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Document 62012CO0551

Ordinanza del vicepresidente della Corte del 7 marzo 2013.
Électricité de France SA (EDF) procedimento in cui l'altra parte è: Commissione europea.
Impugnazione — Procedimento sommario — Operazioni di concentrazione di imprese — Mercato europeo dell’energia elettrica — Acquisizione del controllo della Segebel SA da parte della EDF — Decisione che dichiara compatibile con il mercato comune l’operazione di concentrazione, a condizione che siano rispettati gli impegni assunti dalla EDF — Rifiuto da parte della Commissione di concedere alla EDF la proroga del termine fissato per onorare taluni suoi impegni — Nozioni di urgenza e di danno grave e irreparabile.
Causa C‑551/12 P(R).

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2013:157

ORDINANZA DEL VICEPRESIDENTE DELLA CORTE

7 marzo 2013 ( *1 )

«Impugnazione — Procedimento sommario — Operazioni di concentrazione di imprese — Mercato europeo dell’energia elettrica — Acquisizione del controllo della Segebel SA da parte della EDF — Decisione che dichiara compatibile con il mercato comune l’operazione di concentrazione, a condizione che siano rispettati gli impegni assunti dalla EDF — Rifiuto da parte della Commissione di concedere alla EDF la proroga del termine fissato per onorare taluni suoi impegni — Nozioni di urgenza e di danno grave e irreparabile»

Nella causa C-551/12 P(R),

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 57, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 30 novembre 2012,

Électricité de France SA (EDF), con sede in Parigi (Francia), rappresentata da A. Creus Carreras e A. Valiente Martin, abogados,

richiedente,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da C. Giolito e S. Noë, in qualità di agenti,

resistente in primo grado,

IL VICEPRESIDENTE DELLA CORTE,

sentito il primo avvocato generale, sig. N. Jääskinen,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1

Con la sua impugnazione, la Électricité de France SA (EDF) (in prosieguo: la «EDF») chiede l’annullamento dell’ordinanza del presidente del Tribunale dell’Unione europea dell’11 ottobre 2012, Électricité de France/Commissione (T-389/12 R; in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto la sua domanda di provvedimenti provvisori relativi alla decisione C(2012) 4617 def. della Commissione, del 28 giugno 2012 (in prosieguo: la «decisione controversa»), che le nega la concessione della proroga del termine fissato per onorare taluni suoi impegni, ripresi dalla decisione C(2009) 9059, del 12 novembre 2009, che autorizza l’operazione di concentrazione finalizzata all’acquisizione del controllo esclusivo degli attivi dell’impresa Segebel da parte della Electricité de France (caso COMP/M.5549 – EDF/Segebel).

Contesto normativo, fatti all’origine della controversia e procedimento dinanzi al giudice dei procedimenti sommari

2

Il contesto normativo e i fatti all’origine della controversia sono stati sintetizzati ai punti 1-5 dell’ordinanza impugnata nei seguenti termini:

«1

Con la decisione C(2009) 9059, del 12 novembre 2009, la Commissione delle Comunità europee ha autorizzato, in virtù dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese [(«il regolamento CE sulle concentrazioni»)] (GU L [24], pag. 1), l’operazione di concentrazione finalizzata all’acquisizione del controllo esclusivo degli attivi dell’impresa belga Segebel da parte della richiedente, [la EDF], a condizione che la richiedente rispettasse due impegni da essa proposti alla Commissione al fine di fugare i dubbi in merito alla compatibilità dell’operazione di concentrazione con il mercato comune (caso COMP/M.5549 – EDF/Segebel).

2

Con la cessione, nel luglio 2011, del progetto Dils-Energie relativo allo sviluppo di una centrale elettrica, la richiedente ha onorato il suo primo impegno.

3

In base al secondo impegno, la richiedente era tenuta a cedere ad un acquirente idoneo un altro progetto relativo allo sviluppo di una centrale elettrica, il progetto Nest-Energie, nell’ipotesi in cui essa non avesse adottato, prima del 30 giugno 2012, la decisione definitiva di investire essa stessa in tale progetto.

4

Invocando taluni mutamenti significativi e duraturi che sarebbero sopravvenuti nel mercato dell’energia elettrica belga dopo l’adozione della decisione di autorizzazione C(2009) 9059, e che sarebbero stati imprevedibili nel 2009, la richiedente, con lettera del 14 maggio 2012, si è rivolta alla Commissione sostenendo che risultava impossibile, per essa come per qualsiasi altro operatore del mercato, adottare una decisione definitiva di investimento nel progetto Nest-Energie prima della scadenza del termine fissato al 30 giugno 2012. Essa ha pertanto chiesto alla Commissione[, come la clausola di revisione contenuta nella sezione 4 degli impegni le permetteva di fare] di concederle una proroga di tale termine fino al 31 dicembre 2014.

5

Con la decisione [controversa], la Commissione ha respinto la richiesta di proroga, pur concedendo alla richiedente un termine supplementare di tre mesi e mezzo, cioè fino al 15 ottobre 2012 (...)».

3

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 settembre 2012, la richiedente ha proposto un ricorso finalizzato all’annullamento della decisione controversa.

4

Con atti separati, depositati presso la cancelleria del Tribunale lo stesso giorno, la richiedente ha presentato un’istanza di procedimento accelerato, ai sensi dell’articolo 76 bis del regolamento di procedura del Tribunale, ed una domanda di provvedimenti provvisori, chiedendo al presidente del Tribunale di volere:

ordinare la proroga del termine ad essa imposto per adottare una decisione definitiva di investimento o per cedere il progetto Nest-Energie, fino a quando il Tribunale non si sia pronunciato sul ricorso nel merito;

riservarsi sulle spese.

5

Nelle sue osservazioni scritte, la Commissione ha chiesto al giudice dei procedimenti sommari di respingere la suddetta domanda.

Ordinanza impugnata

6

Avendo ricordato, al punto 10 dell’ordinanza impugnata, che i due requisiti consistenti rispettivamente nell’urgenza e nel fumus boni iuris sono cumulativi, il presidente del Tribunale ha innanzitutto accertato, a partire dal punto 13 della stessa, se il requisito dell’urgenza risultasse soddisfatto.

7

Al punto 14 dell’ordinanza impugnata egli ha rilevato che, secondo la EDF, l’urgenza determinata dalla decisione controversa sarebbe implicita nella natura stessa di questa, in quanto essa le impone di cedere taluni attivi ad un (potenziale) concorrente, e, una volta effettuata la cessione, sarebbe impossibile tornare indietro. Egli ha aggiunto che, secondo le argomentazioni della EDF, il danno in tal modo cagionato sarebbe pressoché impossibile da quantificare, in quanto la EDF lo sopporterebbe all’infinito, e che una cessione immediata rappresenterebbe un serio rischio di vendita in perdita.

8

Avendo ricordato, al punto 15 dell’ordinanza impugnata, che il carattere urgente di una domanda di provvedimenti provvisori deve essere valutato in relazione alla necessità di decidere in via provvisoria al fine di evitare che la parte che richiede i provvedimenti provvisori subisca un danno grave e irreparabile, il presidente del Tribunale ha rilevato ai punti 16-18 della suddetta ordinanza che, quando il danno lamentato è di tipo economico, i provvedimenti provvisori richiesti possono giustificarsi se risulta che, in assenza di tali provvedimenti, la richiedente si troverebbe in una situazione di pericolo per la sua solidità economica prima che intervenga la decisione che conclude il procedimento nel merito, o che le sue quote di mercato risulterebbero alterate in modo significativo, tenuto conto in particolare delle dimensioni e del fatturato della sua impresa, nonché delle caratteristiche del gruppo cui essa appartiene. Pertanto, secondo il presidente del Tribunale, il testo della domanda di provvedimenti provvisori deve fornire indicazioni concrete e precise, sorrette da documenti dettagliati che diano una rappresentazione fedele e globale della situazione economica della richiedente e permettano di valutare con precisione le conseguenze che potrebbero verosimilmente derivare dalla mancata adozione dei provvedimenti richiesti.

9

Ai punti 19-21 dell’ordinanza impugnata, il presidente del Tribunale ha ritenuto che il danno dedotto nel caso di specie dovesse manifestamente essere considerato come danno di tipo puramente economico, dal momento che la EDF si è limitata a sollevare dubbi in merito alla possibilità di quantificarlo. Così, egli ha constatato che la EDF non aveva fornito, nella domanda di provvedimenti provvisori, la minima informazione in merito alle dimensioni e al fatturato della sua impresa e che essa non aveva dunque fornito una rappresentazione fedele e globale della sua situazione economica. Peraltro, il presidente del Tribunale ha rilevato che la EDF non aveva neppure menzionato la sua appartenenza al gruppo EDF né tanto meno precisato la situazione economica di quest’ultimo.

10

Ai punti 22-24 dell’ordinanza impugnata, il presidente del Tribunale ha dunque concluso che la EDF non aveva dimostrato che il danno economico dedotto fosse sufficientemente grave da giustificare la concessione dei provvedimenti provvisori richiesti. Egli ha constatato, in particolare, che la EDF non aveva dimostrato di potersi trovare, in caso di mancata adozione dei provvedimenti provvisori richiesti, in una situazione di pericolo per la sua stessa esistenza o tale da alterare in modo significativo le sue quote di mercato. Pertanto, il presidente del Tribunale ha ritenuto che l’urgenza invocata non fosse dimostrata e che il danno economico dedotto dalla richiedente non potesse giustificare la concessione dei provvedimenti provvisori richiesti.

11

Infine, il presidente del Tribunale ha aggiunto ad abundantiam, ai punti 25 e 26 dell’ordinanza impugnata, che il danno economico dedotto sarebbe stato inferiore al costo dell’investimento necessario per realizzare il progetto Nest-Energie, stimato in 800 milioni di euro. In tal senso, dal momento che, secondo fonti pubbliche, cioè il rapporto 2011 pubblicato dal gruppo EDF sul proprio sito Internet, il fatturato complessivo del gruppo ammontava nel 2011 a più di 65 miliardi di euro, il presidente del Tribunale ha ritenuto doversi escludere che il danno cagionato alla richiedente, vuoi dalla cessione degli attivi della società incaricata dello sviluppo del progetto Nest-Energie, vuoi dalla decisione definitiva di investire essa stessa in tale progetto, potesse essere considerato grave.

12

Ai punti 27 e 28 dell’ordinanza impugnata, il presidente del Tribunale ha respinto la domanda di provvedimenti provvisori presentata dalla EDF per insussistenza dell’urgenza, senza analizzare il carattere irreparabile del danno dedotto.

Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

13

La EDF conclude che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza impugnata e concedere i provvedimenti provvisori richiesti al Tribunale nell’ambito della causa T-389/12 R, cioè la proroga del termine entro il quale la EDF deve adottare una decisione definitiva di investimento o cedere il progetto Nest-Energie fino al momento della pronuncia della sentenza del Tribunale sul ricorso di annullamento proposto contro la decisione controversa;

in subordine, annullare l’ordinanza impugnata e rinviare la causa dinanzi al Tribunale;

condannare la Commissione alle spese, e

tenere un’audizione allo scopo di chiarire le diverse questioni di diritto in gioco.

14

Nelle sue osservazioni depositate presso la cancelleria della Corte il 21 dicembre 2012, la Commissione conclude che la Corte voglia respingere l’impugnazione o, in subordine, respingere la domanda di provvedimenti provvisori, e condannare la EDF alle spese.

15

Il 28 gennaio 2013, sono state sentite le osservazioni orali delle parti e le loro risposte ai quesiti, in occasione dell’audizione chiesta dalla richiedente.

Sull’impugnazione

16

A sostegno della sua impugnazione, la EDF deduce cinque motivi, vertenti rispettivamente su:

una violazione del diritto ad un ricorso effettivo;

una violazione del diritto ad un equo processo;

una violazione del principio della parità di trattamento;

un errore nella valutazione della nozione giuridica di urgenza;

in subordine, un errore manifesto nella valutazione dei fatti rilevanti per la definizione della nozione giuridica di urgenza.

17

È opportuno esaminare innanzitutto il quarto motivo, vertente su un errore di diritto in merito alla nozione di urgenza, il quale è articolato in tre capi.

18

In primo luogo, la EDF contesta l’affermazione del presidente del Tribunale secondo cui i requisiti necessari per la concessione di provvedimenti provvisori, e più in particolare quelli del fumus boni iuris e dell’urgenza, sono del tutto distinti, mentre in realtà essi sarebbero interdipendenti, così che il fumus boni iuris, molto marcato nel caso di specie, avrebbe dovuto avere un’incidenza sulla valutazione del requisito dell’urgenza.

19

In secondo luogo, l’ordinanza impugnata sarebbe viziata da un errore a proposito della nozione di «danno grave». Secondo la giurisprudenza, un danno grave sarebbe semplicemente un danno non trascurabile. L’analisi condotta dal presidente del Tribunale in tale ordinanza perverrebbe in pratica alla conclusione erronea secondo cui un danno cagionato a una grande impresa non sarebbe mai grave. La EDF invoca, a sostegno della propria tesi, l’ordinanza del presidente della Corte del 16 gennaio 1975, Johnson & Firth Brown/Commissione (3/75 R, Racc. pag. 1), con cui quest’ultimo ha concesso alla richiedente il provvedimento provvisorio richiesto, sospendendo l’obbligo della British Steel Corporation di rivendere taluni attivi. La EDF rileva anche che, nell’ambito della causa che ha dato origine alla sentenza del Tribunale del 22 ottobre 2002, Schneider Electric/Commissione (T-77/02, Racc. pag. II-4201), la Commissione ha implicitamente riconosciuto l’urgenza della situazione in cui l’impresa in questione era tenuta a rivendere azioni già acquistate, sicché essa aveva concluso un accordo amichevole con tale impresa, che prorogava il termine per effettuare la rivendita.

20

In terzo luogo, il presidente del Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto nel considerare il danno subito dalla EDF «di tipo puramente economico».

21

A questo proposito, quanto al fatto che, con il primo capo del suo quarto motivo, la richiedente sostiene che i requisiti necessari per la concessione di provvedimenti provvisori siano interdipendenti, così che il fumus boni iuris, asseritamente molto marcato nel caso di specie, avrebbe dovuto avere un’incidenza sulla valutazione del requisito dell’urgenza, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza e come ricordato dal presidente del Tribunale al punto 10 dell’ordinanza impugnata, tali requisiti sono cumulativi, di modo che le domande di provvedimenti provvisori devono essere respinte quando manca uno di essi [ordinanze del presidente della Corte del 14 ottobre 1996, SCK e FNK/Commissione, C-268/96 P(R), Racc. pag. I-4971, punto 30; del 17 dicembre 1998, Emesa Sugar/Commissione, C-364/98 P(R), Racc. pag. I-8815, punto 47, nonché del 25 ottobre 2012, Hassan/Consiglio, C-168/12 P(R), punto 22].

22

Nell’ambito di tale valutazione d’insieme, il giudice dei procedimenti sommari dispone di un ampio potere discrezionale ed è libero di stabilire, considerate le particolarità del caso di specie, il modo in cui vanno accertati tali diversi requisiti, nonché l’ordine in cui condurre tale analisi, dato che nessuna disposizione del diritto dell’Unione gli impone uno schema di analisi predeterminato per valutare la necessità di statuire in via provvisoria [ordinanze del presidente della Corte del 19 luglio 1995, Commissione/Atlantic Container Line e a., C-149/95 P(R), Racc. pag. I-2165, punto 23, nonché Emesa Sugar/Commissione, cit., punto 44].

23

Così, non è escluso che il giudice dei procedimenti sommari possa, qualora lo ritenga opportuno, prendere in considerazione il carattere più o meno serio dei motivi dedotti per dimostrare un fumus boni iuris in occasione della sua valutazione dell’urgenza e, se del caso, del bilanciamento degli interessi in gioco (ordinanza Hassan/Consiglio, cit., punto 24; v. anche, in tal senso, ordinanza del presidente della Corte del 23 febbraio 2001, Austria/Consiglio, C-445/00 R, Racc. pag. I-1461, punto 110).

24

Tuttavia, sebbene il carattere più o meno serio del fumus boni iuris non sia ininfluente ai fini della valutazione dell’urgenza, ciò non toglie che si tratta, secondo le disposizioni dell’articolo 104, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, di due requisiti distinti da soddisfare per ottenere una sospensione dell’esecuzione, sicché il richiedente rimane obbligato a dimostrare anche l’imminenza di un danno grave e irreparabile [v. ordinanze del presidente della Corte del 31 gennaio 2011, Commissione/Éditions Odile Jacob, C-404/10 P-R, punto 27, e del 19 luglio 2012, Akhras/Consiglio, C-110/12 P(R), punto 26].

25

In questo contesto, è opportuno rilevare che, anche se il presidente del Tribunale avesse esaminato, o anche accertato, l’esistenza di un fumus boni iuris, tale circostanza non l’avrebbe sollevato dall’obbligo di esaminare il requisito dell’urgenza e non avrebbe potuto, da sola, condurre alla concessione dei provvedimenti provvisori richiesti (ordinanza Hassan/Consiglio, cit., punto 26).

26

Ne consegue che il punto 13 dell’ordinanza impugnata, secondo il quale è opportuno esaminare innanzitutto se il requisito dell’urgenza è soddisfatto, non è viziato da alcun errore di diritto. Di conseguenza, il primo capo del quarto motivo deve essere respinto.

27

Con il secondo capo del quarto motivo, la richiedente sostiene che l’ordinanza impugnata è viziata da un errore di diritto a proposito della nozione di «danno grave». Essa sostiene, in particolare, che l’analisi condotta dal presidente del Tribunale in tale ordinanza perviene in pratica alla conclusione erronea secondo cui un danno cagionato a una grande impresa non sarebbe mai grave.

28

A questo proposito, occorre ricordare che il presidente del Tribunale ha posto innanzitutto, ai punti 16-19 dell’ordinanza impugnata, la premessa secondo cui la parte richiedente, per dimostrare il carattere grave e irreparabile del danno economico che essa rischia di subire, deve fornire nel testo della sua domanda di provvedimenti provvisori indicazioni concrete e precise, sorrette da documenti dettagliati, che permettano di delineare una rappresentazione fedele e globale della sua situazione economica e di valutare dunque con precisione le conseguenze che potrebbero verosimilmente derivare dalla mancata adozione dei provvedimenti richiesti.

29

In seguito, ai punti 20 e 21 di tale ordinanza, il presidente del Tribunale ha constatato che la richiedente aveva omesso di fornire, nella domanda di provvedimenti provvisori, la benché minima informazione sulle dimensioni e sul fatturato della sua impresa. Infine, egli ha sottolineato che la richiedente non aveva neanche menzionato la propria appartenenza al gruppo EDF né tanto meno precisato la situazione economica di quest’ultimo. Ne ha dedotto, al punto 22 della suddetta ordinanza, che la richiedente non avesse dimostrato che il danno economico dedotto fosse sufficientemente grave da giustificare la concessione dei provvedimenti provvisori richiesti, e, così stando le cose, ha rilevato, al punto 27 della stessa ordinanza, che non appariva pertanto necessario esaminare il carattere irreparabile del danno dedotto.

30

È giocoforza constatare che tale ragionamento è viziato da un errore di diritto in merito alla nozione di «danno grave».

31

Da un lato, ritenendo di non essere in grado di valutare la gravità del danno dedotto dalla richiedente nella sua domanda di provvedimenti provvisori, in assenza di dati sufficienti a delineare una rappresentazione fedele e globale della situazione economica della stessa, il presidente del Tribunale fonda il proprio ragionamento su una concezione esclusivamente relativa di tale nozione di gravità. Infatti, tale ragionamento implica che sarebbe sempre indispensabile potere paragonare l’ammontare di qualsiasi danno economico dedotto alle dimensioni dell’impresa che lo subirebbe in caso di mancata adozione dei provvedimenti provvisori richiesti. Orbene, non è questo il caso di una domanda come quella formulata dalla richiedente nel caso di specie, la quale si fonda non sulla situazione economica di quest’ultima ma, in sostanza, sull’obbligo di esercitare una scelta imprenditoriale entro un termine asseritamente inadeguato.

32

È vero che le dimensioni dell’impresa richiedente possono avere un’incidenza sulla valutazione della gravità del danno economico dedotto, dal momento che questo è tanto più grave quanto più esso è consistente rispetto a tali dimensioni, e tanto meno grave nel caso contrario. Così, in talune circostanze, le argomentazioni in merito alla gravità del danno dedotto possono essere respinte sulla base di una semplice comparazione tra questo e il fatturato dell’impresa che potrebbe subirlo (v., in tal senso, ordinanze del presidente della Corte del 26 febbraio 1981, Arbed e a./Commissione, 20/81 R, Racc. pag. 721, punto 14, nonché del 23 maggio 1990, Comos-Tank e a./Commissione, C-51/90 R e C-59/90 R, Racc. pag. I-2167, punti 25 e 26).

33

Tuttavia, non si può escludere che un danno economico obiettivamente considerevole e asseritamente derivante dall’obbligo di esercitare definitivamente una scelta imprenditoriale rilevante entro un termine inadeguato possa essere considerato «grave», oppure che la gravità di un tale danno possa essere considerata evidente, anche in assenza di informazioni relative alle dimensioni dell’impresa in questione. Pertanto, la circostanza che la richiedente non abbia fornito, nella sua domanda di provvedimenti provvisori, informazioni relative alle dimensioni dell’impresa di cui fa parte, non è da sola sufficiente a fondare un rigetto di tale domanda motivato dal fatto che la richiedente non ha dimostrato la gravità del danno dedotto.

34

D’altra parte, quanto al fatto che l’ordinanza impugnata fa leva, al suo punto 22, sul fatto che la richiedente in particolare non ha dimostrato, conformemente alle esigenze poste dalla giurisprudenza citata al punto 16 della stessa ordinanza, che in caso di mancata adozione dei provvedimenti provvisori richiesti essa si troverebbe in una situazione di pericolo per la sua stessa esistenza, o tale da alterare in modo significativo le sue quote di mercato, tali esigenze rientrano, per loro natura, nella nozione di carattere irreparabile del danno dedotto piuttosto che in quella di gravità di quest’ultimo. Dal momento che l’ordinanza impugnata si fonda esclusivamente sul fatto che l’esistenza di un danno grave non sarebbe dimostrata, senza che si sia proceduto all’esame del carattere irreparabile di questo, le suddette esigenze non sono rilevanti ai fini della valutazione della fondatezza del ragionamento seguito nella suddetta ordinanza.

35

Dal momento che il secondo capo del quarto motivo è fondato, l’ordinanza impugnata deve essere di conseguenza annullata in quanto il giudice dei procedimenti sommari ha commesso un errore di diritto in merito alla nozione di «danno grave». Pertanto, non è necessario esaminare il terzo capo del quarto motivo, e neppure i motivi primo, secondo, terzo e quinto.

36

Ai sensi dell’articolo 61, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quando la Corte annulla la decisione del Tribunale, può statuire essa stessa definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.

37

La disposizione sopra richiamata si applica anche alle impugnazioni proposte ai sensi dell’articolo 57, secondo comma, dello Statuto della Corte [v. ordinanze del presidente della Corte del 29 gennaio 1997, Antonissen/Consiglio e Commissione, C-393/96 P(R), Racc. pag. I-441, punto 45, nonché del 14 giugno 2012, Qualitest FZE/Consiglio, C-644/11 P(R), punto 59].

38

Poiché lo stato degli atti consente di statuire sulla controversia, occorre statuire sulla domanda di provvedimenti provvisori proposta dalla EDF.

Sulla domanda di provvedimenti provvisori

39

L’articolo 104, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale stabilisce che le domande di provvedimenti provvisori devono precisare «l’oggetto della causa, i motivi di urgenza e gli argomenti di fatto e di diritto che giustifichino prima facie l’adozione del provvedimento provvisorio richiesto». Inoltre, una domanda di provvedimenti provvisori deve essere sufficientemente chiara e precisa da consentire, da sola, alla parte resistente di preparare le sue osservazioni e al giudice dei procedimenti sommari di statuire sulla domanda, se del caso, senza il sostegno di altre informazioni, dal momento che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali essa si fonda devono emergere in modo coerente e comprensibile dal testo stesso della domanda di provvedimenti provvisori [ordinanza del presidente della Corte del 30 aprile 2010, Ziegler/Commissione, C-113/09 P(R), punto 13].

40

Spetta al richiedente provare di non potere attendere l’esito del procedimento relativo al ricorso sul merito senza subire un danno grave e irreparabile (v., in tal senso, ordinanze del presidente della Corte del 4 dicembre 1991, Matra/Commissione, C-225/91 R, Racc. pag. I-5823, punto 19, nonché SCK e FNK/Commissione, cit., punto 30). Sebbene l’imminenza del danno non debba essere dimostrata con una certezza assoluta, la sua realizzazione deve essere nondimeno prevedibile con un grado di probabilità sufficiente [ordinanza del 29 giugno 1993, Germania/Consiglio, C-280/93 R, Racc. pag. I-3667, punti 32 e 34, nonché ordinanza del presidente della Corte del 14 dicembre 1999, HFB e a./Commissione, C-335/99 P(R), Racc. pag. I-8705, punto 67].

41

Inoltre, in caso di domanda di sospensione dell’esecuzione di un atto dell’Unione, la concessione del provvedimento provvisorio richiesto si giustifica soltanto se l’atto in questione costituisce la causa determinante del danno grave e irreparabile dedotto (ordinanze citate Akhras/Consiglio, punto 44, e Hassan/Consiglio, punto 28). Sebbene, nel caso di specie, la domanda di provvedimenti provvisori non sia diretta formalmente alla concessione della sospensione dell’esecuzione di un atto, si deve constatare che il provvedimento provvisorio richiesto assomiglia a una tale sospensione, dal momento che la richiedente aspira ad ottenere un termine ulteriore di più di due anni per scegliere tra le due opzioni previste dall’impegno da essa assunto in relazione al progetto Nest-Energie. Pertanto, tale provvedimento provvisorio può essere adottato soltanto qualora il rifiuto della Commissione di concedere la proroga chiesta dalla richiedente debba essere considerato come la causa determinante del danno grave e irreparabile dedotto.

42

A questo proposito va rilevato, innanzitutto, che la parte della domanda di provvedimenti provvisori relativa al danno asseritamente grave e irreparabile cui la richiedente andrebbe incontro non contiene alcuna valutazione dell’entità del danno dedotto e riguarda esclusivamente le conseguenze che, secondo la richiedente, deriveranno dalla vendita immediata del progetto Nest-Energie, senza considerare quelle che potrebbero scaturire da un’eventuale decisione di investire in tale progetto, mentre la richiedente aveva la possibilità di scegliere tra queste due opzioni, come previsto dall’impegno in questione. Peraltro, per quanto riguarda l’urgenza, la richiedente afferma nella sua domanda di provvedimenti provvisori che «l’urgenza determinata dalla decisione [controversa] che impone l’avvio di una procedura di cessione prima del 16 ottobre 2012 è implicita nella sua stessa natura, in quanto essa impone ad una società, la EDF, di cedere taluni attivi in favore di un (potenziale) concorrente, un acquirente idoneo».

43

Tuttavia, dalla domanda di provvedimenti provvisori, letta nel suo insieme, emerge che il danno dedotto dalla richiedente consiste nel fatto di dover scegliere, entro il 30 giugno 2012, termine prorogato al 15 ottobre 2012 dalla decisione controversa, tra le due opzioni previste dal suo secondo impegno, vale a dire, da un lato, la cessione del progetto Nest-Energie ad un acquirente idoneo, oppure, dall’altro, l’adozione di una decisione definitiva di investire essa stessa in tale progetto, là dove entrambe queste opzioni le cagionerebbero una presunta perdita economica. La richiedente sostiene infatti che l’investimento nel progetto Nest-Energie, per un costo stimato di 800 milioni di euro, potrebbe coprire i suoi costi annuali fissi e variabili, ma non coprirebbe certamente l’investimento iniziale e non raggiungerebbe la soglia di redditività necessaria, mentre una cessione immediata del progetto ad un concorrente comporterebbe il rischio rilevante di vendere in perdita e sarebbe irreversibile, in quanto la richiedente perderebbe l’opportunità di investire essa stessa nel progetto.

44

Nonostante tale lettura della domanda di provvedimenti provvisori, va rilevato che la richiedente non ha fornito elementi che dimostrino l’esistenza di un danno grave la cui realizzazione sia prevedibile con un grado di probabilità sufficiente, conformemente alle esigenze che derivano dalla giurisprudenza richiamata ai punti 39 e 40 della presente ordinanza.

45

Infatti, la ricorrente non fornisce, nella sua domanda di provvedimenti provvisori, la benché minima indicazione pertinente in merito alla natura e all’entità del danno che essa potrebbe subire nell’una o nell’altra delle ipotesi che corrispondono alle due opzioni tra le quali essa stessa era libera di scegliere. Come rilevato dalla Commissione in occasione dell’audizione, è necessario considerare che il valore attuale del progetto in questione, che peraltro dipende in larga misura dalle prospettive di redditività dello stesso, è in linea di principio equivalente al prezzo che un acquirente sarebbe pronto a pagare in caso di cessione dello stesso nell’ambito di una procedura di disinvestimento, mentre ogni altro apprezzamento di tale valore includerebbe necessariamente una componente puramente ipotetica. Tale constatazione comporta che, per la richiedente, il fatto di procedere alla vendita immediata del progetto Nest-Energie non le cagionerà in linea di principio alcun danno, in quanto, attraverso tale vendita, essa percepirà un importo corrispondente al valore attuale del proprio bene.

46

Dal momento che la richiedente ritiene tuttavia, in primo luogo, che le condizioni attuali del mercato non le permettano di prendere una decisione positiva di investire nel progetto prima del 30 giugno 2012, o comunque prima del 15 ottobre 2012, e, in secondo luogo, che la vendita del progetto Nest-Energie in tali condizioni comporti una perdita, il suo argomento relativo alla realizzazione di un danno grave e irreparabile riposa dunque, per quanto riguarda ciascuna di queste opzioni possibili, sul presupposto che le prospettive di redditività del progetto in questione possano soltanto migliorare e che il valore attuale di quest’ultimo sia basso in modo anomalo.

47

Ne consegue che il suddetto danno dedotto esisterebbe solo qualora le condizioni del mercato belga dell’energia elettrica evolvano in senso favorevole ai produttori di energia elettrica prima della fine del 2014, in modo che la richiedente possa investire nel progetto Nest-Energie o venderlo a condizioni di mercato più favorevoli a tali operazioni. In caso contrario, la richiedente non avrà subito alcun danno in quanto il fatto di poter attendere la fine del 2014 per esercitare la propria scelta non le sarà di alcun beneficio, in quanto essa sarà obbligata a farlo a condizioni di mercato simili, o anche più sfavorevoli, rispetto alle condizioni attuali.

48

In applicazione dei principi giurisprudenziali richiamati al punto 40 della presente ordinanza, un danno come quello dedotto nel caso di specie, così come anche la sua entità e dunque la sua gravità, può essere considerato sufficientemente prevedibile solo qualora si dimostri che la futura realizzazione delle circostanze all’origine di tale danno, cioè la prevista evoluzione favorevole del mercato belga dell’energia elettrica, sia probabile. Spettava pertanto alla ricorrente, qualora essa intendesse puntare sulla gravità di tale danno per dimostrare l’urgenza della sua domanda di provvedimenti provvisori, fornire elementi di argomentazione e di prova idonei a dimostrare la probabilità che il mercato belga dell’energia elettrica si evolvesse in modo favorevole ai produttori di energia elettrica prima della fine del 2014, e ciò a tal punto che, se il provvedimento provvisorio richiesto fosse stato concesso, essa avrebbe avuto la possibilità di esercitare la scelta imprenditoriale impostale dall’impegno in questione in condizioni significativamente più favorevoli.

49

A questo proposito, va rilevato che nella domanda di provvedimenti provvisori la richiedente non ha fornito né una simile argomentazione né una simile prova. Al contrario, essa ha considerato «significativi e duraturi» i mutamenti sopravvenuti nel mercato belga dell’energia elettrica tra gli anni 2009 e 2012, i quali sarebbero all’origine dell’attuale situazione di tale mercato.

50

Peraltro, la richiedente non ha neanche indicato, nella sua domanda di provvedimenti provvisori, le ragioni per le quali le conseguenze asseritamente negative che le deriverebbero dal fatto di dover esercitare, nel corso del 2012, la scelta imprenditoriale che essa è tenuta ad esercitare tra la cessione del progetto Nest-Energie e l’adozione di una decisione definitiva di investire nello stesso costituiscono un danno grave che sarebbe cagionato in modo determinante dal rifiuto della Commissione di prorogare il termine previsto per esercitare questa scelta.

51

Infatti, se è vero che una decisione di proroga del termine fissato nell’impegno in questione avrebbe senz’altro permesso di rinviare, o anche di evitare tali conseguenze, occorre rilevare che l’evoluzione del mercato belga dell’energia elettrica tra l’anno 2009 e l’anno 2012, nonché la scelta iniziale, compiuta nel 2009 dalla richiedente stessa, di sottoscrivere tale impegno ne sono cause altrettanto dirette. D’altronde, se il termine inizialmente previsto fosse stato diverso o se l’evoluzione del mercato in questione fosse stata diversa, la domanda di proroga e la decisione controversa all’origine della presente procedura non sarebbero esistite. Di conseguenza, il rifiuto della Commissione di prorogare tale termine non può essere considerato come la causa determinante del danno dedotto, ai sensi della giurisprudenza citata al punto 41 della presente ordinanza.

52

Da quanto precede risulta che la richiedente non ha dimostrato di poter subire un danno grave a causa della mancata adozione dei provvedimenti provvisori richiesti.

53

È opportuno aggiungere, ad ogni modo, che nel caso di specie il danno dedotto non può essere qualificato come irreparabile.

54

Quando il danno invocato è di tipo economico, i provvedimenti provvisori richiesti si giustificano qualora risulti che, in caso di mancata adozione di tali provvedimenti, la parte richiedente si troverebbe in una situazione tale da mettere in pericolo la sua solidità economica prima che intervenga la decisione che conclude il procedimento nel merito, o che le sue quote di mercato potrebbero risultare alterate in modo significativo in relazione, in particolare, alle dimensioni e al fatturato della sua impresa, nonché alle caratteristiche del gruppo cui essa appartiene [v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte del 15 aprile 1998, Camar/Commissione e Consiglio, C-43/98 P(R), Racc. pag. I-1815, punto 36].

55

Nel caso di specie, dal momento che il criterio relativo alla perdita di quote di mercato non è pertinente, occorre esaminare se, in caso di mancata adozione del provvedimento provvisorio richiesto, la richiedente si troverebbe in una situazione tale da mettere in pericolo la sua solidità economica.

56

Orbene, il danno dedotto va quantificato in termini di vendita in perdita e di riduzione delle aspettative di redditività con riferimento ad un investimento che ammonta a soli 800 milioni di euro, mentre da fonti pubbliche, in particolare dal rapporto 2011 pubblicato dal gruppo EDF sul proprio sito Internet, emerge che il fatturato complessivo di tale gruppo nel 2011 ammontava a più di 65 miliardi di euro.

57

Tenuto conto di tale capacità economica del gruppo EDF, va rilevato che il danno cagionato alla richiedente, vuoi dalla cessione degli attivi della società incaricata dello sviluppo del progetto Nest-Energie, vuoi dalla decisione definitiva di investire essa stessa in tale progetto, non può mettere in pericolo la solidità economica della richiedente.

58

Tale constatazione non può essere messa in discussione dall’argomento sollevato dalla richiedente nell’ambito del quinto motivo di impugnazione, secondo cui, in sostanza, un confronto tra il fatturato mondiale del gruppo EDF, cioè 65 miliardi di euro, e il costo dell’investimento in questione, cioè 800 milioni di euro, sarebbe inconferente ai fini della valutazione della gravità del danno dedotto nel caso di specie. Al contrario, va rilevato che un simile confronto è in ogni caso pertinente nell’ambito di una valutazione del carattere irreparabile di tale danno. Infatti, un danno asseritamente derivante dalle perdite che possono verificarsi nel contesto di un investimento il cui costo sarebbe di 800 milioni di euro non può mettere in pericolo la solidità economica di un’impresa il cui fatturato ammonta a più di 65 miliardi di euro.

59

Infine, a proposito dell’argomento secondo cui il danno dedotto sarebbe impossibile da quantificare e dunque irreparabile, esso non può essere accolto in quanto, come emerge dai punti 42-49 della presente ordinanza, la richiedente non ha indicato in maniera adeguata, nella sua domanda di provvedimenti provvisori, la natura e l’entità di tale danno.

60

È vero che un danno di tipo economico è considerato irreparabile quando non può essere interamente compensato, il che può verificarsi in particolare se il danno, anche quando si verifica, non può essere quantificato (ordinanza Comos-Tank e a./Commissione, cit., punto 24).

61

Tuttavia, non è possibile stabilire se un danno possa essere quantificato allorché la natura e l’entità di quest’ultimo non sono indicate, quanto più possibile, nella domanda di provvedimenti provvisori. Infatti, spetta alla richiedente fornire elementi di argomentazione e di prova precisi e convincenti a questo proposito qualora essa intenda valersi di tale giurisprudenza, ciò che essa non ha fatto nel caso di specie.

62

Di conseguenza, non risulta dimostrato che il danno dedotto dalla EDF possa essere qualificato come irreparabile.

63

Dall’insieme delle considerazioni che precedono emerge che la richiedente non ha dimostrato l’urgenza della concessione dei provvedimenti provvisori richiesti. Di conseguenza, la sua domanda di provvedimenti provvisori deve essere respinta.

Sulle spese

64

Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è accolta e la Corte statuisce definitivamente sulla controversia, la Corte statuisce sulle spese.

65

Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 3, del suddetto regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso regolamento, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate.

66

Nel caso di specie, occorre decidere nel senso che ciascuna parte sopporterà le proprie spese sostenute dinanzi alla Corte nell’ambito del presente procedimento di impugnazione.

 

Per questi motivi, il vicepresidente della Corte così provvede:

 

1)

Il punto 1 del dispositivo dell’ordinanza del presidente del Tribunale dell’Unione europea dell’11 ottobre 2012, Électricité de France/Commissione (T-389/12 R), è annullato.

 

2)

La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

 

3)

La Électricité de France SA (EDF) e la Commissione europea sopportano ciascuna le proprie spese sostenute dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea nell’ambito della presente impugnazione.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

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