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Document 62012TN0203

Causa T-203/12: Ricorso proposto il 16 maggio 2012 — Alchaar/Consiglio

GU C 217 del 21.7.2012, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 217/24


Ricorso proposto il 16 maggio 2012 — Alchaar/Consiglio

(Causa T-203/12)

2012/C 217/52

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Mohamad Nedal Alchaar (Alep, Siria) (rappresentante: avv. A. Korkmaz)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare, nella parte in cui tali atti riguardano il ricorrente:

il regolamento di esecuzione n. 1244/2011 del 1o dicembre 2011;

la decisione 2011/782/PESC, come ad oggi modificata ed integrata, ad opera, in particolare, della decisione di esecuzione 2012/37/PESC, della decisione 2012/122/PESC, della decisione di esecuzione 2012/172/PESC e della decisione 2012/206/PESC;

il regolamento n. 36/2012 del Consiglio del 18 gennaio 2012, come ad oggi modificato ed integrato, ad opera, in particolare, del regolamento di esecuzione n. 55/2012, del regolamento n. 168/2012 e del regolamento di esecuzione n. 266/2012;

qualsiasi atto futuro che modifichi od integri la decisione 2011/782/PESC e il regolamento n. 36/2012 del Consiglio;

annullare la decisione del Consiglio contenuta nella sua comunicazione del 16 marzo 2012 indirizzata al ricorrente, nei limiti in cui essa mantiene l’iscrizione di quest’ultimo negli elenchi controversi;

condannare il Consiglio alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.

1)

Primo motivo, vertente sulla violazione dei diritti fondamentali e delle garanzie procedurali, in particolare dei diritti della difesa, dell’obbligo di motivazione e del principio di tutela giurisdizionale effettiva, nei limiti in cui il ricorrente non avrebbe ricevuto alcuna notifica formale della sua iscrizione nell’elenco delle persone sanzionate e i motivi della sua iscrizione indicati negli atti impugnati non sarebbero sufficienti per giustificare le sanzioni.

2)

Secondo motivo, vertente sulla violazione del diritto di proprietà e alla libera iniziativa economica.


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