Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012TN0361

Causa T-361/12: Ricorso proposto il 6 agosto 2012 — Premiere Polish/UAMI — Donau Kanol (ECOFORCE)

GU C 319 del 20.10.2012, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 319/11


Ricorso proposto il 6 agosto 2012 — Premiere Polish/UAMI — Donau Kanol (ECOFORCE)

(Causa T-361/12)

2012/C 319/21

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: Premiere Polish Co., Ltd (Cheltenham, Regno Unito) (rappresentanti: C. Jones e M. Carter, solicitors)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Donau Kanol GmbH & Co KG (Ried im Traunkreis, Austria)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), dell’8 giugno 2012, nel procedimento R 851/2011-4;

accogliere nella sua interezza la domanda di marchio comunitario n. 8777005 presentata dalla ricorrente, ovvero, in subordine, rinviare il procedimento alla commissione di ricorso;

condannare l’UAMI alle spese della ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente.

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ECOFORCE» per prodotti della classe 3 — domanda di marchio comunitario n. 8777005.

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.

Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione comunitaria n. 7243173 del marchio figurativo «ECO FORTE» per prodotti delle classi 1, 3 e 5.

Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione.

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009.


Top