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Document 62012TN0175

Causa T-175/12: Ricorso proposto il 12 aprile 2012 — Deutsche Börse/Commissione

GU C 174 del 16.6.2012, p. 25–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 174/25


Ricorso proposto il 12 aprile 2012 — Deutsche Börse/Commissione

(Causa T-175/12)

2012/C 174/42

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Deutsche Börse AG (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: C. Zschocke, J. Beninca e T. Schwarze, lawyer)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione COMP/M.6166 Deutsche Börse/NYSE Euronext del 1o febbraio 2012; e

condannare la convenuta alle spese del presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la ricorrente deduce tre motivi.

1)

Il primo motivo verte sul fatto che la convenuta non ha valutato correttamente i vincoli concorrenziali orizzontali cui sono soggette le parti, in quanto la sua analisi in ordine alle transazioni di titoli derivati negoziati fuori borsa [over-the-counter («OTC»)] e la sua affermazione secondo cui le parti esercitano una pressione sulle reciproche commissioni di borsa sono viziate da errori di diritto e di valutazione. Inoltre, l’asserzione della Commissione secondo cui le parti esercitano reciproche pressioni concorrenziali sotto il profilo dell’innovazione è manifestamente errata e la sua analisi della concorrenza tra piattaforme di negoziazione non è basata su prove convincenti e coerenti. La Commissione ha poi omesso di esaminare adeguatamente le pressioni dovute alla domanda, poiché non ha analizzato e valutato il ruolo fondamentale svolto dai clienti delle parti, tra cui si annoverano i principali partecipanti alla negoziazione OTC, e non ha proceduto ad alcuna analisi quantitativa.

2)

Il secondo motivo verte sul fatto che la valutazione delle considerazioni di efficienza delle parti effettuata dalla convenuta è viziata da errori manifesti e non è corroborata da elementi di prova coerenti e convincenti. La Commissione, erroneamente, ha considerato verificabili, legati alla concentrazione e diretti a beneficio dei consumatori solo alcuni dei miglioramenti di efficienza, ed ha errato dichiarando che essi erano insufficienti a controbilanciare gli effetti della concentrazione sulla concorrenza. Per quanto riguarda la sua valutazione dei risparmi in materia di garanzie e dei vantaggi in termini di liquidità, la Commissione ha violato il diritto delle parti ad essere sentite, in quanto si è fondata su prove ed argomenti prodotti dopo l’audizione, ed in merito ai quali alle parti non è stata data l’occasione di esprimersi. La teoria del «recupero» caldeggiata dalla Commissione e la sua valutazione del nesso specifico con la concentrazione dei risparmi in materia di garanzie si basano su nuove teorie e condizioni che non sono avvalorate dagli Orientamenti della Commissione relativi alle concentrazioni orizzontali (1).

3)

Il terzo motivo verte sul fatto che la convenuta non ha valutato adeguatamente le misure correttive proposte dalle parti. Il rigetto dell’impegno relativo ad una totale dismissione delle attività relative ai singoli derivati su titoli azionari dell’NYX (la ricorrente e l’NYSE Euronext) che si sovrappongono, compresa la dismissione dello strumento BClear della NYX, si fonda su prove errate. L’asserito «rapporto di simbiosi» tra derivati su titoli azionari e derivati su indici di borsa non esiste, contraddice l’analisi della definizione di mercato della Commissione stessa ed è stato sollevato in violazione dei diritti della difesa delle parti. Il rigetto da parte della Commissione dell’impegno relativo alle licenze sul software è viziato da errore ed è in contraddizione con le sue conclusioni in materia di concorrenza nel campo tecnologico.


(1)  Orientamenti relativi alla valutazione delle concentrazioni orizzontali a norma del regolamento del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU 2004 C 31, pag. 5).


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