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Document 62012TN0402
Case T-402/12: Action brought on 6 September 2012 — Schlyter v Commission
Causa T-402/12: Ricorso proposto il 6 settembre 2012 — Schlyter/Commissione
Causa T-402/12: Ricorso proposto il 6 settembre 2012 — Schlyter/Commissione
GU C 343 del 10.11.2012, p. 17–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.11.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 343/17 |
Ricorso proposto il 6 settembre 2012 — Schlyter/Commissione
(Causa T-402/12)
2012/C 343/30
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Carl Schlyter (Linköping, Svezia) (rappresentanti: avv.ti O. Brouwer e S. Schubert)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della Commissione europea recante diniego di concederle un accesso totale o parziale alla sua opinione e alle osservazioni presentate in risposta alla notificazione 2011/673/F relativa al contenuto e ai requisiti di presentazione della dichiarazione annuale delle sostanze allo stato di nanoparticelle, presentata dalla Repubblica francese in forza della direttiva 98/34/CE (1); |
— |
condannare la Commissione europea alle spese ai sensi dell’articolo 87 del regolamento di procedura del Tribunale, ivi comprese le spese sostenute dagli intervenienti. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1) |
Primo motivo, vertente su errori di diritto, su errori manifesti di valutazione e su un difetto di motivazione nell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (2) e dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 (3), in quanto:
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2) |
Secondo motivo, vertente su un errore di diritto, su un errore manifesto di valutazione e su un difetto di motivazione nell’applicazione del criterio dell’interesse pubblico prevalente richiesto dall’articolo 4, paragrafo 2, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 e dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 in quanto:
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3) |
Terzo motivo, vertente su un errore di diritto, su un errore manifesto di valutazione e su un difetto di motivazione nell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1049/2001, in quanto:
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(1) Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 204, pag. 37).
(2) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).
(3) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13).