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Document 62012TN0471
Case T-471/12: Action brought on 29 October 2012 — Meta Group v Commission
Causa T-471/12: Ricorso proposto il 29 ottobre 2012 — Meta Group/Commissione
Causa T-471/12: Ricorso proposto il 29 ottobre 2012 — Meta Group/Commissione
GU C 9 del 12.1.2013, p. 39–40
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 9/39 |
Ricorso proposto il 29 ottobre 2012 — Meta Group/Commissione
(Causa T-471/12)
2013/C 9/71
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Meta Group Srl (Roma, Italia) (rappresentanti: A. Bartolini, V. Coltelli e A. Formica, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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Annullare la nota de la D.G. Entreprise and Industry della Commissione Europea n. 939970, del 2/08/2012, ricevuta della ricorrente in data 20/08/2012, a firma del Direttore dell’Unità «Industrial Innovation and Mobility Industries» ed avente ad oggetto «launch recovery procedure to FP5-FP6 payment contracts no. 517557 IRE6 INNOVATION COACH, 517539 IRE6 MARIS, 517548 IRE6 RIS MAZOVIA, 030583 CONNECT-2-IDEAS, 039982 EASY, 014660 RIS MALOPOLSKA, 517529 IINNSOM, 014637 RIS TRNAVA and 014668 RIS WS», a firma del Direttore Dott. Carlo Pettinelli, con la quale è stata comunicata la decisione della Commissione di «to recover the amount of 345 451,03 EUR under the above agreement». |
E per quanto occorrer possa:
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Annullare la nota della D.G. Entreprise and Industry della Commissione Europea n. 660283 del 1/06/2012, a firma del Direttore dell’Unità «Industrial Innovation and Mobility Industries» di pari oggetto, che si impugna anche come atto interno della procedura di ricovery conclusasi con l’adozione del provvedimento di cui al punto precedente. |
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Annullare la nota in data 27/09/2012, avente ad oggetto la compensazione della somma dovuta per effetto della recovery con somme a credito spettanti ad essa nell’ambito dei medesimi progetti oggetto di sovvenzione. |
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Annullare la nota in data 27/09/2012 avente ad oggetto la compensazione della somma dovuta per effetto della recovery con somme a credito spettanti ad essa. |
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Annullare la nota della Commissione Europea, Budget Execution (general budget and EDF) del 10/10/2012, con la quale veniva comunicata alla ricorrente la compensazione con ulteriori somme a credito, per un importo finale residuo pari ad EUR 294 290,59. |
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Annullare ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso. |
E per l’effetto:
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Condannare al pagamento della somma di EUR 294 290,59 oltre ad EUR 54 705,97, nonché al risarcimento del danno consequenziale. |
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso riguarda le convenzioni di sovvenzioni concluse fra la ricorrente e la Commissione nell’ambito del «Quinto e Sesto Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo Tecnologico dell’Unione Europea».
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’art. 1.1 delle Convenzioni di sovvenzione, sulla violazione del principio di ragionevolezza e sulla constatazione di un errore manifesto nella valutazione dei fatti.
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2) |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, nonché sulla violazione del principio di buona amministrazione, trasparenza e predeterminazione dei criteri.
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3) |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio di ragionevolezza dell’azione amministrativa per contraddittorietà manifesta e disparità di trattamento.
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4) |
Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio del legittimo affidamento, del principio di buona fede, nonché dei principi di tutela dei diritti acquisiti, certezza del diritto e dovere di diligenza.
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5) |
Quinto motivo, vertente sull’insufficienza della motivazione, la violazione del principio del contraddittorio, del principio di buona amministrazione, delle procedure stabilite dalla convenzione di sovvenzione, nonché del codice di buona condotta amministrativa. |