Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012TN0248

Causa T-248/12: Ricorso proposto l’ 8 giugno 2012 — Fuhr/Commissione

GU C 227 del 28.7.2012, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 227/28


Ricorso proposto l’8 giugno 2012 — Fuhr/Commissione

(Causa T-248/12)

2012/C 227/49

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Carl Fuhr GmbH & Co. KG (Heiligenhaus, Germania) (rappresentanti: C. Bahr, S. Dethof e A. Malec, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione europea C(2012) 2069 def., del 28 marzo 2012, caso COMP/39.452 — Meccanismi d’apertura per finestre e porte finestre, nei limiti in cui riguarda la ricorrente;

in subordine, ridurre proporzionalmente l’importo dell’ammenda applicata alla ricorrente con la decisione impugnata;

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce otto motivi:

1)

Con il primo motivo, la ricorrente censura la violazione dell’articolo 101 TFUE attraverso la formulazione dell’ipotesi della partecipazione della ricorrente ad una complessa infrazione unitaria. Con il modo generico di considerare e valutare il relativo comportamento dell’impresa partecipante ed un’inammissibile considerazione unitaria di tutti partecipanti, la convenuta avrebbe violato il suo dovere ad una valutazione giuridica del contributo d’attività individuale delle imprese partecipanti. La convenuta avrebbe ascritto alla ricorrente l’apporto di contributi concreti ad essa estranei senza che sussistesse a tal fine una base giuridica, violando pertanto il principio «nulla poena sine lege» derivante dall’articolo 49, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali.

2)

Con il secondo motivo, la ricorrente censura l’errata ipotesi della sua partecipazione ad un’infrazione estesa all’intero spazio SEE. La ricorrente non avrebbe preso parte ad alcuno dei numerosi incontri e contatti fuori della Germania. Essa inoltre non avrebbe avuto notizia né di un’infrazione estesa all’intero spazio SEE, né sarebbe stata tenuta ad accorgersene sulla base delle circostanze generali.

3)

Con il terzo motivo, la ricorrente censura la violazione dell’obbligo della convenuta a fornire una regolare motivazione ai sensi dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE in base alla sua generica valutazione unitaria delle partecipazioni individuali delle imprese interessate.

4)

Con il quarto motivo, la ricorrente censura l’errato calcolo dell’ammenda effettuato attraverso l’inclusione di cifre d’affari non collegate alla fattispecie e, quindi, la violazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, nonché degli Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006. La convenuta sarebbe stata legittimata a considerare soltanto le cifre d’affari realizzate dalla ricorrente in Germania, in assenza di una sua partecipazione ad un’infrazione estesa all’intero spazio SEE. Inoltre, essa non sarebbe stata legittimata a considerare cifre d’affari non collegate alla fattispecie con clienti all’ingrosso che vendevano, come disposto, le merci acquistate esclusivamente fuori dal SEE.

5)

Con il quinto motivo, la ricorrente censura fondamentali errori di valutazione nel calcolo dell’ammenda ad essa irrogata e, quindi, una violazione dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, nonché del principio della proporzionalità della pena al grado di colpevolezza ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 3, CDF, in combinato disposto con l’articolo 48, paragrafo 1, CDF. L’ammenda irrogata alla ricorrente sarebbe elevata in modo sproporzionato e quindi eccessiva. La convenuta, nella determinazione dell’ammenda, avrebbe in particolare trascurato la valutazione della concreta partecipazione individuale alla fattispecie della ricorrente sotto il profilo della durata, della portata e dell’intensità, nonché la considerazione delle circostanze attenuanti a vantaggio dell’interessata.

6)

Con il sesto motivo, la ricorrente censura una violazione del principio della parità di trattamento commessa mediante riduzioni dell’ammenda della ricorrente che sono troppo modeste, in misura arbitraria e non attuabile. La riduzione dell’ammenda della ricorrente intrapresa non si troverebbe il rapporto con l’ampiezza delle riduzioni delle ammende di tutte le altre partecipanti, pregiudicherebbe gravemente l’interessata e non sarebbe in nessun modo concretamente giustificata.

7)

Con il settimo motivo, la ricorrente censura la violazione del principio della parità di trattamento in rapporto al calcolo dell’importo base dell’ammenda. La convenuta avrebbe, all’atto di tale valutazione, preventivato lo stesso tasso percentuale dell’importo base dell’ammenda per tutte le imprese senza alcuna considerazione della gravità della partecipazione individuale, pregiudicando così gravemente la ricorrente.

8)

Con l’ottavo motivo, la ricorrente censura l’eccessiva durata del procedimento e la mancata presa in considerazione di ciò nel contesto del calcolo dell’ammenda in quanto violazione dell’articolo 41 CDF.


Top