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Document 62012TB0192
Case T-192/12: Order of the General Court of 12 March 2014 — PAN Europe v Commission (Action for annulment — Environment — Implementing Regulation (EU) No 1143/2011 approving the active substance prochloraz — Request for internal review — Refusal — Conditions to be satisfied by an organisation in order to be entitled to make a request for internal review — Action in part manifestly inadmissible and in part manifestly lacking any foundation in law)
Causa T-192/12: Ordinanza del Tribunale del 12 marzo 2014 — PAN Europe/Commissione [ «Ricorso di annullamento — Ambiente — Regolamento di esecuzione (UE) n. 1143/2011 che approva la sostanza attiva procloraz — Domanda di riesame interno — Diniego — Condizioni che un’organizzazione deve soddisfare per poter essere legittimata a presentare una richiesta di riesame interno — Ricorso in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondato in diritto» ]
Causa T-192/12: Ordinanza del Tribunale del 12 marzo 2014 — PAN Europe/Commissione [ «Ricorso di annullamento — Ambiente — Regolamento di esecuzione (UE) n. 1143/2011 che approva la sostanza attiva procloraz — Domanda di riesame interno — Diniego — Condizioni che un’organizzazione deve soddisfare per poter essere legittimata a presentare una richiesta di riesame interno — Ricorso in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondato in diritto» ]
GU C 159 del 26.5.2014, p. 25–25
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.5.2014 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 159/25 |
Ordinanza del Tribunale del 12 marzo 2014 — PAN Europe/Commissione
(Causa T-192/12) (1)
([«Ricorso di annullamento - Ambiente - Regolamento di esecuzione (UE) n. 1143/2011 che approva la sostanza attiva procloraz - Domanda di riesame interno - Diniego - Condizioni che un’organizzazione deve soddisfare per poter essere legittimata a presentare una richiesta di riesame interno - Ricorso in parte manifestamente irricevibile ed in parte manifestamente infondato in diritto»])
2014/C 159/34
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: avv. J. Rutteman)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente P. Oliver e P. Ondrůšek, successivamente P. Ondrůšek, J. Tomkin e L. Pignataro-Nolin, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 9 marzo 2012, con la quale è stata respinta in quanto irricevibile la domanda presentata dalla ricorrente di riesame interno del regolamento di esecuzione (UE) n. 1143/2011 della Commissione, del 10 novembre 2011, che approva la sostanza attiva procloraz, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione nonché l’allegato della decisione 2008/934/CE della Commissione (GU L 293, pag. 26)
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea. |