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Document 62012TN0114
Case T-114/12: Action brought on 8 March 2012 — Bode Chemie v OHIM — Laros (sterilina)
Causa T-114/12: Ricorso proposto l’ 8 marzo 2012 — Bode Chemie/UAMI — Laros (sterilina)
Causa T-114/12: Ricorso proposto l’ 8 marzo 2012 — Bode Chemie/UAMI — Laros (sterilina)
GU C 165 del 9.6.2012, p. 21–21
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 165/21 |
Ricorso proposto l’8 marzo 2012 — Bode Chemie/UAMI — Laros (sterilina)
(Causa T-114/12)
2012/C 165/36
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il francese
Parti
Ricorrente: Bode Chemie GmbH (Amburgo, Germania) (rappresentante: N. Aicher, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Laros Srl (Cremona)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 16 gennaio 2012, procedimento R 2423/2010-4; e |
— |
condannare il convenuto alle spese, ivi compresi i costi del procedimento di ricorso dinanzi all’UAMI. |
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «sterilina», di colore bianco e rosso, per prodotti delle classi 3 e 5 — domanda di marchio comunitario n. 8120032
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio comunitario «STERILLIUM» n. 221168, per prodotti della classe 5; marchio comunitario figurativo di colore blu e bianco «BODE Sterillium» n. 6262257. per prodotti della classe 5
Decisione della divisione d’opposizione: rigetto integrale dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, poiché, al contrario di quanto affermato dalla commissione di ricorso, una valutazione globale dei criteri pertinenti dell’identità e/o somiglianza tra i prodotti, della somiglianza tra i segni e del carattere distintivo del marchio su cui si fonda l’opposizione induce a ravvisare un rischio di confusione per il pubblico.