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Document 62012TN0166

    Causa T-166/12: Ricorso proposto il 10 aprile 2012 — Bolívar Cerezo/UAMI — Renovalia Energy (RENOVALIA)

    GU C 194 del 30.6.2012, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.6.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 194/22


    Ricorso proposto il 10 aprile 2012 — Bolívar Cerezo/UAMI — Renovalia Energy (RENOVALIA)

    (Causa T-166/12)

    2012/C 194/38

    Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo

    Parti

    Ricorrente: Juan Bolívar Cerezo (Granada, Spagna) (rappresentante: I. M. Barroso Sánchez-Lafuente, avvocato)

    Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Renovalia Energy, SA (Villarobledo, Spagna)

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 26 gennaio 2012, procedimento R 663/2011-1, e, pertanto, procedere alla registrazione del marchio comunitario n.° 8 631 814«RENOVALIA» per designare «Assicurazioni; affari finanziari; affari monetari; affari immobiliari» della classe 36;

    condannare alle spese il soggetto che si opponga al presente ricorso.

    Motivi e principali argomenti

    Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente.

    Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo «RENOVALIA» per prodotti e servizi delle classi 11, 25, 35, 36, 37 e 41 — Domanda di marchio comunitario n.° 8 631 814.

    Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Renovalia Energy, SA.

    Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: Marchi spagnoli denominativi «RENOVA ENERGY» e «RENOVAENERGY» e nome commerciale «RENOVALIA» per servizi della classe 36.

    Decisione della divisione d'opposizione: parziale accoglimento dell’opposizione.

    Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.

    Motivi dedotti: Fra il marchio prioritario spagnolo n.° 2 715 975«RENOVALIA» del ricorrente e i marchi spagnoli in conflitto sussisterebbe rischio di confusione, conseguendone l’instaurazione, dinanzi al corrispondente giudice spagnolo, di un procedimento per dichiarazione di nullità nei confronti di questi ultimi, e ne deriverebbe quindi l’invalidità di detti marchi ai fini dell’opposizione alla domanda di registrazione del marchio comunitario richiesto.


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