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Document 62012TN0188

Causa T-188/12: Ricorso proposto il 30 aprile 2012 — Breyer/Commissione

GU C 194 del 30.6.2012, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 194/24


Ricorso proposto il 30 aprile 2012 — Breyer/Commissione

(Causa T-188/12)

2012/C 194/41

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Patrick Breyer (Wald-Michelbach, Germania) (rappresentante: avv. M. Starostik)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione del 16 marzo 2012, rif. Ares(2012)313186;

annullare la decisione della Commissione del 3 aprile 2012, rif. Ares(2012)399467, nella parte in cui nega l’accesso alle memorie difensive presentate dall’Austria nel procedimento C-189/09;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso il ricorrente fa valere, con riferimento alla decisione della Commissione del 16 marzo 2012, i seguenti motivi:

1)

Primo motivo: errata applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1) (tutela della consulenza legale)

Il ricorrente ritiene che non pregiudichi la tutela della consulenza legale il fatto di pubblicare il parere giuridico Ares(2010)828204 del Servizio giuridico della Commissione, il quale affronta la questione se la direttiva 2006/24/CE (2) possa essere modificata nel senso di lasciar liberi gli Stati membri dell’Unione europea di decidere se far conservare o meno, «per esigenze future», dati relativi alle telecomunicazioni di tutti i cittadini, senza che vi siano sospetti o ragioni prefiguranti un ipotetico caso di bisogno.

In ogni caso, il pubblico interesse alla divulgazione del parere sarebbe prevalente.

2)

Secondo motivo: errata applicazione dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001 (tutela del processo decisionale)

Il ricorrente ritiene che la pubblicazione di detto parere giuridico del Servizio giuridico della Commissione non pregiudichi la tutela del processo decisionale di tale istituzione.

In ogni caso, il pubblico interesse alla divulgazione del parere sarebbe prevalente.

A sostegno del ricorso il ricorrente fa valere, con riferimento alla decisione della Commissione del 3 aprile 2012, l’errata applicazione dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001. Al riguardo, il ricorrente sostiene che le memorie difensive presentate da uno Stato membro (nel caso in esame: dall’Austria) dinanzi alla Corte di giustizia europea (nel presente caso: nel procedimento C-189/09), di cui la Commissione ha ricevuto copie in quanto parte processuale, rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1049/2001, contrariamente a quanto affermato dalla Commissione stessa.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).

(2)  Direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE (GU L 105, pag. 54).


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