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Document 62013CC0112

Conclusioni dell'avvocato generale Bot del 2 aprile 2014.
A contro B e a..
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Oberster Gerichtshof - Austria.
Articolo 267 TFUE - Costituzione nazionale - Procedimento incidentale di controllo di legittimità costituzionale obbligatorio - Esame della conformità di una legge nazionale sia con il diritto dell’Unione sia con la Costituzione nazionale - Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Mancanza di un domicilio o di una residenza conosciuti del convenuto sul territorio di uno Stato membro - Proroga di competenza in caso di comparizione del convenuto - Curatore del convenuto in absentia.
Causa C-112/13.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2014:207

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

YVES BOT

presentate il 2 aprile 2014 ( 1 )

Causa C‑112/13

A

contro

B e altri

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof (Austria)]

«Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Cooperazione in materia civile — Competenza giurisdizionale — Proroga di competenza in caso di comparizione del convenuto — Curatore del convenuto in absentia — Articolo 47 della Carta — Primato del diritto dell’Unione»

1. 

Nella presente causa, innanzitutto, la Corte è chiamata a stabilire se la comparizione di un curatore del convenuto in absentia, nominato in conformità al diritto nazionale, valga quale comparizione ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( 2 ).

2. 

L’importanza di tale questione risiede nel fatto che la comparizione, ai sensi di detta disposizione, comporta automaticamente la proroga della competenza del giudice adito, anche allorché quest’ultimo non sarebbe competente in base alle norme stabilite dal regolamento n. 44/2001.

3. 

Inoltre, l’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) intende sapere se, in forza del principio di equivalenza, i giudici nazionali siano tenuti a interrogare una corte costituzionale in merito alla conformità di una legge nazionale da essi ritenuta in contrasto con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») ai fini dell’annullamento di tale legge con efficacia erga omnes, anziché disapplicarla nel caso di specie, in conformità al principio del primato del diritto dell’Unione.

4. 

Nelle presenti conclusioni, esporrò le ragioni per cui ritengo che l’articolo 24 del regolamento n. 44/2001, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che la comparizione dinanzi ad un giudice nazionale del curatore in absentia, nominato in conformità alla legge nazionale, non vale quale comparizione del convenuto ai sensi dell’articolo 24 di tale regolamento.

5. 

Successivamente, spiegherò perché, a mio avviso, nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, il principio di equivalenza, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, non impone ai giudici nazionali di interrogare una corte costituzionale in merito alla conformità di una legge nazionale da essi ritenuta in contrasto con la Carta ai fini dell’annullamento di tale legge con efficacia erga omnes. Una disposizione di diritto interno recante tale obbligo non è contraria al diritto dell’Unione a condizione che il dovere del giudice nazionale di applicare le disposizioni di detto diritto e di garantirne la piena efficacia – all’occorrenza disapplicando, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale – nonché il suo potere di interrogare la Corte in via pregiudiziale, non risultino soppressi, sospesi, sminuiti o differiti.

I – Contesto normativo

A – Il regolamento n. 44/2001

6.

Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, quest’ultimo si applica in materia civile e commerciale, indipendentemente dalla natura dell’organo giurisdizionale.

7.

L’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento stabilisce che, salve le disposizioni previste da quest’ultimo, le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro.

8.

Alla sezione 7, rubricata «Proroga di competenza», l’articolo 24 di detto regolamento così recita:

«Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento, il giudice di uno Stato membro davanti al quale il convenuto è comparso è competente. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene per eccepire l’incompetenza o se esiste un altro giudice esclusivamente competente ai sensi dell’articolo 22».

9.

L’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 così dispone:

«Se il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato membro è citato davanti ad un giudice di un altro Stato membro e non compare, il giudice, se non è competente in base al presente regolamento, dichiara d’ufficio la propria incompetenza».

10.

Al capo III, rubricato «Riconoscimento ed esecuzione», l’articolo 34, punto 2, di tale regolamento stabilisce che una decisione non è riconosciuta se la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile e in modo tale da poter presentare le proprie difese eccetto qualora egli non abbia impugnato la decisione, pur essendo stato in condizione di farlo.

B – Il diritto austriaco

1. Il diritto costituzionale

11.

Ai sensi dell’articolo 89 della legge costituzionale federale (Bundes-Verfassungsgesetz; in prosieguo: il «B-VG»), né i giudici ordinari né l’Oberster Gerichtshof – che, in forza dell’articolo 92 del B-VG, è il giudice di ultima istanza per le cause civili e penali – dispongono del diritto di annullamento delle leggi ordinarie per incostituzionalità. Se ritengono che una legge ordinaria sia incostituzionale, essi sono tenuti a presentare un’istanza presso il Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale).

12.

In conformità all’articolo 140, paragrafi 6 e 7, del B-VG, l’annullamento di una legge da parte del Verfassungsgerichtshof ha efficacia erga omnes e vincola i giudici ordinari.

13.

Conformemente a una giurisprudenza consolidata, l’Oberster Gerichtshof, senza adire il Verfassungsgerichtshof, ha reiteratamente disapplicato, nei singoli casi, le disposizioni di legge in contrasto con il diritto dell’Unione direttamente applicabile, attuando, così, il principio del primato di tale diritto. Analogamente, fino ad allora, il Verfassungsgerichtshof ha stabilito, altresì, che l’eventuale contrasto tra una legge austriaca e il diritto dell’Unione dovesse essere risolto applicando tale principio. Pertanto, un siffatto contrasto non conduce all’annullamento della legge per incostituzionalità ai sensi dell’articolo 140 del B-VG.

14.

Tuttavia, in una decisione del 14 marzo 2012, il Verfassungsgerichtshof si è scostato da tale giurisprudenza e ha stabilito che la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), è direttamente applicabile in Austria e ha rango costituzionale. I diritti da essa garantiti sono diritti garantiti dal B-VG. Pertanto, prosegue il Verfassungsgerichtshof, occorre verificare, tenuto conto del principio di equivalenza, in che modo e con quale procedimento sia possibile invocare dei diritti fondati sulla Carta in base al diritto nazionale.

15.

Il Verfassungsgerichtshof aggiunge che il sistema delle impugnazioni previsto dal B-VG si basa sul principio secondo cui la Corte costituzionale è la sola autorità tenuta a pronunciarsi su una violazione ad opera di norme generali, vale a dire leggi e regolamenti, ed è l’unica autorità abilitata ad annullare siffatte norme.

16.

Pertanto, il Verfassungsgerichtshof perviene alla conclusione che, in ragione del diritto nazionale, dal principio di equivalenza deriva che i diritti garantiti dalla Carta costituiscono altresì, nell’ambito di applicazione di quest’ultima, un criterio di valutazione nel contesto dei procedimenti di controllo normativo generale, in particolare ai sensi degli articoli 139 e 140 del B-VG.

17.

Infine, il Verfassungsgerichtshof ha osservato che non sussiste alcun obbligo di rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte quando una questione non è pertinente ai fini della soluzione della controversia dinanzi ad esso, vale a dire allorché la risposta a tale questione – qualunque essa sia – non può avere alcuna influenza sulla soluzione della controversia. Nell’ambito della Carta, ciò si verifica quando un diritto garantito dal B-VG, in particolare un diritto fondato sulla CEDU, ha lo stesso ambito di applicazione di un diritto fondato sulla Carta. In tal caso, la decisione della Corte costituzionale si fonda sul diritto costituzionale austriaco, senza che sia necessario emettere una decisione pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE.

18.

Il giudice del rinvio afferma, quindi, che ciò potrebbe significare che, quando una legge austriaca è in contrasto con il diritto dell’Unione e, in particolare, con la Carta, è impossibile porre rimedio a tale situazione direttamente nell’ambito del procedimento ordinario, applicando il principio del primato, e che, fatta salva la possibilità di adire la Corte in via pregiudiziale, i giudici ordinari, in forza del principio di equivalenza, sono costretti a proporre una domanda dinanzi al Verfassungsgerichtshof.

2. Il codice di procedura civile

19.

In conformità all’articolo 115 del codice di procedura civile (Zivilprozessordnung; in prosieguo: la «ZPO»), nella sua versione applicabile alla controversia di cui al procedimento principale, la notifica alle persone il cui indirizzo è sconosciuto, in linea di principio, è effettuata mediante pubblicazione. Esso precisa altresì che è prescritta la registrazione in una banca dati di avvisi ufficiali.

20.

L’articolo 116 della ZPO prevede che il giudice adito debba nominare un curatore del convenuto in absentia per le persone a cui la notifica potrebbe essere effettuata soltanto mediante pubblicazione in quanto il loro luogo di residenza è sconosciuto, se, successivamente alla notifica che deve essere effettuata, tali persone devono compiere un atto processuale per preservare i loro diritti e, in particolare, allorché la notifica comprende una citazione a comparire. Ai sensi dell’articolo 117 della ZPO, la nomina di tale curatore deve essere pubblicata mediante avviso ufficiale nella banca dati degli avvisi ufficiali, accessibile al pubblico mediante trasmissione automatica dei dati.

21.

Infine, ai sensi dell’articolo 230 della ZPO, il giudice adito deve verificare, in via preliminare, la propria competenza a livello internazionale. Qualora tale esame dia esito negativo, il giudice di primo grado deve respingere il ricorso d’ufficio. Per contro, se sussiste la sua competenza, deve notificare l’istanza al convenuto affinché possa presentare delle osservazioni.

II – Fatti della controversia di cui al procedimento principale

22.

Il 12 ottobre 2009, B e a. hanno proposto un ricorso dinanzi al Landesgericht Krems an der Donau (tribunale regionale di Krems an der Donau), giudice di primo grado, nei confronti di A, chiedendogli un risarcimento dei danni. Essi sostengono che, in Kazakistan, quest’ultimo avrebbe rapito i loro mariti o i loro padri e fondano la competenza dei giudici austriaci sulla circostanza che A avrebbe il proprio domicilio abituale in territorio austriaco.

23.

Dopo vari tentativi infruttuosi di notifica dell’istanza, il Landesgericht Krems an der Donau ha constatato che A non era più domiciliato agli indirizzi della notifica e, su richiesta di B e a., con ordinanza del 27 agosto 2010, ha dunque nominato un curatore del convenuto in absentia, in conformità all’articolo 116 della ZPO.

24.

Dopo aver ricevuto la notifica dell’istanza, tale curatore ha depositato una memoria difensiva in cui concludeva nel senso del rigetto del ricorso e sollevava numerose eccezioni di merito. In tale memoria, detto curatore non ha contestato la competenza internazionale dei giudici austriaci.

25.

Successivamente, dopo essere venuto a conoscenza del procedimento avviato nei suoi confronti, A ha comunicato di aver conferito mandato a uno studio legale che ormai lo rappresentava e ha chiesto che, in futuro, tutte le notifiche fossero effettuate a tale studio. Peraltro, A ha reso noto, altresì, che contestava la competenza internazionale dei giudici austriaci, con la precisazione che i fatti della controversia di cui al procedimento principale si erano svolti in Kazakistan. A suo dire, l’incompetenza di tali giudici non sarebbe sanata dall’intervento del curatore del convenuto in absentia, con cui non avrebbe avuto alcun contatto e che non conoscerebbe le circostanze del caso. A ha affermato, altresì, che non doveva rivelare il proprio indirizzo per via della minaccia per la sua vita, con la precisazione che aveva definitivamente lasciato l’Austria molto tempo prima della presentazione del ricorso.

26.

Il Landesgericht Krems an der Donau ha quindi dichiarato la propria incompetenza a livello internazionale e ha respinto il ricorso, con la motivazione che A era domiciliato in territorio maltese e che la comparizione del curatore in absentia non sarebbe valsa come comparizione ai sensi dell’articolo 24 del regolamento n. 44/2001.

27.

B e a. hanno proposto appello avverso tale decisione. Il giudice dell’appello ha accolto detto appello e ha respinto l’eccezione di incompetenza internazionale. A suo dire, il regolamento n. 44/2001 imporrebbe al giudice un obbligo di verifica della sua competenza internazionale soltanto in caso di mancata comparizione ai sensi dell’articolo 26 di tale regolamento e il giudice sarebbe tenuto a verificare la propria competenza internazionale solo su eccezione del convenuto. Il giudice dell’appello ha aggiunto che, nel diritto austriaco, l’atto processuale del curatore del convenuto in absentia, tenuto a preservare gli interessi di tale convenuto, produce gli stessi effetti giuridici dell’atto di un mandatario convenzionale.

28.

A ha dunque proposto un ricorso per «Revision» avverso detta decisione dinanzi al giudice del rinvio. A suo dire, tale decisione pregiudica il rispetto dei diritti della difesa sancito all’articolo 6 della CEDU e all’articolo 47 della Carta, nella misura in cui il convenuto non sa che è stato avviato un procedimento nei suoi confronti.

29.

Per contro, B e a., nella loro comparsa di risposta, presentata dinanzi al giudice del rinvio, sostengono che la nomina di un curatore del convenuto in absentia è una garanzia di rispetto del loro diritto fondamentale a un ricorso effettivo, parimenti sancito in tali disposizioni.

30.

Il giudice del rinvio, nutrendo dubbi in merito all’interpretazione che occorre dare all’articolo 24 del regolamento n. 44/2001 nonché all’articolo 47 della Carta, ha deciso di sospendere la decisione e di sottoporre alla Corte varie questioni pregiudiziali.

III – Questioni pregiudiziali

31.

L’Oberster Gerichtshof sottopone alle Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se si debba dedurre dal principio di equivalenza previsto nell’ordinamento giuridico europeo, nell’applicazione del diritto dell’Unione europea a un sistema di procedura nel quale i giudici ordinari chiamati a decidere nel merito devono sì verificare anche l’anticostituzionalità di talune disposizioni, ma non godono della facoltà di abrogazione generalizzata delle leggi, riservata ad una Corte Costituzionale organizzata secondo previste modalità, che detti giudici ordinari, qualora una legge violi l’articolo 47 della Carta (…), devono durante il procedimento altresì adire la Corte Costituzionale per ottenere l’abrogazione generalizzata di tale legge e non possono limitarsi a disapplicarne le disposizioni nel caso concreto.

2)

Se l’articolo 47 della Carta debba essere interpretato nel senso che osta a una disposizione procedurale ai sensi della quale un giudice non competente a livello internazionale nomina per una parte, nell’impossibilità di accertarne la residenza, un curatore in absentia, il quale con la sua comparizione in giudizio è in grado di determinare in maniera vincolante la competenza internazionale.

3)

Se l’articolo 24 del regolamento (…) n. 44/2001 (…)debba essere interpretato nel senso che sussiste una “comparizione del convenuto” ai sensi di tale disposizione solo se il relativo atto processuale è stato compiuto dal convenuto stesso o da un rappresentante legale cui egli abbia conferito procura, oppure se essa sia valida senza limitazioni anche nel caso di un curatore nominato in conformità della legislazione dello Stato membro interessato».

IV – Analisi

32.

In via preliminare, come suggerito da A, dai governi austriaco e italiano nonché dalla Commissione europea, ritengo che si debba prima rispondere alla seconda e alla terza questione pregiudiziale, che condurranno la Corte a interpretare l’articolo 24 del regolamento n. 44/2001 alla luce dell’articolo 47 della Carta e, successivamente, alla prima questione, la quale è pertinente solo ove si risponda alla seconda e alla terza questione pregiudiziale nel senso che il diritto dell’Unione osta a una legislazione nazionale come quella in questione nel procedimento principale.

A – Sulla seconda e sulla terza questione pregiudiziale

33.

Con la seconda e con la terza questione pregiudiziale, che propongo di esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio intende sapere, in sostanza, se l’articolo 24 del regolamento n. 44/2001, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che la comparizione dinanzi ad un giudice nazionale del curatore del convenuto in absentia, nominato in conformità alla legge nazionale, vale quale comparizione del convenuto ai sensi dell’articolo 24 di tale regolamento, comportando, così, la tacita accettazione della competenza internazionale di detto giudice.

34.

Infatti, ricordo che, nella controversia di cui al procedimento principale, è stato nominato un curatore del convenuto in absentia, in conformità all’articolo 116 della ZPO, in quanto, in assenza di un indirizzo conosciuto, non è stato possibile procedere alla notifica dell’istanza di B e a.

35.

La nozione di «comparizione» ai sensi dell’articolo 24 del regolamento n. 44/2001 non trova alcuna definizione in tale regolamento. A mio avviso, essa deve essere oggetto di un’autonoma definizione del diritto dell’Unione, in quanto detto regolamento tende a migliorare il corretto funzionamento del mercato interno predisponendo delle disposizioni che consentano, in particolare, di unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale ( 3 ). Orbene, un’interpretazione divergente di tale nozione potrebbe pregiudicare il conseguimento di tale scopo. Pertanto, occorre interpretare l’articolo 24 di questo stesso regolamento alla luce del sistema e degli obiettivi previsti da quest’ultimo.

36.

Detta disposizione instaura una proroga tacita della competenza del giudice dinanzi al quale il convenuto compare, anche allorché, in forza delle norme previste dal regolamento n. 44/2001, tale giudice non sia necessariamente competente. Detta eccezione, che non si applica alle norme sulla competenza esclusiva previste all’articolo 22 di tale regolamento, rappresenta una deroga al sistema di competenza stabilito da detto regolamento e dunque deve essere interpretata restrittivamente.

37.

Infatti, le norme previste dal regolamento n. 44/2001 tendono a determinare un alto grado di prevedibilità per le parti del giudizio e si articolano intorno al principio della competenza del giudice del domicilio del convenuto ( 4 ), che riprende una norma stabilita da tempo in procedura civile, ossia actor sequitur forum rei. Tale principio di competenza è stato preferito a qualsiasi altro, poiché si suppone che il foro del domicilio del convenuto, in linea di principio, sia più strettamente connesso con la controversia.

38.

Dal momento che tale constatazione non è sempre esatta, il regolamento n. 44/2001 prevede delle norme sulla competenza speciali, che si applicano qualora la materia del contendere o l’autonomia delle parti giustifichino un diverso criterio di collegamento ( 5 ). In particolare, le norme sulla competenza previste in materia di assicurazioni, di contratti conclusi dai consumatori o di contratti individuali di lavoro tendono a tutelare la parte più debole per mezzo di disposizioni più favorevoli per gli interessi di tale parte ( 6 ). La necessità di interpretare restrittivamente l’articolo 24 del regolamento n. 44/2001 è ancor più essenziale in quanto tale interpretazione potrebbe condurre a derogare alle norme sulla competenza più protettive.

39.

La proroga tacita della competenza del giudice dinanzi al quale compare il convenuto ha lo scopo di contribuire al riconoscimento e all’esecuzione in tempi rapidi delle decisioni giudiziarie rese da un giudice la cui competenza è stata accettata da entrambe le parti, anche qualora, in realtà, tale giudice non fosse competente a conoscere della controversia. Pertanto, se il giudice dell’exequatur è indotto a verificare la competenza del giudice che ha emesso la decisione ( 7 ), si tratta di evitare che il primo giudice contesti la competenza del secondo in base al regolamento n. 44/2001, mentre le parti della controversia hanno accondisceso a tale competenza, in quanto il convenuto è comparso senza contestare quest’ultima. Come evidenziato dalla Commissione, in tal caso, dunque, la competenza del giudice sarà determinata dal solo comportamento del convenuto.

40.

Emerge chiaramente tutta l’importanza per il convenuto che compare di decidere con piena cognizione di causa sulla proroga tacita della competenza di un giudice che, ordinariamente, è incompetente. Consideriamo l’esempio di una controversia relativa a un contratto concluso da un consumatore. Immaginiamo che quest’ultimo sia convenuto dalla controparte professionale dinanzi ai giudici dello Stato membro nel cui territorio tale professionista è domiciliato. Normalmente, l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 44/2001 osterebbe alla competenza di detti giudici, poiché il consumatore rappresenta la parte debole e il giudice competente, pertanto, è quello dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato tale consumatore. Tuttavia, se quest’ultimo compare volontariamente dinanzi ai giudici del primo Stato membro senza contestarne la competenza, essi saranno competenti in conformità all’articolo 24 di detto regolamento ( 8 ) e, pertanto, la decisione dovrà essere riconosciuta dal giudice dell’exequatur.

41.

L’importanza di sincerarsi che il convenuto sia consapevole delle conseguenze determinate dalla «comparizione» ai sensi dell’articolo 24 del regolamento n. 44/2001 d’ora innanzi emerge chiaramente nel nuovo testo normativo, recante la rifusione di tale regolamento, vale a dire il regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( 9 ). Infatti, l’articolo 24 del regolamento n. 44/2001 è stato modificato e completato da un secondo paragrafo. Quest’ultimo dispone che «[n]elle materie di cui alle sezioni 3, 4 o 5, se il contraente dell’assicurazione, l’assicurato, il beneficiario di un contratto di assicurazione, la parte lesa, il consumatore o il lavoratore è il convenuto, l’autorità giurisdizionale, prima di dichiararsi competente ai sensi del paragrafo 1, si assicura che il convenuto sia informato del suo diritto di eccepire l’incompetenza dell’autorità giurisdizionale e delle conseguenze della comparizione o della mancata comparizione» ( 10 ).

42.

Risulta pertanto essenziale che la proroga tacita della competenza di un giudice di uno Stato membro sia accettata solo quando tutte le parti della controversia, e soprattutto il convenuto, hanno scelto volontariamente tale competenza a scapito di quella del giudice ordinariamente competente in base alle norme previste dal regolamento n. 44/2001.

43.

Di conseguenza, non vedo come si potrebbe ammettere che, quando il convenuto non soltanto non compare personalmente, ma non è neppure a conoscenza del procedimento avviato nei suoi confronti, quest’ultimo accetti con piena cognizione di causa – «liberamente», per riprendere l’avverbio utilizzato dalla Corte nella sentenza ČPP Vienna Insurance Group ( 11 ), – la competenza del giudice dinanzi al quale non compare.

44.

La comparizione di un curatore del convenuto in absentia per rappresentare il convenuto non muta affatto tale considerazione.

45.

Infatti, nella sua sentenza Hendrikman e Feyen ( 12 ), la Corte ha affermato che un convenuto che ignori il giudizio instaurato nei suoi confronti e per il quale compare, dinanzi al giudice di origine, un avvocato cui egli non ha conferito mandato, si trova nell’impossibilità assoluta di difendersi. Di conseguenza, egli deve essere considerato contumace, ai sensi dell’articolo 27, punto 2, della Convenzione del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale ( 13 ), anche se il procedimento dinanzi al giudice di origine ha assunto un carattere in contraddittorio ( 14 ). Il caso che ha dato luogo a detta sentenza verteva sulla questione se il giudice dello Stato membro richiesto potesse rifiutare di riconoscere delle decisioni emesse dal giudice di un altro Stato membro allorché tali decisioni siano state pronunciate nei confronti di un convenuto a cui non è stato notificato o comunicato regolarmente ed in tempo utile l’atto introduttivo del procedimento e che non è stato validamente rappresentato nel procedimento, qualora, a seguito della comparizione, dinanzi al giudice di origine, di un preteso rappresentante del convenuto, le decisioni non siano state pronunciate in contumacia.

46.

Per la Corte, una decisione, anche se qualificata come «resa in contraddittorio», non può essere riconosciuta se non è stato lo stesso convenuto a conferire mandato al suo avvocato e il procedimento si è svolto a sua insaputa. Certamente, se è vero che la fattispecie di cui alla presente causa è differente da quella della causa che ha dato luogo alla citata sentenza Hendrikman e Feyen ( 15 ), – dal momento che, nella prima, ci troviamo nella fase iniziale del procedimento e, nella seconda, in quella della procedura di esecuzione – nondimeno, in entrambe le ipotesi, possono essere lesi i diritti della difesa, garantiti dall’articolo 47 della Carta.

47.

Infatti, ritengo che un curatore in absentia nominato in condizioni come quelle di cui al procedimento principale non possa essere in grado di tutelare al meglio gli interessi del convenuto consentendo, così, il rispetto dei diritti garantiti da tale articolo 47. Detto curatore dispone soltanto di informazioni parziali riguardo alla controversia, vale a dire di quelle fornite dall’attore. Pertanto, egli non può garantire la debita difesa del convenuto. Analogamente, a mio avviso, gli mancano elementi essenziali per poter contestare, all’occorrenza, la competenza internazionale del giudice adito dall’attore, considerato che la questione della competenza in diritto internazionale non è mai una questione semplice. Il convenuto, non essendo stato a conoscenza del procedimento e non avendo potuto scegliere, a fortiori, il proprio avvocato, non può essere validamente rappresentato dinanzi al giudice in questione.

48.

Non solo il convenuto che, come A, è venuto a conoscenza del giudizio instaurato nei suoi confronti solo in una fase successiva dello stesso non avrebbe più la possibilità di contestare la competenza dei giudici aditi, ma inoltre sarebbe resa una decisione, valida in tutto il territorio dell’Unione europea, fondata su un procedimento non conforme all’articolo 47 della Carta, il che è inaccettabile.

49.

A mio avviso, la sentenza Hypoteční banka ( 16 ) non è tale da rimettere in discussione queste constatazioni. In detta sentenza, la Corte ha affermato che la possibilità di proseguire il procedimento all’insaputa del convenuto mediante la notifica del ricorso ad un tutore designato dal giudice adito limita i diritti della difesa del convenuto. Tale limitazione, tuttavia, è giustificata alla luce del diritto dell’attore ad una tutela effettiva dal momento che, in mancanza di un simile procedimento, detto diritto resterebbe lettera morta ( 17 ). Infatti, prosegue la Corte, contrariamente alla situazione del convenuto che, qualora sia stato privato della facoltà di difendersi efficacemente, avrà la possibilità di far rispettare i diritti della difesa opponendosi, in forza dell’articolo 34, punto 2, del regolamento n. 44/2001, al riconoscimento della sentenza pronunciata nei suoi confronti, l’attore rischia di essere privato di qualsiasi possibilità di ricorso ( 18 ).

50.

Se è possibile comprendere la volontà della Corte, in detta sentenza, di preservare contemporaneamente i diritti della difesa e quelli dell’attore a cui essa vuole evitare il diniego di giustizia, la maggiore differenza con la presente causa risiede nel fatto che il convenuto, ossia A, non potrà più contestare la competenza dei giudici austriaci se si ritiene che il curatore del convenuto in absentia compaia ai sensi dell’articolo 24 del regolamento n. 44/2001. Inoltre, non bisogna tralasciare la circostanza che, nella presente causa e contrariamente ai fatti di cui alla causa che ha dato luogo alla sentenza Hypoteční banka ( 19 ), il domicilio di A è noto e si trova nel territorio di un altro Stato membro. B e a. hanno dunque la possibilità di proporre un ricorso dinanzi ai giudici dello Stato membro nel cui territorio A è domiciliato, vale a dire dinanzi ai giudici maltesi.

51.

Pertanto, ritengo che nella presente causa non si possa applicare lo stesso ragionamento svolto nella detta sentenza Hypoteční banka.

52.

Peraltro, un altro elemento milita a favore della tesi da me sostenuta. Si tratta della ratio dell’articolo 26 del regolamento n. 44/2001.

53.

Infatti, nella sezione 8 di tale regolamento, rubricata «Esame della competenza e della ricevibilità dell’azione», il legislatore dell’Unione ha avuto cura di inserire detto articolo, il quale, al suo paragrafo 1, prevede che, se il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato membro è citato davanti ad un giudice di un altro Stato membro e non compare, il giudice, se non è competente in base a detto regolamento, dichiara d’ufficio la propria incompetenza.

54.

Nella Relazione sulla convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, del 27 settembre 1968, elaborata dal sig. P. Jenard ( 20 ), che ha preceduto il regolamento n. 44/2001, l’articolo equivalente all’articolo 26 di tale regolamento è stato qualificato come «uno dei più importanti» ( 21 ). Del resto, è ivi precisato che la contumacia del convenuto non equivale ad una proroga tacita di giurisdizione, che non basta che il giudice riconosca l’esattezza delle dichiarazioni dell’attore in materia di competenza e che egli deve verificare che l’attore fornisca la prova della fondatezza della competenza internazionale. La ragione di tutto ciò è che, in caso di contumacia del convenuto, occorre sincerarsi che la decisione venga pronunciata da un giudice competente al fine di concedere a tale convenuto il massimo di garanzie nel procedimento originario ( 22 ).

55.

Orbene, l’effetto utile dell’articolo 26 del regolamento n. 44/2001 – e dunque, al tempo stesso, la garanzia del rispetto dei diritti della difesa – sarebbe compromesso se si ritenesse sufficiente che un curatore del convenuto in absentia compaia dinanzi al giudice, ai sensi dell’articolo 24 di detto regolamento, perché sussista la competenza di quest’ultimo, anche qualora sia inconfutabile che tale giudice non è competente a conoscere della controversia.

56.

In definitiva, la presente causa illustra bene, a mio avviso, ciò che il legislatore dell’Unione intendeva evitare instaurando il sistema delle norme sulla competenza previsto dal regolamento n. 44/2001. Infatti, in questa causa è certo che A non risiede in territorio austriaco. Se si ammettesse che la comparizione del curatore in absentia vale quale comparizione del convenuto ai sensi dell’articolo 24 di tale regolamento, ciò condurrebbe a legittimare la competenza di un giudice di uno Stato membro che, tuttavia, non ha alcun nesso di collegamento con la realtà della controversia. Ricordo, infatti, che B e a. sono di cittadinanza kazaka e risiedono in Kazakistan, che anche A è cittadino kazako e risiede in territorio maltese e, infine, che i fatti della controversia di cui al procedimento principale si sono svolti in territorio kazako.

57.

Interpretare l’articolo 24 del regolamento n. 44/2001 in siffatto modo, in realtà, equivarrebbe ad ammettere che tale giudice è, ogni volta, competente a livello internazionale, a scapito delle norme stabilite da detto regolamento, anche qualora un foro straniero sia più adeguato per via dei più stretti collegamenti che può presentare con la controversia.

58.

Per l’insieme di queste ragioni, ritengo che si debba interpretare l’articolo 24 del regolamento n. 44/2001, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta, nel senso che la comparizione dinanzi ad un giudice nazionale del curatore del convenuto in absentia, nominato in conformità alla legge nazionale, non vale quale comparizione del convenuto ai sensi dell’articolo 24 di tale regolamento.

B – Sulla prima questione pregiudiziale

59.

Con la sua prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede alla Corte se, in forza del principio di equivalenza, i giudici nazionali siano tenuti a interrogare una corte costituzionale in merito alla conformità di une legge nazionale da essi ritenuta in contrasto con la Carta ai fini dell’annullamento di tale legge con efficacia erga omnes, anziché disapplicarla nel caso di specie, in conformità al principio del primato del diritto dell’Unione.

60.

La ragione per cui il giudice del rinvio sottopone tale questione alla Corte deriva dalla giurisprudenza del Verfassungsgerichtshof, il quale ha stabilito che, se i diritti garantiti dalla CEDU, quali diritti di rango costituzionale, possono essere invocati dinanzi ad esso, il principio di equivalenza esige, allora, che tale ricorso costituzionale sia parimenti consentito per i diritti garantiti dalla Carta. Pertanto, il giudice del rinvio ritiene che, attualmente, non sarebbe più possibile disapplicare la legge in contrasto con diritto dell’Unione nel caso di specie, in conformità al principio del primato di tale diritto, ma che i giudici nazionali sarebbero ormai tenuti ad interrogare il Verfassungsgerichtshof in merito alla conformità di tale legge, da essi ritenuta in contrasto con detto diritto.

61.

Per quanto concerne le conseguenze che il giudice nazionale deve trarre da un conflitto tra disposizioni del suo diritto interno e diritti garantiti dalla Carta – allorché quest’ultima deve essere applicata – secondo una giurisprudenza consolidata, il giudice nazionale incaricato di applicare, nell’ambito della propria competenza, le disposizioni del diritto dell’Unione, ha l’obbligo di garantire la piena efficacia di tali norme, all’occorrenza disapplicando, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contraria della legislazione nazionale, anche successiva, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione in via legislativa o mediante qualsiasi altro procedimento costituzionale ( 23 ).

62.

L’obbligo di conformarsi alle prescrizioni della Carta, imposto dal diritto nazionale, qualora si ricada nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, deriva soltanto dalla volontà dello Stato membro interessato e rientra nell’ambito della sua libertà sovrana.

63.

Per questa ragione, anche le modalità di attuazione di detto obbligo costituzionale interno dipendono dal suo particolare impegno, con una riserva fondamentale, ossia che l’attuazione di tale scelta non può contrastare con i principi stabiliti dalla sentenza Simmenthal ( 24 ) e dalla giurisprudenza seguente, espressa, in particolare, nella sentenza Melki e Abdeli ( 25 ).

64.

Infatti, in quest’ultima sentenza, la Corte ha richiamato la sua giurisprudenza consolidata secondo cui sarebbe incompatibile con le esigenze inerenti alla natura stessa del diritto dell’Unione qualsiasi disposizione di un ordinamento giuridico nazionale o qualsiasi prassi, legislativa, amministrativa o giudiziaria, che abbia come effetto una riduzione dell’efficacia del diritto dell’Unione per il fatto di negare al giudice competente ad applicare tale diritto il potere di fare, all’atto stesso di detta applicazione, tutto quanto è necessario per disapplicare le disposizioni legislative nazionali che eventualmente ostino alla piena efficacia delle norme dell’Unione. Ciò si verificherebbe qualora, in caso di conflitto tra una disposizione di diritto dell’Unione ed una legge nazionale, la soluzione di tale conflitto fosse riservata ad un’autorità diversa dal giudice cui è affidato il compito di garantire l’applicazione del diritto dell’Unione, dotato di un autonomo potere di valutazione, anche se l’ostacolo in tal modo frapposto alla piena efficacia di detto diritto fosse soltanto temporaneo ( 26 ).

65.

Ne consegue che il procedimento fissato dal diritto costituzionale interno per garantire l’attuazione dei suoi principi non può avere l’effetto di sopprimere, sospendere, sminuire o differire il potere del giudice nazionale, investito della controversia, di esercitare il suo dovere consistente, in applicazione della citata giurisprudenza, nel ricusare e nel disapplicare una legge nazionale contraria al diritto dell’Unione.

66.

L’applicazione del principio di equivalenza non rimette in nessun modo in discussione tale giurisprudenza.

67.

In forza di tale principio, le modalità procedurali dei ricorsi volti a garantire la tutela dei diritti spettanti alle parti in giudizio in forza del diritto dell’Unione non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna ( 27 ).

68.

Orbene, nel caso di specie, non vedo come il fatto di disapplicare la legge nazionale in contrasto con il diritto dell’Unione in una data controversia potrebbe essere meno favorevole per la parte in giudizio rispetto al fatto di promuovere un procedimento incidentale di controllo di costituzionalità volto all’annullamento di siffatta legge con efficacia erga omnes. È vero il contrario. Come rileva lo stesso giudice del rinvio, l’attuazione di tale procedimento è relativamente onerosa, comportando spese e termini supplementari per i singoli, mentre il giudice nazionale ha la possibilità di constatare l’incompatibilità di una legge nazionale con il diritto dell’Unione direttamente nell’ambito della controversia di cui è investito e di disapplicare detta legge, garantendo così una tutela immediata alle parti in giudizio.

69.

Pertanto, il principio di equivalenza, così come è concepito e in una situazione come quella descritta nella causa di cui al procedimento principale, non può essere applicato in questa sede, poiché avrebbe l’effetto paradossale di affievolire il principio del primato del diritto dell’Unione.

70.

Di conseguenza, alla luce di quanto precede, sono del parere che, nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, il principio di equivalenza, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, non imponga ai giudici nazionali di interrogare una corte costituzionale in merito alla conformità di una legge nazionale da essi ritenuta contraria alla Carta ai fini dell’annullamento di tale legge con efficacia erga omnes. Una disposizione di diritto interno recante tale obbligo non è contraria al diritto dell’Unione a condizione che il dovere del giudice nazionale di applicare le disposizioni di detto diritto e di garantirne la piena efficacia – all’occorrenza disapplicando, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale – nonché il suo potere di interrogare la Corte in via pregiudiziale, non risultino soppressi, sospesi, sminuiti o differiti.

V – Conclusione

71.

Alla luce del complesso delle precedenti considerazioni, propongo alla Corte di rispondere all’Oberster Gerichtshof come segue:

1)

L’articolo 24 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, letto alla luce dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che la comparizione dinanzi ad un giudice nazionale del curatore del convenuto in absentia, nominato in conformità alla legge nazionale, non vale quale comparizione del convenuto ai sensi dell’articolo 24 di detto regolamento.

2)

Nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, il principio di equivalenza, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale, non impone ai giudici nazionali di interrogare una corte costituzionale in merito alla conformità di una legge nazionale da essi ritenuta in contrasto con la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ai fini dell’annullamento di tale legge con efficacia erga omnes.

Una disposizione di diritto interno recante tale obbligo non è contraria al diritto dell’Unione a condizione che il dovere del giudice nazionale di applicare le disposizioni di detto diritto e di garantirne la piena efficacia – all’occorrenza disapplicando, di propria iniziativa, qualsiasi disposizione contrastante della legislazione nazionale – nonché il suo potere di interrogare la Corte di giustizia dell’Unione europea in via pregiudiziale, non risultino soppressi, sospesi, sminuiti o differiti.


( 1 ) Lingua originale: il francese.

( 2 ) GU 2001, L 12, pag. 1.

( 3 ) V. considerando 1 e 2 del regolamento n. 44/2001.

( 4 ) V. articolo 2 e considerando 11 di tale regolamento.

( 5 ) V. considerando 11 di tale regolamento.

( 6 ) V. considerando 13 di detto regolamento.

( 7 ) Tale possibilità, d’ora innanzi, esisterà soltanto per le controversie in materia di assicurazioni, di diritto dei consumatori nonché per gli ambiti che rientrano nelle competenze esclusive. V. articolo 35, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento.

( 8 ) V., a tal proposito, sentenza ČPP Vienna Insurance Group (C‑111/09, EU:C:2010:290, punti da 25 a 30).

( 9 ) GU L 351, pag. 1.

( 10 ) V. articolo 26, paragrafo 2, del regolamento n. 1215/2012.

( 11 ) EU:C:2010:290.

( 12 ) C‑78/95, EU:C:1996:380.

( 13 ) GU 1972, L 299, pag. 32. Convenzione modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione.

( 14 ) Punto 18 di tale sentenza.

( 15 ) EU:C:1996:380.

( 16 ) C‑327/10, EU:C:2011:745.

( 17 ) Punto 53.

( 18 ) Punto 54.

( 19 ) EU:C:2011:745.

( 20 ) GU 1979, C 59, pag. 1.

( 21 ) V. commento all’articolo 20 (pag. 39 di tale relazione).

( 22 ) Idem.

( 23 ) V. sentenza Åkerberg Fransson (C‑617/10, EU:C:2013:105, punto 45 e giurisprudenza ivi citata).

( 24 ) 106/77, EU:C:1978:49.

( 25 ) C‑188/10 e C‑189/10, EU:C:2010:363.

( 26 ) Punto 44 e giurisprudenza ivi citata.

( 27 ) V. sentenza Agrokonsulting-04 (C‑93/12, EU:C:2013:432, punto 36).

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