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Document 62012TN0518

    Causa T-518/12: Ricorso proposto il 27 novembre 2012 — Spirlea/Commissione

    GU C 32 del 2.2.2013, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    2.2.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 32/21


    Ricorso proposto il 27 novembre 2012 — Spirlea/Commissione

    (Causa T-518/12)

    2013/C 32/33

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: Darius Nicolai Spirlea (Capezzano Pianore, Italia) e Mihaela Spirlea (Capezzano Pianore) (rappresentanti: avv.ti V. Foerster e T. Pahl)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    accogliere il presente ricorso promosso in base all’articolo 263 TFUE;

    dichiarare il ricorso ricevibile nonché

    dichiarare il ricorso fondato e dichiarare quindi che la Commissione ha violato le forme sostanziali e varie disposizioni di diritto sostanziale;

    annullare, su tali basi, la decisione del 27 settembre 2012 con cui la convenuta ha concluso la procedura pilota dell’Unione n. 2070/11/SNCO [ref.: Ares (2012) 1135073];

    condannare la convenuta alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso i ricorrenti deducono tre motivi.

    1)

    Primo motivo, vertente sulla creazione di una procedura pilota dell’Unione senza alcun fondamento normativo (articoli 290 e 291 TFUE)

    Nell’ambito di tale motivo, i ricorrenti sostengono che l’istituzione di una procedura pilota dell’Unione conduce all’introduzione di un requisito procedurale supplementare rispetto all’articolo 258 TFUE. Travisando il procedimento per inadempimento previsto dall’articolo 258 TFUE, la convenuta tratta tale requisito procedurale nell’ambito di un procedimento illegittimo e non trasparente, sebbene non disponga di alcuna abilitazione o delega a tal riguardo in forza dei trattati dell’Unione.

    2)

    Secondo motivo, vertente sulla violazione della Comunicazione della Commissione, del 20 marzo 2002, al Parlamento europeo e al mediatore europeo relativa ai rapporti con gli autori di denunce in materia di violazioni del diritto comunitario (1).

    A tal proposito, i ricorrenti fanno valere che la Commissione ha ignorato arbitrariamente la summenzionata comunicazione e deciso, senza alternativa per i ricorrenti, di trattare la denuncia di questi ultimi nell’ambito della procedura pilota dell’Unione, le cui regole non sono accessibili ai ricorrenti.

    3)

    Terzo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione

    Nel contesto di tale motivo, i ricorrenti sostengono che, nell’ambito della motivazione della decisione impugnata, la Commissione non chiarisce i fatti relativi all’applicazione del regolamento (CE) n. 1394/2007 (2) e non esamina le censure specifiche formulate dai ricorrenti in relazione al diritto dell’Unione.


    (1)  GU C 244, pag. 5.

    (2)  Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 324, pag. 121).


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