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Document 62012TN0262
Case T-262/12: Action brought on 12 June 2012 — Central Bank of Iran v Council
Causa T-262/12: Ricorso proposto il 12 giugno 2012 — Central Bank of Iran/Consiglio
Causa T-262/12: Ricorso proposto il 12 giugno 2012 — Central Bank of Iran/Consiglio
GU C 243 del 11.8.2012, p. 27–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 243/27 |
Ricorso proposto il 12 giugno 2012 — Central Bank of Iran/Consiglio
(Causa T-262/12)
2012/C 243/48
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Central Bank of Iran (Teheran, Iran) (rappresentante: M. Lester, barrister)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012 (1) e il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012 (2), nella parte in cui le misure adottate mediante tali atti giuridici si applicano alla ricorrente; |
— |
condannare il convenuto alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1) |
Primo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che il convenuto ha commesso un errore manifesto nel ritenere che i criteri per l’inclusione nella decisione 2012/35/PESC del Consiglio e nel regolamento (UE) n. 267/2012 fossero soddisfatti. |
2) |
Secondo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che il convenuto ha omesso di fornire giustificazioni adeguate o sufficienti per la sua inclusione nell’elenco delle persone e delle entità alle quali si applicano siffatte misure restrittive. |
3) |
Terzo motivo, con il quale la ricorrente sostiene che il convenuto ha omesso di salvaguardare i suoi diritti della difesa ed il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. |
4) |
Quarto motivo, con il quale la ricorrente sostiene che il convenuto ha violato, senza giustificazione o proporzione, i suoi diritti fondamentali, tra i quali i suoi diritti alla tutela della proprietà e della reputazione. |
(1) Decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 19, pag. 22).
(2) Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1).