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Document 62012TN0409

Causa T-409/12: Ricorso proposto il 12 settembre 2012 — Mitsubishi Electric/Commissione

GU C 343 del 10.11.2012, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

10.11.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 343/19


Ricorso proposto il 12 settembre 2012 — Mitsubishi Electric/Commissione

(Causa T-409/12)

2012/C 343/33

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Mitsubishi Electric Corp. (Tokyo, Giappone) (rappresentanti: R. Denton, J. Vyavaharkar e R. Browne, solicitors, e K. Haegeman, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione C(2012) 4381 def. della Commissione, del 27 giugno 2012, che modifica la decisione C(2006) 6762 def., del 24 gennaio 2007, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del Trattato CE (divenuto articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.966 — Apparecchiature di comando con isolamento in gas — ammende), per la parte relativa alla ricorrente; o, in subordine,

ridurre sostanzialmente l’ammenda inflitta alla ricorrente nella suddetta decisione; e

condannare la convenuta a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente in relazione al procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce nove motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla circostanza che

la Commissione è venuta meno al proprio obbligo di motivazione per quanto riguarda il calcolo dell’ammenda e ha violato il principio di buona amministrazione.

2)

Secondo motivo, vertente sulla circostanza che

la Commissione, calcolando il coefficiente moltiplicatore applicabile alla ricorrente, ha violato il proprio obbligo di motivazione nonché i principi della parità di trattamento e di proporzionalità.

3)

Terzo motivo, vertente sulla circostanza che

La Commissione ha violato il principio di proporzionalità valutando nello stesso modo l’ammenda della ricorrente e quella da infliggere ai produttori europei.

4)

Quarto motivo, vertente sulla circostanza che

La Commissione è incorsa in errore non tenendo conto di elementi economici e tecnici quando ha valutato l’incidenza della condotta della ricorrente e nel calcolare l’ammenda da infliggere a quest’ultima.

5)

Quinto motivo, vertente sulla circostanza che

La Commissione è incorsa in errore nel determinare la durata della presunta intesa.

6)

Sesto motivo, vertente sulla circostanza che

La Commissione è incorsa in errore nel valutare le percentuali dell’importo di partenza della TM T&D da ripartire tra la ricorrente e un’altra società, con ciò violando i principi della parità di trattamento e di proporzionalità.

7)

Settimo motivo, vertente sulla circostanza che

La Commissione ha violato il proprio obbligo di motivazione nel fissare le percentuali dell’importo di partenza della TM T&D da ripartire tra la ricorrente e un’altra società.

8)

Ottavo motivo, vertente sulla circostanza che

La Commissione è incorsa in errore nell’applicare il proprio metodo di attribuzione di un importo di partenza alla ricorrente per il periodo precedente alla costituzione della TM T&D, con ciò violando i principi della parità di trattamento e di proporzionalità.

9)

Nono motivo, vertente sulla circostanza che

La Commissione ha violato il proprio obbligo di motivazione relativamente al proprio metodo di attribuzione di un importo di partenza alla ricorrente per il periodo precedente alla costituzione della TM T&D.


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