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Document 62012CO0324

    Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 21 marzo 2013.
    Novontech-Zala kft. contro Logicdata Electronic & Software Entwicklungs GmbH.
    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Handelsgericht Wien.
    Articolo 99 del regolamento di procedura — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 1896/2006 — Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento — Opposizione tardiva — Articolo 20 — Riesame in casi eccezionali — Assenza di circostanze “eccezionali”.
    Causa C‑324/12.

    Court reports – general

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2013:205

    ORDINANZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

    21 marzo 2013 ( *1 )

    «Articolo 99 del regolamento di procedura — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Regolamento (CE) n. 1896/2006 — Procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento — Opposizione tardiva — Articolo 20 — Riesame in casi eccezionali — Assenza di circostanze “eccezionali”»

    Nella causa C-324/12,

    avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dallo Handelsgericht Wien (Austria), con decisione dell’11 giugno 2012, pervenuta in cancelleria il 9 luglio 2012, nel procedimento

    Novontech-Zala kft.

    contro

    Logicdata Electronic & Software Entwicklungs GmbH,

    LA CORTE (Terza Sezione),

    composta dal sig. M. Ilešič (relatore), presidente di sezione, dai sigg. E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh, dalla sig.ra C. Toader e dal sig. C.G. Fernlund, giudici,

    avvocato generale: sig. N. Wahl

    cancelliere: sig. A. Calot Escobar

    vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa con ordinanza motivata, ai sensi dell’articolo 99 del regolamento di procedura della Corte,

    ha emesso la seguente

    Ordinanza

    1

    La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento (GU L 399, pag. 1).

    2

    Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Novontech-Zala kft. (in prosieguo: la «Novontech-Zala»), con sede sociale in Ungheria, e la Logicdata Electronic & Software Entwicklungs GmbH (in prosieguo: la «Logicdata»), la cui sede sociale è situata in Austria.

    Contesto normativo

    Il regolamento n. 1896/2006

    3

    Ai sensi del considerando 25 del regolamento n. 1896/2006:

    «Scaduto il termine per presentare opposizione, in alcuni casi eccezionali il convenuto dovrebbe avere il diritto di chiedere il riesame dell’ingiunzione di pagamento europea. Il riesame in casi eccezionali non significa che il convenuto debba avere una seconda possibilità di contestare il credito. Durante la procedura di riesame il merito della domanda non dovrebbe essere valutato al di là dei motivi risultanti dalle circostanze eccezionali invocate dal convenuto. Tra le altre circostanze eccezionali potrebbe figurare il caso in cui l’ingiunzione di pagamento europea sia fondata su informazioni false fornite nel modulo di domanda».

    4

    Il considerando 28 del regolamento recita:

    «Per calcolare i termini si dovrebbe applicare il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini [GU L 124, pag. 1]. Il convenuto dovrebbe essere informato di ciò e dovrebbe essere avvertito che si tiene conto dei giorni festivi dello Stato membro del giudice che rilascia l’ingiunzione di pagamento europea».

    5

    L’articolo 1, paragrafo 1, del medesimo regolamento così dispone:

    «Il presente regolamento intende:

    a)

    semplificare, accelerare e ridurre i costi dei procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati, istituendo un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento,

    (...)».

    6

    L’articolo 16, paragrafi 1-3, del regolamento n. 1896/2006 è redatto nei seguenti termini:

    «1.   Il convenuto può presentare opposizione all’ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice d’origine (...)

    2.   Il termine per l’invio dell’opposizione è di 30 giorni che decorrono dal momento in cui l’ingiunzione è stata notificata al convenuto.

    3.   Il convenuto indica nell’opposizione che contesta il credito senza essere tenuto a precisarne le ragioni».

    7

    L’articolo 20, paragrafi 1 e 2, del regolamento in parola prevede:

    «1.   Scaduto il termine di cui all’articolo 16, paragrafo 2, il convenuto ha il diritto di chiedere il riesame dell’ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice competente dello Stato membro di origine se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

    (...)

    b)

    il convenuto non ha avuto la possibilità di contestare il credito a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali per ragioni a lui non imputabili,

    purché in entrambi i casi agisca tempestivamente.

    2.   Scaduto il termine di cui all’articolo 16, paragrafo 2, il convenuto ha altresì il diritto di chiedere il riesame dell’ingiunzione di pagamento europea dinanzi al giudice competente dello Stato membro di origine se l’ingiunzione di pagamento risulta manifestamente emessa per errore, tenuto conto dei requisiti previsti dal presente regolamento, o a causa di circostanze eccezionali».

    Il regolamento n. 1182/71

    8

    Il regolamento n. 1182/71, al suo articolo 3, così dispone:

    «1.   (...)

    Se un periodo di tempo espresso in giorni (…) deve essere calcolato a partire dal momento in cui si verifica un evento o si compie un atto, il giorno nel corso del quale si verifica tale evento o si compie tale atto non è computato nel periodo.

    2.   Salve le disposizioni dei paragrafi 1 e 4:

    (...)

    b)

    un periodo di tempo espresso in giorni comincia a decorrere all’inizio della prima ora del primo giorno e termina con lo spirare dell’ultima ora dell’ultimo giorno del periodo;

    (...)

    3.   I periodi di tempo comprendono i giorni: festivi, le domeniche e i sabati, salvo che questi ne siano espressamente esclusi o che i periodi di tempo siano espressi in giorni lavorativi.

    4.   Se l’ultimo giorno del periodo di tempo espresso non in ore è un giorno festivo, una domenica o un sabato, il periodo di tempo termina con lo spirare dell’ultima ora del giorno lavorativo successivo.

    (...)».

    Procedimento principale e questioni pregiudiziali

    9

    Il 14 ottobre 2011 la Logicdata ha presentato dinanzi al Bezirksgericht für Handelssachen Wien (Tribunale circondariale in materia commerciale di Vienna) una domanda d’ingiunzione di pagamento europea nei confronti della Novontech-Zala, al fine di ottenere il pagamento di una somma di EUR 30586, relativa ad un prezzo di vendita non corrisposto da parte di tale società. Il 25 ottobre 2011, il suddetto giudice ha emesso un’ingiunzione di pagamento europea. Quest’ultima è stata notificata alla Novontech-Zala in data 13 dicembre 2011 a Zalaegerszeg (Ungheria).

    10

    La Novontech-Zala ha trasmesso la suddetta ingiunzione al proprio avvocato in Ungheria, il quale ha proposto opposizione il 13 gennaio 2012, ovvero dopo la scadenza del termine di opposizione di 30 giorni di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 1896/2006. Dal fascicolo messo a disposizione della Corte emerge che l’avvocato ha basato il suo calcolo del termine di cui trattasi sull’erronea ipotesi che l’ingiunzione di pagamento europea fosse stata notificata alla Novontech-Zala in data 14 dicembre 2011 e non 13 dicembre 2011, come era effettivamente il caso. Egli ha calcolato il suddetto termine ritenendo che scadesse il 13 gennaio 2012, mentre, in realtà, esso è scaduto il 12 gennaio 2012. Senza verificare presso il giudice che aveva emesso l’ingiunzione di pagamento europea la data in cui il termine di cui trattasi ha iniziato a decorrere, l’avvocato ha iscritto la data di scadenza del termine, calcolato erroneamente, nello scadenziario e pertanto ha proposto opposizione tardivamente.

    11

    Con ordinanza del 24 gennaio 2012, il Bezirksgericht für Handelssachen Wien ha respinto l’opposizione a causa del suo carattere tardivo.

    12

    L’8 febbraio 2012, la Novontech-Zala, ormai rappresentata da uno studio legale in Austria, ha contestato l’ordinanza di rigetto dell’opposizione chiedendo al Bezirksgericht für Handelssachen Wien, in particolare, di procedere al riesame dell’ingiunzione di pagamento a norma dell’articolo 20 del regolamento n. 1896/2006. Con ordinanza del 5 marzo 2012, tale giudice ha respinto la domanda di riesame.

    13

    La Novontech-Zala ha interposto appello avverso la predetta ordinanza di rigetto dinanzi al giudice del rinvio, facendo valere che la controversia dinanzi al giudice di primo grado non era stata oggetto di una valutazione giuridica corretta e che l’articolo 20 del regolamento n. 1896/2006 deve consentire al suddetto giudice di effettuare un riesame dell’ingiunzione di pagamento europea.

    14

    In tale contesto, lo Handelsgericht Wien ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

    «1)

    Se l’inosservanza del termine per presentare opposizione contro un’ingiunzione di pagamento europea da parte dell’avvocato designato rientri tra le ragioni imputabili al convenuto ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del [regolamento n. 1896/2006].

    2)

    Qualora il comportamento colposo dell’avvocato non integri ragioni imputabili al convenuto, se l’erronea trascrizione colposa, da parte dell’avvocato designato, della data di scadenza del termine per presentare opposizione contro l’ingiunzione di pagamento europea debba essere interpretata quale circostanza eccezionale a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento n. 1896/2006».

    Sulle questioni pregiudiziali

    15

    In forza dell’articolo 99 del suo regolamento di procedura, qualora la risposta ad una questione posta in via pregiudiziale non dia adito ad alcun dubbio ragionevole, la Corte può in qualsiasi momento, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, decidere di statuire con ordinanza motivata.

    16

    Con le sue due questioni, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’inosservanza del termine per proporre opposizione ad un’ingiunzione di pagamento europea, dovuta al comportamento colpevole del rappresentante del convenuto, possa giustificare un riesame di tale ingiunzione di pagamento, o per «circostanze eccezionali per ragioni non imputabili [al] [convenuto]» a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1896/2006, o a causa di «circostanze eccezionali» ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo.

    17

    La Novontech-Zala sostiene al riguardo che, qualora il rappresentante del convenuto non rispetti il termine per presentare opposizione ad un’ingiunzione di pagamento europea per il proprio comportamento colpevole, le condizioni richieste per il riesame dell’ingiunzione di pagamento europea sono soddisfatte in forza tanto dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1896/2006 quanto del paragrafo 2 di questo stesso articolo.

    18

    Per contro, la Logicdata, i governi austriaco, ellenico e portoghese nonché la Commissione europea ritengono che, in circostanze come quelli ricorrenti nel procedimento principale, le condizioni per un siffatto riesame dell’ingiunzione di pagamento europea non siano soddisfatte.

    19

    L’interpretazione esposta al punto precedente deve essere accolta.

    20

    Infatti, è evidente che circostanze come quelle ricorrenti nel procedimento principale, caratterizzate dall’erroneo computo e dall’erronea trascrizione del termine di opposizione da parte del rappresentante del convenuto, non sono «eccezionali» né ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1896/2006 né ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo.

    21

    Dall’articolo 20, paragrafi 1, lettera b), e 2, del regolamento n. 1896/2006 si evince senz’altro che è possibile procedere al riesame di un’ingiunzione di pagamento europea qualora l’inosservanza del termine di opposizione di 30 giorni derivi dalla sussistenza di circostanze eccezionali che abbiano impedito che tale opposizione venisse proposta entro il termine prescritto e le altre condizioni previste da tali disposizioni siano soddisfatte. Tuttavia, quando, come nel procedimento principale, il superamento del suddetto termine è dovuto ad una mancanza di diligenza del rappresentante del convenuto, una situazione siffatta, poiché avrebbe potuto essere facilmente evitata, non può configurare circostanze eccezionali ai sensi delle summenzionate disposizioni.

    22

    La possibilità di un riesame dell’ingiunzione di pagamento europea in circostanze come quelle ricorrenti nel procedimento principale conferirebbe al convenuto una seconda possibilità di opporsi al credito ai sensi del considerando 25 del regolamento n. 1896/2006.

    23

    Poiché non ricorre il presupposto relativo alle circostanze eccezionali, non è necessario esaminare la questione se ricorrano gli altri presupposti previsti dall’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1896/2006, segnatamente quelli relativi alla mancanza di ragioni imputabili al convenuto.

    24

    Infatti, come emerge dal tenore letterale dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1896/2006, affinché il convenuto sia legittimato a chiedere il riesame dell’ingiunzione di pagamento europea in virtù di tale disposizione, qualora non sussista un caso di forza maggiore, è necessario che siano soddisfatte tre condizioni cumulative, ossia, in primo luogo, la presenza di circostanze eccezionali che abbiano impedito al convenuto di contestare il credito entro il termine previsto a tal fine, in secondo luogo, la mancanza di ragioni imputabili al convenuto e, in terzo luogo, la condizione che quest’ultimo agisca tempestivamente. Il fatto che una di esse non sia soddisfatta osta a che il convenuto possa validamente sostenere che nel suo caso ricorrono i presupposti previsti da tale disposizione.

    25

    Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alle questioni poste dichiarando che l’inosservanza del termine per proporre opposizione ad un’ingiunzione di pagamento europea, dovuta al comportamento colpevole del rappresentante del convenuto, non giustifica un riesame di siffatta ingiunzione di pagamento, poiché una simile inosservanza non configura una circostanza eccezionale né ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1896/2006 né ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo.

    Sulle spese

    26

    Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

     

    Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

     

     

    L’inosservanza del termine per proporre opposizione ad un’ingiunzione di pagamento europea, dovuta al comportamento colpevole del rappresentante del convenuto, non giustifica un riesame di siffatta ingiunzione di pagamento, poiché una simile inosservanza non configura una circostanza eccezionale né ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento, né ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo.

     

    Firme


    ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

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