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Document 62013CA0417

    Causa C-417/13: Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 gennaio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — ÖBB Personenverkehr AG/Gotthard Starjakob (Rinvio pregiudiziale — Politica sociale — Direttiva 2000/78/CE — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettera a) — Articolo 6, paragrafo 1 — Discriminazione fondata sull’età — Normativa nazionale che subordina il computo, ai fini della determinazione della retribuzione, di periodi di servizio svolti prima del compimento del diciottesimo anno di età a un prolungamento dei termini di avanzamento — Giustificazione — Idoneità a realizzare lo scopo perseguito — Facoltà di contestare il prolungamento dei termini di avanzamento)

    GU C 107 del 30.3.2015, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.3.2015   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 107/5


    Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 28 gennaio 2015 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — ÖBB Personenverkehr AG/Gotthard Starjakob

    (Causa C-417/13) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Politica sociale - Direttiva 2000/78/CE - Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro - Articolo 2, paragrafi 1 e 2, lettera a) - Articolo 6, paragrafo 1 - Discriminazione fondata sull’età - Normativa nazionale che subordina il computo, ai fini della determinazione della retribuzione, di periodi di servizio svolti prima del compimento del diciottesimo anno di età a un prolungamento dei termini di avanzamento - Giustificazione - Idoneità a realizzare lo scopo perseguito - Facoltà di contestare il prolungamento dei termini di avanzamento))

    (2015/C 107/06)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Oberster Gerichtshof

    Parti

    Ricorrente: ÖBB Personenverkehr AG

    Convenuto: Gotthard Starjakob

    Dispositivo

    1)

    Il diritto dell’Unione, segnatamente gli articoli 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che, per porre fine a una discriminazione fondata sull’età, computa i periodi di servizio anteriori al compimento del diciottesimo anno di età, ma che comporta simultaneamente una norma, applicabile in realtà solo ai dipendenti vittime di tale discriminazione, che prolunga di un anno il periodo richiesto al fine dell’avanzamento in ciascuno dei primi tre scatti retributivi e mantiene, in tal modo, in via definitiva una differenza di trattamento fondata sull’età.

    2)

    Il diritto dell’Unione, segnatamente l’articolo 16 della direttiva 2000/78, deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che intende porre fine a una discriminazione fondata sull’età, non deve necessariamente consentire a un dipendente, per il quale i periodi di servizio svolti prima del compimento del diciottesimo anno di età non siano stati computati nel calcolo del suo avanzamento di carriera, di ottenere una compensazione finanziaria corrispondente al versamento della differenza tra la retribuzione che egli avrebbe ottenuto in assenza di una tale discriminazione e quella che ha effettivamente ottenuto. Tuttavia, in una fattispecie come quella di cui trattasi nel procedimento principale, e finché non venga attuato un sistema che sopprima la discriminazione fondata sull’età in maniera conforme a quanto previsto dalla direttiva 2000/78, il ripristino della parità di trattamento comporta la concessione, ai dipendenti che hanno acquisito esperienza, almeno in parte, prima del compimento del diciottesimo anno di età, dei medesimi vantaggi di cui hanno potuto beneficiare i dipendenti che hanno ottenuto, dopo aver raggiunto detta età, un’esperienza della medesima natura e di analoga durata, per quanto riguarda il computo dei periodi di servizio svolti prima del compimento del diciottesimo anno di età, ma altresì l’avanzamento negli scatti retributivi.

    3)

    Il diritto dell’Unione, segnatamente l’articolo 16 della direttiva 2000/78, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che il legislatore nazionale preveda, ai fini del computo dei periodi di servizio svolti prima del compimento del diciottesimo anno di età, un obbligo di cooperazione in forza del quale il dipendente è tenuto a fornire al suo datore di lavoro le prove relative a tali periodi. Tuttavia, non costituisce un abuso di diritto la circostanza che un dipendente rifiuti di cooperare ai fini dell’applicazione di una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che comporta una discriminazione fondata sull’età, contraria alla direttiva 2000/78, né la sua azione diretta a ottenere un versamento volto a ristabilire la parità di trattamento rispetto ai dipendenti che hanno ottenuto, dopo aver raggiunto detta età, un’esperienza della medesima natura e di durata analoga alla sua.

    4)

    Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che, in una fattispecie come quella oggetto del procedimento principale, esso non osta a che un termine nazionale di prescrizione di diritti fondati sull’ordinamento giuridico dell’Unione inizi a decorrere prima della pronuncia di una sentenza della Corte che definisce chiaramente la situazione giuridica in materia.


    (1)  GU C 325 del 9.11.2013.


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