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Document 62012TN0166
Case T-166/12: Action brought on 10 April 2012 — Bolívar Cerezo v OHIM — Renovalia Energy (RENOVALIA)
Causa T-166/12: Ricorso proposto il 10 aprile 2012 — Bolívar Cerezo/UAMI — Renovalia Energy (RENOVALIA)
Causa T-166/12: Ricorso proposto il 10 aprile 2012 — Bolívar Cerezo/UAMI — Renovalia Energy (RENOVALIA)
GU C 194 del 30.6.2012, p. 22–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 194/22 |
Ricorso proposto il 10 aprile 2012 — Bolívar Cerezo/UAMI — Renovalia Energy (RENOVALIA)
(Causa T-166/12)
2012/C 194/38
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Juan Bolívar Cerezo (Granada, Spagna) (rappresentante: I. M. Barroso Sánchez-Lafuente, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Renovalia Energy, SA (Villarobledo, Spagna)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 26 gennaio 2012, procedimento R 663/2011-1, e, pertanto, procedere alla registrazione del marchio comunitario n.° 8 631 814«RENOVALIA» per designare «Assicurazioni; affari finanziari; affari monetari; affari immobiliari» della classe 36; |
— |
condannare alle spese il soggetto che si opponga al presente ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: il ricorrente.
Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio denominativo «RENOVALIA» per prodotti e servizi delle classi 11, 25, 35, 36, 37 e 41 — Domanda di marchio comunitario n.° 8 631 814.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Renovalia Energy, SA.
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: Marchi spagnoli denominativi «RENOVA ENERGY» e «RENOVAENERGY» e nome commerciale «RENOVALIA» per servizi della classe 36.
Decisione della divisione d'opposizione: parziale accoglimento dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: Fra il marchio prioritario spagnolo n.° 2 715 975«RENOVALIA» del ricorrente e i marchi spagnoli in conflitto sussisterebbe rischio di confusione, conseguendone l’instaurazione, dinanzi al corrispondente giudice spagnolo, di un procedimento per dichiarazione di nullità nei confronti di questi ultimi, e ne deriverebbe quindi l’invalidità di detti marchi ai fini dell’opposizione alla domanda di registrazione del marchio comunitario richiesto.