This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62012TN0177
Case T-177/12: Action brought on 20 April 2012 — Spraylat v ECHA
Causa T-177/12: Ricorso proposto il 20 aprile 2012 — Spraylat/ECHA
Causa T-177/12: Ricorso proposto il 20 aprile 2012 — Spraylat/ECHA
GU C 174 del 16.6.2012, p. 26–27
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
16.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 174/26 |
Ricorso proposto il 20 aprile 2012 — Spraylat/ECHA
(Causa T-177/12)
2012/C 174/44
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Spraylat GmbH (Aquisgrana, Germania) (rappresentante: K. Fischer, avvocato)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la fattura emessa dalla convenuta il 21 febbraio 2012 (fattura n. 10030371), recante la fissazione di un onere amministrativo a carico della ricorrente, e notificata a quest’ultima il 21 febbraio 2012; |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
In subordine, la ricorrente chiede che venga annullata la decisione SME (2012) 1445, del 15 febbraio 2012.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1) |
Primo motivo, vertente sulla violazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 (1) e del regolamento (CE) n. 340/2008 (2) La ricorrente deduce che, ai sensi di entrambi i regolamenti, la sola ragione legittima individuabile per l’imposizione dell’onere amministrativo di cui all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento n. 340/2008 sarebbe quella di coprire i costi sostenuti dall’ECHA per la revisione della registrazione in funzione delle dimensioni dell’impresa, e che di ciò non si sarebbe tenuto conto nel fissare l’onere amministrativo, secondo la decisione del consiglio di amministrazione dell’ECHA MB/D/29/2010. Sarebbe altresì illegittima un’imposizione dell’onere amministrativo differenziata in base alla dimensione dell’impresa, la quale avrebbe per conseguenza che le imprese di grosse dimensioni dovrebbero sopportare i costi causati dalla revisione relativa alle imprese di minori dimensioni. |
2) |
Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità Tale principio imporrebbe che l’imposizione dell’onere amministrativo da parte della convenuta debba essere commisurata al servizio fornito dalla medesima. Ad avviso della ricorrente, così non sarebbe, ove si confronti l’importo dell’onere — pari ad EUR 20 700 — con il servizio amministrativo effettivamente reso dalla convenuta. |
3) |
Terzo motivo, vertente sulla violazione del principio generale di uguaglianza A tale riguardo, la ricorrente sostiene che la differenziazione dell’importo dell’onere amministrativo in base alla dimensione dell’impresa determinerebbe altresì una disparità di trattamento. Modificando la propria procedura amministrativa, inoltre, la convenuta violerebbe il principio di uguaglianza, in quanto essa tratterebbe diversamente la ricorrente rispetto ad altri dichiaranti ai quali la convenuta aveva concesso la possibilità di effettuare, anche dopo la ricezione del numero di registrazione, ulteriori correzioni relative alle dimensioni dell’impresa, in modo da evitare l’imposizione dell’onere amministrativo. |
4) |
Quarto motivo, vertente sulla violazione del principio della certezza del diritto e del diritto alla buona amministrazione Nonostante la convenuta abbia riconosciuto che, nel procedimento di registrazione, la corretta individuazione della dimensione dell’impresa risulta difficile, essa non avrebbe concesso alla ricorrente, in violazione del diritto alla buona amministrazione, la possibilità di correggere le informazioni al fine di evitare l’onere amministrativo. |
5) |
Illegittima delega di potestà normativa alla convenuta L’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento n. 340/2008 autorizzerebbe la convenuta ad imporre un onere amministrativo, senza che nel regolamento siano stabiliti i dettagli di tale imposizione, in particolare i criteri di determinazione dell’onere amministrativo. Ciò rappresenterebbe, ad avviso della ricorrente, un’illegittima delega di potestà normativa alla convenuta. |
(1) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396, pag. 1).
(2) Regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione, del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GU L 107 del 17.4.2008, pag. 6).