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Document 62013CA0597

Causa C-597/13 P: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 settembre 2015 — Total SA/Commissione europea (Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercato delle cere di paraffina — Mercato della paraffina molle — Infrazione commessa da una controllata posseduta al 100 % da una controllante — Presunzione di influenza determinante esercitata dalla controllante sulla controllata — Responsabilità della controllante derivante esclusivamente dal comportamento illecito della sua controllata — Sentenza che riduce l’importo dell’ammenda inflitta alla controllata — Effetti sulla situazione giuridica della controllante)

GU C 371 del 9.11.2015, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.11.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 371/5


Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 settembre 2015 — Total SA/Commissione europea

(Causa C-597/13 P) (1)

((Impugnazione - Concorrenza - Intese - Mercato delle cere di paraffina - Mercato della paraffina molle - Infrazione commessa da una controllata posseduta al 100 % da una controllante - Presunzione di influenza determinante esercitata dalla controllante sulla controllata - Responsabilità della controllante derivante esclusivamente dal comportamento illecito della sua controllata - Sentenza che riduce l’importo dell’ammenda inflitta alla controllata - Effetti sulla situazione giuridica della controllante))

(2015/C 371/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Total SA (rappresentanti: É. Morgan de Rivery e É. Lagathu, avocats)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: É. Gippini Fournier e P. Van Nuffel, agenti)

Dispositivo

1)

La sentenza del Tribunale dell’Unione europea Total/Commissione (T-548/08, EU:T:2013:434) è annullata nella parte in cui non ha effettuato l’allineamento dell’importo dell’ammenda inflitta alla Total SA su quello dell’ammenda inflitta alla Total Raffinage Marketing SA dalla sentenza Total Raffinage Marketing/Commissione (T-566/08, EU:T:2013:423).

2)

L’impugnazione è respinta per il resto.

3)

L’importo dell’ammenda irrogata alla Total SA in solido con la Total Raffinage Marketing SA all’articolo 2 della decisione C(2008) 5476 definitivo della Commissione, del 1o ottobre 2008, relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo [81 CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.181 — Cere per candele), è fissato in EUR 12 5 4 59  842.

4)

La Total SA sopporta i tre quarti delle spese della Commissione europea e delle proprie spese relative alla presente impugnazione e al procedimento di primo grado.

5)

La Commissione europea sopporta un quarto delle proprie spese e di quelle della Total SA relative alla presente impugnazione e al procedimento di primo grado.


(1)  GU C 45 del 15.2.2014.


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