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Document 62012TN0114

Causa T-114/12: Ricorso proposto l’ 8 marzo 2012 — Bode Chemie/UAMI — Laros (sterilina)

GU C 165 del 9.6.2012, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 165/21


Ricorso proposto l’8 marzo 2012 — Bode Chemie/UAMI — Laros (sterilina)

(Causa T-114/12)

2012/C 165/36

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il francese

Parti

Ricorrente: Bode Chemie GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentante: N. Aicher, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Laros Srl (Cremona)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 16 gennaio 2012, procedimento R 2423/2010-4; e

condannare il convenuto alle spese, ivi compresi i costi del procedimento di ricorso dinanzi all’UAMI.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «sterilina», di colore bianco e rosso, per prodotti delle classi 3 e 5 — domanda di marchio comunitario n. 8120032

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio comunitario «STERILLIUM» n. 221168, per prodotti della classe 5; marchio comunitario figurativo di colore blu e bianco «BODE Sterillium» n. 6262257. per prodotti della classe 5

Decisione della divisione d’opposizione: rigetto integrale dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, poiché, al contrario di quanto affermato dalla commissione di ricorso, una valutazione globale dei criteri pertinenti dell’identità e/o somiglianza tra i prodotti, della somiglianza tra i segni e del carattere distintivo del marchio su cui si fonda l’opposizione induce a ravvisare un rischio di confusione per il pubblico.


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