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Document 62013CA0413

Causa C-413/13: Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 dicembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te 's-Gravenhage — Paesi Bassi) — FNV Kunsten Informatie en Media/Staat der Nederlanden (Rinvio pregiudiziale — Concorrenza — Articolo 101 TFUE — Ambito di applicazione ratione materiae — Contratto collettivo di lavoro — Disposizione contenente tariffe minime per i prestatori autonomi di servizi — Nozione di «impresa»  — Nozione di «lavoratore» )

GU C 46 del 9.2.2015, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.2.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 46/11


Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 4 dicembre 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Gerechtshof te 's-Gravenhage — Paesi Bassi) — FNV Kunsten Informatie en Media/Staat der Nederlanden

(Causa C-413/13) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Concorrenza - Articolo 101 TFUE - Ambito di applicazione ratione materiae - Contratto collettivo di lavoro - Disposizione contenente tariffe minime per i prestatori autonomi di servizi - Nozione di «impresa» - Nozione di «lavoratore»))

(2015/C 046/14)

Lingua processuale: il neerlandese

Giudice del rinvio

Gerechtshof te 's-Gravenhage

Parti

Ricorrente: FNV Kunsten Informatie en Media

Convenuto: Staat der Nederlanden

Dispositivo

Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che la disposizione di un contratto collettivo di lavoro, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, contenente tariffe minime per i prestatori autonomi di servizi, affiliati a una delle organizzazioni di lavoratori parti del contratto, che svolgono per un datore di lavoro, in forza di un contratto d’opera, la stessa attività dei lavoratori subordinati di tale datore di lavoro, esula dall’ambito di applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE solo qualora tali prestatori siano «falsi autonomi», ossia prestatori che si trovano in una situazione paragonabile a quella di detti lavoratori. Spetta al giudice del rinvio procedere a una tale valutazione.


(1)  GU C 325 del 9.11.2013.


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