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Document 62012TN0360

    Causa T-360/12: Ricorso proposto l’ 8agosto 2012 — Vuitton Malletier/UAMI — Nanu-Nana (Motivo a quadri)

    GU C 319 del 20.10.2012, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.10.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 319/11


    Ricorso proposto l’8agosto 2012 — Vuitton Malletier/UAMI — Nanu-Nana (Motivo a quadri)

    (Causa T-360/12)

    2012/C 319/20

    Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Louis Vuitton Malletier (Parigi, Francia) (rappresentanti: avv.ti P. Roncaglia, G. Lazzaretti e N. Parrotta)

    Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG (Berlino, Germania)

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 16 maggio 2012 nel procedimento R 1854/2011-1;

    Condannare l’UAMI alle spese sostenute dal ricorrente nei procedimenti;

    Condannare la Nanu-Nana Handelsgesellschaft mbH für Geschenkartikel & Co. KG alle spese sostenute dal ricorrente nei procedimenti dinanzi alla divisione di annullamento e alla commissione di ricorso dell’UAMI.

    Motivi e principali argomenti

    Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: il marchio figurativo raffigurante un motivo a quadri per prodotti della classe 18 — Domanda di registrazione comunitaria n. 6587851

    Titolare del marchio comunitario: il ricorrente

    Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

    Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso fa valere, a sostegno della sua domanda di dichiarazione di nullità contro il marchio comunitario, motivi di nullità assoluta, in particolare l’articolo 52, paragrafo 1, lettera a) in combinato disposto con l’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c), d), e), punto iii) e f) del regolamento del Consiglio n. 207/2009, e motivi di nullità assoluta ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b) del regolamento del Consiglio n. 207/2009

    Decisione della divisione di annullamento: integrale accoglimento della domanda di dichiarazione di nullità

    Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

    Motivi dedotti:

    Violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b) regolamento del Consiglio n. 207/2009; e

    violazione dell’articolo 7, paragrafo 3, e dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento del Consiglio n. 207/2009.


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