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Document 62012FA0129

Causa F-129/12: Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 12 dicembre 2013 — CH/Parlamento (Funzione pubblica — Assistenti parlamentari accreditati — Risoluzione anticipata del contratto — Domanda di assistenza — Molestie psicologiche)

GU C 39 del 8.2.2014, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.2.2014   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 39/28


Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) del 12 dicembre 2013 — CH/Parlamento

(Causa F-129/12) (1)

(Funzione pubblica - Assistenti parlamentari accreditati - Risoluzione anticipata del contratto - Domanda di assistenza - Molestie psicologiche)

2014/C 39/52

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CH (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti L. Levi, C. Bernard-Glanz e A. Tymen)

Convenuto: Parlamento europeo (rappresentanti: S. Alves e E. Taneva, agenti)

Oggetto

La domanda di annullare la decisione di licenziamento della ricorrente e la decisione di rigetto della sua domanda di assistenza diretta ad ottenere il riconoscimento di molestie psicologiche, e una domanda di risarcimento danni.

Dispositivo

1)

La decisione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2012, recante risoluzione del contratto di assistente parlamentare accreditato di CH, è annullata.

2)

La decisione del Parlamento europeo del 15 marzo 2012, recante rigetto della domanda di assistenza di CH del 22 dicembre 2011, è annullata.

3)

Il Parlamento europeo è condannato a versare a CH l’importo di EUR 50 000.

4)

Il Parlamento europeo sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute da CH.


(1)  GU C 26 del 26.1.2013, pag, 73.


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