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Document 62013CA0135

Causa C-135/13: Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 15 maggio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria — Ungheria) — Szatmári Malom kft/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve (Agricoltura — FEASR — Regolamento (CE) n. 1698/2005 — Articoli 20, 26 e 28 — Aiuti per l’ammodernamento delle aziende agricole e aiuti per l’accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali — Requisiti di ammissibilità — Competenza degli Stati membri — Aiuti in favore dell’ammodernamento delle capacità esistenti di impianti molitori — Impianti molitori sostituiti da un nuovo impianto molitorio unico senza aumento di capacità — Esclusione — Principio della parità di trattamento)

GU C 212 del 7.7.2014, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.7.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 212/9


Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 15 maggio 2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Kúria — Ungheria) — Szatmári Malom kft/Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

(Causa C-135/13) (1)

((Agricoltura - FEASR - Regolamento (CE) n. 1698/2005 - Articoli 20, 26 e 28 - Aiuti per l’ammodernamento delle aziende agricole e aiuti per l’accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali - Requisiti di ammissibilità - Competenza degli Stati membri - Aiuti in favore dell’ammodernamento delle capacità esistenti di impianti molitori - Impianti molitori sostituiti da un nuovo impianto molitorio unico senza aumento di capacità - Esclusione - Principio della parità di trattamento))

2014/C 212/09

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Kúria

Parti

Ricorrente: Szatmári Malom kft

Convenuto: Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Kúria — Interpretazione dell’articolo 20, lettera b), punto iii), nonché degli articoli 26, paragrafo 1, lettera a), e 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 277, pag. 1) — Aiuto a favore della competitività dei settori agricolo e forestale — Misure dirette a ristrutturare e a sviluppare il capitale fisico nonché a promuovere l’innovazione — Creazione da parte di una società, la cui principale attività sia costituita dalla produzione di farina, di un nuovo impianto molitorio mediante la messa in comune delle capacità produttive dei suoi tre impianti molitori già esistenti di cui è prevista la chiusura — Modernizzazione delle aziende agricole o incremento del valore aggiunto dei prodotti agricoli

Dispositivo

1)

L’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), deve essere interpretato nel senso che la nozione di miglioramento del rendimento globale dell’azienda agricola, ai sensi di detta disposizione, non può includere un’operazione attraverso la quale un’impresa che eserciti un’attività di gestione di stabilimenti molitori chiuda stabilimenti esistenti per sostituirli con un nuovo stabilimento, senza accrescimento della capacità esistente.

2)

Gli articoli 20, lettera b), punto iii) e 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1698/2005 devono essere interpretati nel senso che un’operazione consistente nella chiusura di stabilimenti molitori esistenti e nella loro sostituzione con un nuovo stabilimento, senza accrescimento della capacità esistente, è idonea a migliorare il rendimento globale dell’impresa ai sensi della seconda di dette disposizioni.

3)

L’articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1698/2005 deve essere interpretato nel senso che non osta, in via di principio, all’adozione di una normativa nazionale, come quella in esame nel procedimento principale, che istituisce un sostegno all’accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli che, nell’ipotesi di imprese che gestiscono stabilimenti molitori, può essere concesso unicamente ad operazioni volte a modernizzare le capacità esistenti di detti stabilimenti e non a quelle che comportano la creazione di nuove capacità. Tuttavia, in presenza di una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui uno o più stabilimenti molitori sono chiusi per essere sostituiti da un nuovo impianto senza aumento delle capacità, spetta al giudice nazionale verificare che una tale normativa sia applicata in modo tale da garantire il rispetto del principio della parità di trattamento.


(1)  GU C 171 del 15.6.2013.


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