria ( 31 ).

    44.

    Fatto salvo il rispetto di tale ruolo e l’obbligo di coordinamento, il regolamento riconosce alla procedura secondaria, se non una vera autonomia, quanto meno una sfera propria. Essa ha una portata diversa da quella della procedura principale, è finalizzata alla tutela di interessi specifici e beneficia di un regime, sotto diversi aspetti, analogo a quello che si applica alla procedura principale. Inoltre, al pari di una decisione che apre una procedura ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, la decisione di apertura di una procedura secondaria è riconosciuta automaticamente in tutti gli Stati membri, in virtù dell’articolo 16 del regolamento e, ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 2, di quest’ultimo, i suoi effetti non possono essere contestati negli altri Stati membri. Parimenti, ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento, le decisioni pronunciate dal giudice che ha aperto una procedura del genere e relative allo svolgimento e alla chiusura di quest’ultima o che derivano direttamente da tale procedura e vi si inseriscono strettamente o, ancora, un concordato approvato dal predetto giudice sono altresì riconosciute senza alcuna formalità. Ai sensi degli articoli 4 e 28 del regolamento e al pari di una procedura ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di quest’ultimo, la procedura secondaria è disciplinata dalla legge dello Stato membro nel cui territorio la stessa è stata aperta. Da ultimo, sulla base dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento, i curatori della procedura secondaria possono esercitare in modo autonomo azioni dirette a rivendicare i beni spettanti a tale procedura che siano stati trasferiti nel territorio di un altro Stato membro, nonché ogni azione revocatoria che sia nell’interesse dei creditori.

    45.

    Dalla scelta del legislatore dell’Unione di consentire l’apertura di procedure parallele alla procedura principale, nonché dalle ragioni sottese a una scelta siffatta, illustrate nel preambolo del regolamento, emerge inoltre che un’apertura del genere limita gli effetti della procedura principale. Lo stesso vale per i poteri dei curatori di quest’ultima, come del resto emerge chiaramente dall’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento, secondo il quale «il curatore designato da un giudice competente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, può esercitare nel territorio di un altro Stato membro tutti i poteri che gli sono attribuiti dalla legge dello Stato di apertura, finché non vi è stata aperta un’altra procedura di insolvenza o non vi è stata adottata alcuna misura conservativa contraria in seguito a una domanda di apertura di una procedura di insolvenza in tale Stato» ( 32 ).

    c) Individuazione del giudice competente a delimitare la sfera degli effetti della procedura secondaria

    46.

    È alla luce delle osservazioni svolte nei precedenti titoli a) e b) che occorre rispondere alla prima parte della questione pregiudiziale sottoposta dal Tribunal de commerce de Versailles, intesa in sostanza a stabilire se il predetto Tribunal, in quanto giudice che ha aperto una procedura secondaria ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento sull’insolvenza nei confronti della NNSA, sia altresì competente, sulla base del predetto regolamento, a delimitare la sfera degli effetti di tale procedura. Orbene, emerge, a mio avviso, sia dalla relazione tra la procedura principale e la procedura secondaria effettuata dal regolamento sia dagli scopi che lo stesso attribuisce a quest’ultima procedura e, più in generale, dagli obiettivi che esso persegue che la risposta a tale questione deve essere affermativa.

    47.

    In primo luogo, come ho in precedenza sottolineato, malgrado la natura universale e il ruolo predominante riconosciuto alla procedura principale nonché il carattere subordinato attribuito alla procedura secondaria, quest’ultima mantiene, nell’economia del regolamento, una sfera propria, necessaria per il perseguimento degli obiettivi che le sono riconosciuti e per la funzione di limite all’applicazione del principio di unità della procedura di insolvenza attribuitale nell’economia del regolamento ( 33 ). Orbene, a mio avviso, non può essere coerente con un quadro del genere ritenere che il giudice competente per aprire una procedura siffatta non lo sia per delimitare, sulla base delle disposizioni del regolamento, la sfera degli effetti di quest’ultima.

    48.

    In secondo luogo, occorre ricordare che, ai sensi degli articoli 3, paragrafo 2, e 27 del regolamento, gli effetti della procedura secondaria sono limitati ai beni del debitore situati nel territorio dello Stato membro in cui tale procedura è stata aperta. Orbene, come sottolinea l’avv. Rogeau nelle proprie osservazioni scritte, il giudice di uno Stato membro che abbia ricevuto una domanda di apertura di una procedura secondaria è tenuto, al fine di verificare l’esistenza delle condizioni della propria competenza ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, a valutare se i beni del debitore situati nel territorio di tale Stato membro consentano di ritenere che lo stesso possieda una «dipendenza» ai sensi dell’articolo 2, lettera h), del regolamento ( 34 ). Ne consegue che tale giudice, già prima dell’apertura della procedura secondaria, è chiamato a identificare nel territorio dello Stato membro interessato quanto meno una parte dei predetti beni, ai quali devono estendersi gli effetti della predetta procedura.

    49.

    In terzo luogo, tale esercizio di identificazione degli elementi del patrimonio del debitore situati nel territorio dello Stato membro di apertura della procedura secondaria è essenziale non solo al fine di verificare l’esistenza delle condizioni di apertura di tale procedura, di delimitarne gli effetti nonché di definire il campo di applicazione materiale delle disposizioni della legge del predetto Stato membro, ma altresì al fine di consentire lo svolgimento stesso della procedura secondaria, che è considerata una procedura di liquidazione. Ne consegue che, come sostiene, a mio avviso, correttamente l’avv. Rogeau, un’azione, come quella di cui al procedimento principale, intesa a far dichiarare che alcuni beni del debitore nonché gli introiti della liquidazione di questi ultimi rientrano nella sfera degli effetti della procedura secondaria deriva direttamente da tale procedura e vi si inserisce strettamente, ai sensi della giurisprudenza Seagon (EU:C:2009:83), come interpretata al precedente paragrafo 32, e rientra dunque nella competenza del giudice che ha aperto la predetta procedura.

    50.

    In quarto luogo, gli obiettivi di efficacia, efficienza e rapidità delle procedure di insolvenza, che hanno giustificato l’adozione del regolamento, non possono essere garantiti in modo adeguato attraverso una soluzione che imponga al giudice dello Stato di apertura di una procedura secondaria, investito di un’azione intesa a delimitare la sfera degli effetti di tale procedura, di dichiararsi incompetente a favore del giudice dello Stato di apertura della procedura principale e di sospendere la procedura in attesa di una decisione di tale giudice.

    51.

    Gli elementi prima richiamati, a mio avviso, depongono a favore del riconoscimento ai giudici dello Stato membro di apertura della procedura secondaria della competenza a conoscere di un’azione intesa a delimitare la sfera degli effetti di tale procedura. Non mi convincono, invece, gli argomenti contrari addotti dai coamministratori e dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, che propendono per una competenza esclusiva dei giudici dello Stato membro di apertura della procedura principale. Tali argomenti si fondano sostanzialmente sul primato della procedura principale e sulla sua portata universale.

    52.

    Orbene, è certamente vero, come ho ricordato al precedente paragrafo 43, che il regolamento riconosce un «ruolo predominante» a tale procedura. Tuttavia, un siffatto primato, inteso essenzialmente a garantire un coordinamento ottimale delle procedure principale e secondaria tramite la loro gerarchizzazione, non priva gli organi giurisdizionali della procedura secondaria delle loro prerogative, in particolare qualora si tratti non dell’adozione di decisioni che riguardano lo svolgimento delle operazioni di liquidazione e di soddisfazione dei creditori o i presupposti per la chiusura di tale procedura, ma della delimitazione degli effetti di quest’ultima. Parimenti, non credo che l’universalità riconosciuta alla procedura principale possa costituire un argomento decisivo al fine di rivendicare ai giudici di tale procedura la competenza esclusiva a delimitare la sfera degli effetti di una procedura diversa, sebbene territoriale e subordinata, la cui apertura comporta specificamente la sottrazione di una parte del patrimonio del debitore unicamente agli effetti della procedura principale e al diritto applicabile a quest’ultima.

    53.

    Per concludere, occorre sottolineare, da una parte, che il regolamento prevede espressamente non solo il criterio di ripartizione del patrimonio del debitore tra la procedura principale e la procedura secondaria, ossia la localizzazione di quest’ultimo, ma altresì, come vedremo più in dettaglio in prosieguo, le disposizioni sostanziali finalizzate ad orientare i giudici competenti nell’applicazione di tale criterio. D’altra parte, come ha affermato la Corte nella sentenza Bank Handlowy e Adamiak (C‑116/11, EU:C:2012:739), spetta al giudice competente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento, per qualsiasi decisione esso adotti – e quindi anche qualora esso statuisca sulla portata degli effetti della procedura secondaria – un obbligo di leale cooperazione, che implica la considerazione sia delle finalità della procedura principale sia dell’impianto del regolamento, che è basato sul principio di fiducia reciproca, sul dovere di coordinare le procedure principale e secondaria, sull’obiettivo della creazione di procedure di insolvenza transfrontaliere efficienti ed efficaci, nonché sul primato della procedura principale ( 35 ). In tale contesto, il rischio che tale giudice possa adottare una decisione pregiudizievole per gli interessi della procedura principale è ridotto.

    54.

    Sulla base dei motivi in precedenza esposti, ritengo che un giudice competente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento ad aprire una procedura secondaria sia altresì competente a individuare i beni del debitore che rientrano nella sfera degli effetti di tale procedura.

    d) Se la competenza sia esclusiva o concorrente

    55.

    Il giudice del rinvio chiede altresì alla Corte se, nel caso in cui essa riconosca la competenza dei giudici dello Stato di apertura della procedura secondaria, tale competenza sia esclusiva o «alternativa» a quella dei giudici dello Stato membro di apertura della procedura principale.

    56.

    A tal proposito, ricordo che emerge dalle disposizioni del regolamento che l’apertura, nello Stato membro in cui il debitore possiede una dipendenza, di una procedura secondaria determina la sottoposizione dei beni del debitore situati nel territorio di tale Stato membro a un regime giuridico diverso da quello che si applica alla procedura principale. Malgrado la subordinazione della procedura secondaria alla procedura principale, le norme imperative di coordinamento tra le due procedure e gli obblighi di cooperazione incombenti agli organi di queste ultime, i predetti beni sono, di fatto, sottratti solo agli effetti della procedura principale e al diritto applicabile a quest’ultima.

    57.

    Ne consegue che la decisione adottata dal giudice dello Stato membro di apertura della procedura secondaria che statuisce sui beni che rientrano nella sfera degli effetti di tale procedura si pronuncia, indirettamente ma inevitabilmente, sulla sfera degli effetti della procedura principale. Orbene, per motivi analoghi a quelli precedentemente esposti, occorre riconoscere che il giudice dello Stato membro di apertura della procedura principale è altresì competente a delimitare la sfera degli effetti di tale procedura, al pari di quella dello Stato membro di apertura della procedura secondaria.

    58.

    Ne deriva che eventuali controversie che vertono sull’appartenenza di un elemento del patrimonio del debitore all’una o all’altra procedura possono essere deferite alternativamente all’uno o all’altro giudice. La competenza di questi ultimi a conoscere controversie del genere è dunque concorrente.

    59.

    I coamministratori contestano una siffatta soluzione, sostenendo che, come emerge dalla giurisprudenza della Corte, il regolamento osta alla moltiplicazione di fori concorrenti. Essi si basano in particolare sulla sentenza Rastelli Davide e C. (C‑191/10, EU:C:2011:838) ( 36 ). A tal proposito, mi limito a sottolineare che, in tale sentenza, la Corte ha precisato che ammettere l’estensione di una procedura principale di insolvenza a un ente giuridicamente distinto da quello nei confronti del quale tale procedura è stata aperta, solo sulla base di una confusione dei patrimoni e senza accertare dove si trovi il centro degli interessi principali di tale ente, avrebbe autorizzato un aggiramento del sistema istituito dal regolamento, consentendo a un giudice che non potrebbe essere competente ad aprire una procedura principale ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di adottare una decisione che produca nei confronti di un ente giuridico gli stessi effetti della decisione di apertura di una siffatta procedura. Orbene, nel caso di specie, non si tratta di creare un terzo criterio di competenza rispetto a quelli previsti dall’articolo 3 del regolamento, ma unicamente di ammettere che i giudici designati sulla base di tali criteri hanno una competenza concorrente a conoscere di alcune azioni.

    60.

    In presenza di fori concorrenti, esiste un rischio di decisioni inconciliabili. Un rischio del genere, come propone la Commissione, potrebbe essere risolto applicando una norma analoga a quella prevista dall’articolo 27 del regolamento n. 44/2001, che, in caso di litispendenza, attribuisce la competenza al primo tribunale adito. Tuttavia, a mio avviso non spetta alla Corte integrare, in via giurisprudenziale, una norma siffatta nel sistema del regolamento ( 37 ). Tale operazione, che sarebbe indubbiamente auspicabile qualora si scegliesse la soluzione che suggerisco, spetta, invero, unicamente al legislatore dell’Unione. Pertanto, allo stato attuale, solo il meccanismo di riconoscimento quasi automatico previsto dall’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento potrebbe consentire, in caso di competenza concorrente, di evitare il rischio di decisioni inconciliabili.

    e) Conclusioni sulla prima parte della questione pregiudiziale

    61.

    Sulla base di tutte le precedenti considerazioni, ritengo che si debba rispondere al Tribunal de commerce de Versailles che il giudice competente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento ad aprire una procedura secondaria è parimenti competente a individuare i beni del debitore che rientrano nella sfera degli effetti di tale procedura. Un’azione diretta a determinare se uno o più elementi del patrimonio del debitore rientrino nella procedura principale o nella procedura secondaria può essere promossa alternativamente dinanzi al giudice dello Stato membro di apertura della procedura principale o dinanzi a quello dello Stato membro di apertura della procedura secondaria.

    B – Sulla seconda parte della questione pregiudiziale: la legge applicabile

    62.

    Con la seconda parte della sua questione pregiudiziale, il Tribunal de commerce de Versailles chiede alla Corte, nel caso in cui lo Stato membro di apertura della procedura secondaria sia ritenuto competente a delimitare la sfera degli effetti di tale procedura, quale sia la legge applicabile a una siffatta delimitazione.

    63.

    Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento, si applica alla procedura di insolvenza e ai suoi effetti la legge dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura, legge che dipende quindi dalla determinazione del giudice internazionalmente competente all’apertura della suddetta procedura ai sensi dell’articolo 3 del regolamento ( 38 ). Tale soluzione trova espressa conferma nell’articolo 28 del regolamento, secondo cui, «salvo disposizioni contrarie del[lo stesso], la legge applicabile alla procedura secondaria è quella dello Stato membro nel cui territorio essa è aperta».

    64.

    Ciò detto, il regolamento prevede una serie di norme sostanziali uniformi destinate ad essere applicate in deroga alla legge nazionale designata come applicabile.

    65.

    Pertanto, per ciò che rileva nel caso di specie, è opportuno ricordare, innanzitutto, che il regolamento stabilisce, agli articoli 3, paragrafo 2, e 27, un criterio specifico di ripartizione del patrimonio del debitore tra la procedura principale e la procedura secondaria in funzione della localizzazione di tale patrimonio, cui non si può derogare né con le disposizioni del diritto nazionale né con un accordo degli organi delle due procedure. In applicazione di tale criterio, i beni del debitore che sono situati nel territorio dello Stato membro di apertura della procedura secondaria rientrano in tale procedura e, pertanto, gli introiti della cessione di tali beni spettano parimenti alla suddetta procedura. Invece, sempre in applicazione del medesimo criterio, i beni del debitore che sono situati in uno Stato terzo non possono, in alcun modo, rientrare in una procedura secondaria, per il semplice fatto che essi non si trovano nel territorio dello Stato membro nel quale una siffatta procedura è stata aperta. Tali beni rientrano, quindi, necessariamente nella procedura principale, che ha portata universale. Come ho già avuto occasione di sottolineare al precedente paragrafo 37, qualsiasi interpretazione basata sul diritto nazionale che estenda gli effetti di una procedura secondaria a beni del debitore situati in uno Stato terzo non sarebbe compatibile con il regolamento.

    66.

    È poi possibile trarre dalle disposizioni del regolamento una norma, sulla quale concordano tutti gli interessati che hanno presentato osservazioni nel presente procedimento, secondo cui la data alla quale bisogna fare riferimento per stabilire se un bene sia situato o no nel territorio dello Stato membro di apertura della procedura secondaria è quella in cui la decisione di apertura di tale procedura diviene efficace. Una siffatta conclusione deriva segnatamente dalla lettura del combinato disposto degli articoli 2, lettera f) ( 39 ), e 18, paragrafo 2, del regolamento ( 40 ). Pertanto, ogni spostamento dei beni del debitore al di fuori del territorio dello Stato membro di apertura della procedura secondaria, successivo a tale data, anche qualora tale spostamento non riguardi il bene in sé ma gli introiti della sua liquidazione e anche qualora esso sia stato autorizzato dal giudice di tale procedura nell’ambito di un accordo di coordinamento con la procedura principale, non può portare alla conseguenza di sottrarre tali beni, o gli introiti della loro cessione, alla procedura secondaria ( 41 ).

    67.

    Da ultimo, come ho già anticipato al precedente paragrafo 53, il regolamento contiene alcune disposizioni sostanziali che hanno lo scopo di orientare i giudici competenti nell’applicazione del criterio di ripartizione del patrimonio del debitore tra la procedura principale e la procedura secondaria. Invero, l’articolo 2, lettera g), del regolamento stabilisce il significato, ai fini di quest’ultimo, di «Stato membro in cui si trova un bene», e ciò per tre differenti categorie di beni: i beni materiali, i beni e i diritti che il proprietario o il titolare deve far iscrivere in un pubblico registro e i crediti. Sebbene tale disposizione possa risultare insufficiente a comprendere qualsiasi tipo di beni, in particolare dinanzi alla complessità di alcuni patrimoni ( 42 ), essa, tuttavia, denota la volontà del legislatore dell’Unione di sottoporre la determinazione della situazione dei beni del debitore ad una normativa uniforme. Tale scelta nonché il carattere non esaustivo dell’elenco di cui a detto articolo 2, lettera g), richiedono, senza dubbio, uno sforzo interpretativo notevole da parte del giudice nazionale, il quale è tenuto ad identificare, in base a tale disposizione, una norma applicabile ad ogni caso concreto.

    68.

    Tenuto conto delle precedenti considerazioni, spetta, nella fattispecie, al Tribunal de commerce de Versailles «localizzare», alla data di apertura della procedura secondaria e sulla base dei criteri enunciati all’articolo 2, lettera g), del regolamento, tutti i beni materiali e immateriali della NNSA che sono stati oggetto di cessione, ivi incluso il diritto di proprietà economica («equitable or beneficial ownership») che essa detiene sulla proprietà intellettuale del gruppo Nortel in virtù della MRDA nonché i diritti di licenza esclusiva, gratuita e perpetua di cui la stessa era titolare sulla base del medesimo accordo ( 43 ). A tal riguardo ritengo che spetti, innanzitutto, al giudice del rinvio stabilire se, tenuto conto del predetto accordo, questi diritti possano essere suddivisi e considerati come patrimonio separato.

    69.

    Spetta, poi, a tale giudice stabilire se, in applicazione del diritto canadese, cui la MRDA è soggetta, il diritto della NNSA al pagamento della «R & D allocation» debba essere qualificato «diritto reale di godimento», come sostiene il CA della NNSA, o «diritto di credito» derivante dalla sua contribuzione all’attività di R & D del gruppo Nortel. In quest’ultimo caso, potrebbe essere applicato il criterio del centro degli interessi principali del terzo debitore enunciato all’articolo 2, lettera g), terzo trattino, del regolamento. A tal riguardo ricordo, in via incidentale, che il fatto che la quota del prezzo spettante alla NNSA a seguito della cessione del patrimonio di quest’ultima possa, di per sé, essere qualificata come credito del prezzo rispetto al sequestro – in quanto tale localizzata al di fuori del territorio dell’Unione – non è rilevante se si dovesse constatare che i beni in questione erano localizzati nel territorio francese alla data in cui la decisione di apertura della procedura secondaria è divenuta efficace. Infatti, come ho già osservato al precedente paragrafo 66, le modalità di cessione di un bene non possono determinare un’allocazione di tale bene alla procedura principale, allorché esso era inizialmente assegnato alla procedura secondaria e viceversa.

    70.

    Se, come credo, il diritto di «beneficial ownership» derivante dal sistema creato dalla MRDA non può essere ridotto ad un semplice diritto di credito, occorre verificare se esso possa essere classificato in una delle due categorie previste al primo e al secondo trattino dell’articolo 2, lettera g), del regolamento. A tal riguardo non mi convince la tesi dei coamministratori secondo la quale tale diritto rientrerebbe nel secondo trattino, dal momento che esso verte su diritti di proprietà intellettuale oggetto di registrazione. Invero, né la «beneficial ownership», che dà diritto, nell’ambito della MRDA, alla «R & D allocation», né, peraltro, i diritti di utilizzo della proprietà intellettuale e industriale del gruppo Nortel, che derivano dalle licenze esclusive concesse dalla NNL nell’ambito del medesimo accordo, possono essere qualificati «diritti che il (…) titolare deve far iscrivere in un pubblico registro», ai sensi dell’articolo 2, lettera g), secondo trattino, del regolamento. Il solo fatto che i predetti diritti siano «connessi» ad alcuni diritti di proprietà industriale o intellettuale che, di per sé, costituiscono l’oggetto di un’iscrizione (da parte della NNL e al di fuori del territorio dell’Unione) non modifica tale conclusione. D’altra parte, non può, a mio avviso, sostenersi, come sembra suggerire il CA della NNSA, che i diritti in questione rientrino nel primo trattino dell’articolo 2, lettera g), del regolamento in quanto essi sono «materializzati» in alcune licenze, poiché queste ultime non possono essere considerate beni materiali.

    71.

    Occorre quindi trarre dall’articolo 2, lettera g), del regolamento una norma che tenga conto della particolarità del patrimonio in questione. Orbene, mi sembra che si possa dedurre dai due primi trattini di tale disposizione un’indicazione di carattere generale, ossia che i diversi elementi del patrimonio di un debitore devono, in linea di principio, essere assegnati alla procedura di insolvenza alla quale essi sono naturalmente più vicini. Lo stesso vale per quanto concerne i beni materiali, che sono assegnati alla procedura aperta nel territorio dello Stato membro in cui sono situati e per i beni e i diritti che devono essere registrati, i quali rientrano nella procedura di insolvenza aperta nello Stato membro sotto la cui autorità è tenuto il registro. La medesima norma si rinviene, applicata a contrario, all’articolo 12 del regolamento, secondo cui «un brevetto o un marchio comunitario o un diritto analogo possono essere inclusi solo in una procedura di cui all’articolo 3, paragrafo 1», non potendoli collegare al territorio di un solo Stato membro, poiché i loro effetti si producono in tutto il territorio dell’Unione. Nella medesima logica si inserisce altresì la proposta di modifica dell’articolo 2, lettera g), del regolamento, formulata dalla Commissione, poiché i nuovi trattini (che riguardano le azioni nominative di società, gli strumenti finanziari la cui proprietà sia dimostrata da un’iscrizione in un registro e il contante tenuto in un conto bancario) enunciano parimenti criteri che privilegiano la connessione del bene al territorio dello Stato membro con il quale esso mantiene i collegamenti più stretti.

    72.

    Orbene, per tornare al caso di cui al procedimento principale, ritengo che, in applicazione della norma summenzionata, i diritti derivanti dalla partecipazione del debitore all’attività di R & D di un gruppo di società e/o che hanno ad oggetto lo sfruttamento, sulla base di un sistema di licenze esclusive e gratuite, dei risultati di quest’ultima, sempreché non siano contemplati dal secondo e dal terzo trattino dell’articolo 2, lettera g), del regolamento, debbano essere localizzati nel territorio dello Stato membro in cui si trova il polo d’attività del debitore che ha contribuito alla predetta attività di R & D e che ha utilizzato i risultati di quest’ultima per il suo sviluppo.

    73.

    Sulla base delle precedenti considerazioni, ritengo che occorra rispondere alla seconda parte della questione pregiudiziale sottoposta dal giudice del rinvio che, al fine di determinare se un bene del debitore rientri nella sfera degli effetti della procedura secondaria, il giudice adito deve accertare se tale bene fosse situato nel territorio dello Stato membro di apertura della predetta procedura alla data in cui la decisione di apertura è divenuta efficace e che la situazione del suddetto bene deve essere valutata sulla base dei criteri di cui all’articolo 2, lettera g), del regolamento.

    IV – Conclusione

    74.

    Alla luce delle precedenti considerazioni, suggerisco alla Corte di rispondere al Tribunal de commerce de Versailles nel seguente modo:

    Il giudice competente, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, ad aprire una procedura secondaria è parimenti competente a individuare i beni del debitore che rientrano nella sfera degli effetti di tale procedura.

    Un’azione diretta a determinare se uno o più elementi del patrimonio del debitore rientrino nella procedura principale o nella procedura secondaria può essere promossa alternativamente dinanzi al giudice dello Stato membro di apertura della procedura principale o dinanzi a quello dello Stato membro di apertura della procedura secondaria.

    Al fine di determinare se un bene del debitore rientri nella sfera degli effetti della procedura secondaria, il giudice adito deve accertare se tale bene fosse situato nel territorio dello Stato membro di apertura della predetta procedura alla data in cui la decisione di apertura è divenuta efficace. La situazione del suddetto bene deve essere valutata sulla base dei criteri di cui all’articolo 2, lettera g), del regolamento n. 1346/2000.


    ( 1 )   Lingua originale: il francese.

    ( 2 )   Regolamento del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160, pag. 1).

    ( 3 )   La NNSA è divenuta parte della MRDA in virtù della ratifica del 22 dicembre 2004.

    ( 4 )   La sottoscrizione di tale accordo è stata autorizzata con ordinanza del giudice fallimentare del 7 luglio 2009.

    ( 5 )   Così specificato: circa EUR 8 milioni a titolo di «Residual Profit Sharing» 2010 (in prosieguo: il «RPS 2010») e EUR 8,6 milioni anticipati dai coamministratori per la partecipazione della NNSA alle spese di cessione del patrimonio del gruppo nella regione EMEA («Europe Middle East Africa»), ossia circa il 25%.

    ( 6 )   Emerge dall’atto di citazione che il CA della NNSA e gli ex dipendenti della NNSA si oppongono al pagamento di EUR 8 milioni per il RPS 2010 sulla base di una transazione, contenuta nel protocollo di fine conflitto, che stabilisce il saldo di qualsiasi pagamento per il Revenue Profit Sharing pari a un importo complessivo di USD 4,9 milioni. Essi contestano altresì l’imputabilità alla NNSA delle perdite connesse alla continuazione del sistema MRDA, generate dal ritardo del processo di cessione del patrimonio del gruppo Nortel a livello mondiale, e sostengono che il RPS 2010 sia condizionato e non ancora esigibile. Quanto al credito per il rimborso delle spese di cessione, essi sostengono che lo stesso sia giustificato solo se e nel momento in cui la procedura secondaria incasserà la quota degli introiti della cessione complessiva spettante alla NNSA e, pertanto, non osta al pagamento dell’IDL differita sulle somme attualmente disponibili di tale procedura. Da ultimo, per quanto concerne il credito del Fondo pensione inglese, essi ritengono che il fatto che tale credito sia stato qualificato «administration expense» ai sensi del diritto britannico non incide sulla procedura secondaria, poiché il pagamento dei crediti di tale procedura deve essere eseguito sulla base del diritto francese.

    ( 7 )   Regolamento del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1). Soltanto le osservazioni dei coamministratori affrontano la questione, ma concludendo sull’inapplicabilità del regolamento n. 44/2001.

    ( 8 )   V. sentenze F‑Tex (C‑213/10, EU:C:2012:215, punti 21, 29 e 48) e Nickel & Goeldner Spedition (C‑157/13, EU:C:2014:2145, punto 22).

    ( 9 )   V. sentenze F‑Tex (EU:C:2012:215, punti 23 e 29) e Nickel & Goeldner Spedition (EU:C:2014:2145, punto 23).

    ( 10 )   V. il punto 8 del protocollo di coordinamento.

    ( 11 )   Ai sensi di tale disposizione di detto protocollo, le parti convengono di rivendicare, a favore della NNSA, il diritto a una percentuale pari al 9% degli introiti della cessione di tutti i diritti di proprietà intellettuale del gruppo.

    ( 12 )   A tal proposito, sotto la rubrica «Acquisizione del patrimonio/Ripartizione degli introiti della cessione», il punto 6.1 del predetto protocollo si limita a precisare che, «salvo se altrimenti convenuto per iscritto, i beni della [NNSA] dovranno essere liquidati e gli introiti devono essere riscossi dai coamministratori, dall’amministrazione francese e dal liquidatore francese, ai sensi del regolamento». Orbene, anche supponendo che si possa derogare alle disposizioni del regolamento riguardanti i rispettivi effetti delle procedure principale e secondaria, non emerge dal fascicolo che sia stato concluso un accordo del genere.

    ( 13 )   A tal proposito, occorre ricordare che il medesimo regolamento evoca l’esigenza di garantire un coordinamento tra la procedura principale e la o le procedure secondarie e che, nella fattispecie, la conclusione di un accordo a tal fine è stata richiesta dal giudice del rinvio.

    ( 14 )   V. punti 21 e 28 nonché il dispositivo. L’azione in esame nella sentenza Seagon (EU:C:2009:83) era un’azione revocatoria. V. altresì sentenza F‑Tex (EU:C:2012:215, punti 27 e 28), in cui la Corte ha tuttavia concluso, tenuto conto delle caratteristiche dell’azione nel procedimento principale, che essa rientrava nel regolamento. Il principio stabilito nella sentenza Seagon (EU:C:2009:83) è stato recentemente riconfermato dalla Corte per quanto concerne un’azione di responsabilità diretta contro l’amministratore della società debitrice e volta alla ripetizione di pagamenti effettuati successivamente all’insorgere dell’insolvenza di detta società ovvero successivamente all’accertamento del sovraindebitamento della stessa (v. sentenza H, C‑295/13, EU:C:2014:2410).

    ( 15 )   Il corsivo è mio.

    ( 16 )   Punto 104 delle osservazioni dei coamministratori. Il corsivo è mio.

    ( 17 )   Punti 21 e 28 nonché il dispositivo della sentenza Seagon (EU:C:2009:83); il corsivo è mio.

    ( 18 )   La circostanza per cui, come sottolineato dai coamministratori nelle loro osservazioni scritte, la Corte abbia escluso il suggerimento di cui ai paragrafi da 64 a 69 delle conclusioni dell’avvocato generale Ruiz‑Jarabo Colomer nella causa Seagon (C‑339/07, EU:C:2008:575), di riconoscere la natura «relativamente esclusiva» della competenza dei giudici dello Stato membro di apertura della procedura principale per le azioni revocatorie fondate sull’insolvenza, lasciando al curatore la facoltà di scegliere il foro che gli sembra più appropriato ai fini della difesa della massa fallimentare, non consente, contrariamente a ciò che i coamministratori sembrano implicare, di giungere ad alcuna conclusione riguardo al riconoscimento della competenza dei tribunali dello Stato membro della procedura secondaria a conoscere azioni siffatte qualora esse derivino da tale procedura e siano strettamente connesse a quest’ultima.

    ( 19 )   Pubblicato in Hess, B., Oberhammer, P., e Pfeiffer, T., European Insolvency Law, The Heidelberg-Luxembourg-Vienna Report on the Application of the Regulation No 1346/2000/EC on Insolvency Proceedings, Beck-Hart-Nomos, C.H., Monaco di Baviera/Oxford, 2014.

    ( 20 )   – COM(2012) 744 final.

    ( 21 )   V. punto 2.5.2 e pag. 220 della relazione Heidelberg-Lussemburgo-Vienna e la proposta della Commissione di inserire, nel regolamento, un nuovo articolo 3 bis, intitolato «Competenza per azioni connesse», il cui paragrafo 1 dispone quanto segue: «I giudici dello Stato membro nel cui territorio e' aperta una procedura d’insolvenza ai sensi dell’articolo 3 sono competenti a conoscere anche delle azioni che derivano direttamente dalla procedura e che vi si inseriscono strettamente».

    ( 22 )   Punto 33; il corsivo è mio. V., altresì, sentenza H (EU:C:2014:2410).

    ( 23 )   Convenzione del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32).

    ( 24 )   Un nesso del genere può riguardare il domicilio del convenuto in un’azione accessoria alla procedura di insolvenza, come nella causa che ha dato origine alla sentenza Schmid (EU:C:2014:6), o altri elementi, come il domicilio dei creditori o, ancora, il luogo in cui si trovano i beni del debitore. Gli effetti delle procedure aperte sulla base del regolamento nei rapporti con gli Stati terzi dipenderanno dal diritto applicabile nello Stato terzo e dai trattati in vigore tra tale Stato e lo Stato in cui si svolge la procedura.

    ( 25 )   Al momento dell’apertura della procedura secondaria, v. infra, paragrafi 64 e segg. delle presenti conclusioni.

    ( 26 )   L’apertura di una procedura territoriale prima dell’apertura di una procedura principale è limitata al minimo indispensabile, v. considerando 17 e articolo 3, paragrafo 4, del regolamento.

    ( 27 )   V. considerando 20 e articolo 31, paragrafi 1 e 2, del regolamento.

    ( 28 )   V. articolo 20, paragrafo 2, del regolamento.

    ( 29 )   V. articolo 35 del regolamento.

    ( 30 )   Le nuove disposizioni dovrebbero, segnatamente, consentire di evitare l’apertura di procedure secondarie che non siano necessarie per la tutela degli interessi dei creditori locali, qualora, tramite accordi contrattuali, il curatore della procedura principale garantisca ai creditori locali il trattamento che essi avrebbero ottenuto ove fosse stata aperta una procedura secondaria (v. il nuovo articolo 29 bis, paragrafo 2, di cui al punto 34 della proposta di modifica del regolamento). È altresì previsto di abolire il requisito per cui le procedure secondarie hanno uno scopo unicamente liquidatorio, al fine di consentire il loro coordinamento con procedure principali intese al risanamento dell’impresa (v. il punto 22 della proposta di modifica del regolamento che modifica l’articolo 3, paragrafo 3, di quest’ultimo) e di estendere gli obblighi di cooperazione ai giudici competenti (v. il nuovo articolo 31 bis, di cui al punto 36 della proposta di modifica del regolamento).

    ( 31 )   V. considerando 20 e articoli 31, paragrafo 3, 33 e 34, paragrafi 1 e 3, del regolamento. Tali poteri sono, inoltre, ulteriormente rafforzati nella proposta di modifica del regolamento sull’insolvenza presentata dalla Commissione, che prevede la facoltà del curatore della procedura principale di opporsi all’apertura stessa di una procedura secondaria (v. il nuovo articolo 29 bis, paragrafo 2, di cui al punto 34 della proposta di modifica del regolamento).

    ( 32 )   Il corsivo è mio.

    ( 33 )   V. in tal senso, sentenza MG Probud Gdynia (C‑444/07, EU:C:2010:24, punto 24). V., altresì, relazione Heidelberg-Lussemburgo-Vienna, pag. 111.

    ( 34 )   L’articolo 2, lettera h), del regolamento definisce la nozione di «dipendenza» come tale da includere qualsiasi luogo di operazioni in cui il debitore esercita in modo non transitorio un’attività economica con mezzi umani e beni. Secondo la Corte, tale nozione di dipendenza deve essere interpretata nel senso che essa «richiede la presenza di una struttura implicante un minimo di organizzazione e una certa stabilità ai fini dell’esercizio di un’attività economica» (v. sentenza Interedil, C‑396/09, EU:C:2011:671).

    ( 35 )   V. punto 62. V., altresì, conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Bank Handlowy e Adamiak (C‑116/11, EU:C:2012:308, paragrafo 66).

    ( 36 )   Al punto 28 di tale sentenza, su cui si basano i coamministratori, la Corte ha messo in guardia contro una soluzione che creerebbe un «rischio di conflitti positivi di competenza tra giudici di Stati membri diversi, conflitti che il regolamento ha appunto voluto evitare per garantire l’unità del trattamento delle procedure di insolvenza nell’ambito dell’Unione».

    ( 37 )   Se è vero che, nella sentenza Staubitz-Schreiber (C‑1/04, EU:C:2006:39), la Corte ha affermato, nel silenzio del regolamento, che, in caso di trasferimento del centro degli interessi principali del debitore in un altro Stato membro dopo il deposito della domanda di apertura di tale procedura, la competenza ad aprire la procedura di insolvenza è mantenuta in capo al primo giudice adito, le circostanze della causa erano molto diverse, poiché la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di un eventuale trasferimento di competenza e non a risolvere un conflitto positivo di competenza.

    ( 38 )   V., in tal senso, sentenze Eurofood IFSC (C‑341/04, EU:C:2006:281, punto 33), MG Probud Gdynia (EU:C:2010:24, punto 25) nonché Rastelli Davide e C. (EU:C:2011:838, punto 16).

    ( 39 )   L’articolo 2, lettera f), del regolamento precisa che, ai fini del regolamento stesso, si intende per «momento in cui è aperta la procedura di insolvenza» il momento in cui la decisione di apertura, sia essa definitiva o meno, comincia a produrre effetti.

    ( 40 )   Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento, «il curatore designato dal giudice competente ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, può, in ogni altro Stato membro, far valere in via giudiziaria o in via stragiudiziaria che un bene mobile è stato trasferito dal territorio dello Stato di apertura nel territorio di tale altro Stato membro dopo l’apertura della procedura di insolvenza».

    ( 41 )   Sottolineo che secondo la proposta di modifica del regolamento, qualsiasi spostamento dei beni che si trovano in uno Stato membro in cui è situata una dipendenza del debitore dovrebbe essere vietato al curatore della procedura persino prima dell’apertura di una procedura secondaria, al fine di garantire un’effettiva tutela degli interessi locali (v. punto 12 di tale proposta, che introduce nel regolamento un considerando 19 ter).

    ( 42 )   La proposta di modifica del regolamento introduce, all’articolo 2, lettera g) [che diventa articolo 2, lettera f)], ulteriori norme di localizzazione dei beni, che riguardano le azioni nominative di società, gli strumenti finanziari la cui proprietà risulta da un’iscrizione in un registro e il contante tenuto in un conto bancario (v. punto 21 della proposta).

    ( 43 )   Secondo la versione di tale accordo depositata dai coamministratori, ciascuna società del gruppo Nortel che ne era parte si impegnava a sviluppare, come nel passato, la propria attività di R & D ed a renderne disponibili i risultati alle altre parti dell’accordo. Essa riceveva in cambio un importo proporzionato alla propria contribuzione all’attività di R & D del gruppo, denominata «R & D allocation», secondo uno schema allegato all’accordo. Tale importo era considerato come la «misura del beneficio» cui ciascuna parte era legittimata. L’accordo prevedeva altresì che, salvo se diversamente previsto (ad esempio, i diritti sul marchio), la NNL era titolare legittima di tutti i diritti di proprietà intellettuale presenti e futuri del gruppo e, in quanto tale, la NNL si impegnava a concedere una licenza esclusiva e gratuita a ciascuna società parte dell’accordo concernente lo sfruttamento di tutta la proprietà intellettuale del gruppo.

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