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Document 62012TN0257

Causa T-257/12: Ricorso proposto l’ 11 giugno 2012 — Siegenia-Aubi e Noraa/Commissione

GU C 227 del 28.7.2012, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 227/32


Ricorso proposto l’11 giugno 2012 — Siegenia-Aubi e Noraa/Commissione

(Causa T-257/12)

2012/C 227/54

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Siegenia-Aubi KG (Wilnsdorf, Germania) e Noraa GmbH (Wilnsdorf, Germania) (rappresentanti: T. Caspary e J. van Kann, Rechtsanwälte)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente la decisione C(2012) 2069 def., del 28 marzo 2012, adottata dalla Commissione europea nell’ambito del procedimento COMP/39.452 — Ferramenta per finestre e porte finestre — nella parte relativa alle ricorrenti;

in subordine, ridurre adeguatamente l’ammenda inflitta alle ricorrenti nella decisione impugnata ai sensi dell’articolo 261 TFUE;

condannare la convenuta alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono otto motivi.

1)

Con il primo motivo le ricorrenti lamentano che la convenuta nelle proprie constatazioni ha violato i principi dell’onere della prova (articolo 2 del regolamento n. 1/2003), della misura della prova e dell’obbligo di motivazione. In particolare, la convenuta non avrebbe dimostrato in misura sufficiente l’esistenza nell’intero SEE di presunti indicatori dei prezzi tedeschi per i sistemi «anta e ribalta» che si ripercuotono su tutte le tecnologie e i materiali di ferramenta, limitando così in modo illegittimo l’onere della prova ad essa incombente.

2)

Con il secondo motivo le ricorrenti eccepiscono che la convenuta è incorsa in un errore di diritto nel ritenere che le presunte intese riguardassero l’intero SEE ovvero non ha addotto prove sufficienti al riguardo.

3)

Con il terzo motivo si contesta che la convenuta è incorsa in un errore di diritto nel ritenere che la presunta violazione riguardi l’insieme delle tecnologie e dei materiali di ferramenta e non ha fornito prove sufficienti al riguardo.

4)

Con il quarto motivo si eccepisce che la convenuta è incorsa in un errore di diritto e non ha fornito prove sufficienti circa l’esistenza, nel 2002, di intese sui prezzi. Ciò avrebbe determinato un’applicazione erronea degli orientamenti per il calcolo delle ammende, anche nel senso che si sarebbe ritenuto erroneamente che la violazione è durata dal 1999 al 2007. La convenuta, inoltre, avrebbe violato l’articolo 25 del regolamento n. 1/2003, in quanto le operazioni precedenti al 2002 sarebbero già prescritte.

5)

Con il quinto motivo le ricorrenti asseriscono che la convenuta è incorsa in un errore di diritto nell’ascrivere alle ricorrenti la condotta di una società di cui possedevano solo una partecipazione di minoranza, violando così le norme sull’imputazione degli atti delle controllate alla controllante nonché l’obbligo di motivazione.

6)

Con il sesto motivo le ricorrenti affermano che, nell’adattare l’ammenda, la convenuta ha violato i principi di parità di trattamento, di proporzionalità, e di buona amministrazione, nonché dell’obbligo di motivazione. Essa, inoltre, avrebbe violato il testo, l’economia e la ratio degli orientamenti per il calcolo delle ammende.

7)

Con il settimo motivo le ricorrenti sostengono che la convenuta, nel determinare la gravità dell’infrazione, ha violato i principi di proporzionalità, di buona amministrazione nonché i punti 20, 23, e 25 degli orientamenti per il calcolo delle ammende e l’obbligo di motivazione.

8)

Con l’ottavo motivo le ricorrenti affermano che la convenuta, nel determinare le circostanze attenuanti, ha violato i principi della parità di trattamento, il punto 29 degli orientamenti per il calcolo delle ammende nonché l’obbligo di motivazione. In particolare la convenuta non avrebbe tenuto conto dell’assenza di dolo nella condotta nonché della cooperazione attiva delle ricorrenti.


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