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Document 62012TN0172

Causa T-172/12: Ricorso proposto il 13 aprile 2012 — Brauerei Beck/UAMI — Aldi (Be Light)

GU C 194 del 30.6.2012, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 194/23


Ricorso proposto il 13 aprile 2012 — Brauerei Beck/UAMI — Aldi (Be Light)

(Causa T-172/12)

2012/C 194/40

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Brauerei Beck GmbH & Co. KG (Brema, Germania) (rappresentanti: avv.ti G. Hasselblatt e V. Töbelmann)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Germania)

Conclusioni

Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 19 gennaio 2012, relativa al procedimento R 2258/2010-1;

condannare il convenuto a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla ricorrente;

condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a sopportare le proprie spese, nel caso in cui essa intervenga dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «Be Light», per prodotti delle classi 29, 30 e 32 — Domanda di marchio comunitario n. 7165351

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: la registrazione di marchio comunitario n. 135285 del marchio denominativo «BECK’s», per prodotti della classe 32

Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento dell’opposizione per tutti i prodotti controversi della classe 32 e ammissione alla registrazione del marchio controverso per i restanti prodotti

Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione d’opposizione

Motivi dedotti: violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.


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