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Document 62012CO0261

    Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 17 gennaio 2013.
    Annunziata Del Prete contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale.
    Impugnazione – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) – Rischio di confusione – Notorietà – Segno figurativo “AJ AMICI JUNIOR” – Opposizione del titolare del marchio nazionale figurativo anteriore AJ ARMANI JEANS e del marchio nazionale denominativo anteriore ARMANI JUNIOR.
    Causa C‑261/12 P.

    Raccolta della Giurisprudenza 2013 -00000

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2013:26

    Parti
    Motivazione della sentenza
    Dispositivo

    Parti

    Nella causa C‑261/12 P,

    avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 23 maggio 2012,

    Annunziata Del Prete , residente in Napoli, rappresentata da R. Bocchini, avvocato,

    ricorrente,

    procedimento in cui le altre parti sono:

    Giorgio Armani SpA , con sede in Milano, rappresentata da M. Rapisardi, avvocato,

    ricorrente in primo grado,

    Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da P. Bullock e F. Mattina, in qualità di agenti,

    convenuto in primo grado,

    LA CORTE (Terza Sezione),

    composta dal sig. M. Ilešič (relatore), presidente di sezione, dai sigg. E. Jarašiūnas e A. Ó Caoimh, giudici,

    avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

    cancelliere: sig. A. Calot Escobar

    sentito l’avvocato generale,

    ha emesso la seguente

    Ordinanza

    Motivazione della sentenza

    1. Con la sua impugnazione, la sig.ra Del Prete chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 27 marzo 2012, Armani/UAMI – Del Prete (AJ AMICI JUNIOR) (T‑420/10; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui è stata annullata la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) dell’8 luglio 2010 (procedimento R 1360/2009-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Giorgio Armani SpA (in prosieguo: l’«Armani») e la ricorrente (in prosieguo: la «decisione controversa»).

    Contesto normativo

    2. Il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1), è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1), entrato in vigore il 13 aprile 2009. Nondimeno, la presente controversia continua ad essere disciplinata, tenuto conto dell’epoca dei fatti, dal regolamento n. 40/94, come modificato dal regolamento (CE) n. 1891/2006 del Consiglio, del 18 dicembre 2006 (GU L 386, pag. 14; in prosieguo: il «regolamento n. 40/94»).

    3. L’articolo 8 del regolamento n. 40/94 disponeva quanto segue:

    «1. In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se:

    (...)

    b) a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore.

    2. Per “marchio anteriore”, ai sensi del paragrafo 1, si intendono:

    a) i seguenti tipi di marchi la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario, tenuto eventualmente conto del diritto di priorità che per essi può essere invocato:

    i) marchi comunitari;

    ii) i marchi di impresa registrati in un Stato membro o per quanto riguarda il Belgio, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi presso il Bureau Benelux des marques;

    iii) marchi registrati in base ad accordi internazionali con effetto in uno Stato membro;

    iv) marchi oggetto di registrazione internazionale aventi efficacia nella Comunità;

    b) le domande di marchi di cui alla lettera a), fatta salva la loro registrazione;

    c) i marchi che, alla data di presentazione della domanda di registrazione del marchio comunitario, tenuto conto, ove occorra, del diritto di priorità invocato per la domanda di marchio comunitario, sono notoriamente conosciuti in uno Stato membro, ai sensi dell’articolo 6 bis della convenzione di Parigi.

    (…)

    5. In seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore ai sensi del paragrafo 2, la registrazione del marchio depositato è altresì esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore o se ne viene richiesta la registrazione per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio comunitario anteriore, quest’ultimo sia il marchio che gode di notorietà nella Comunità o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest’ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi».

    I fatti

    4. I fatti all’origine della controversia sono enunciati ai punti 1-15 della sentenza impugnata nei seguenti termini:

    «1 Il 27 settembre 2007 [la ricorrente] ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario all’[UAMI], ai sensi del [regolamento n. 40/94].

    2 Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno figurativo qui di seguito rappresentato:

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    3 I prodotti per cui è stata richiesta la registrazione appartengono alle classi 9, 25 e 35 dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione:

    – classe 9: “Apparecchi e strumenti ottici, lenti, montature, astucci, cordoncini e catenelle per occhiali; occhiali da sole e da vista; occhiali a molla; lenti a contatto ed ogni accessorio per occhiali compreso in questa classe”;

    – classe 25: “Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria”.

    – classe 35: “Pubblicità; gestione di affari commerciali, in particolare servizi di franchising”.

    4 La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata sul Bollettino dei marchi comunitari n. 9/2008, del 25 febbraio 2008

    5 Il 12 maggio 2008, [l’Armani] ha proposto opposizione, ai sensi dell’articolo 42 del regolamento n. 40/94 (…), contro la registrazione del marchio comunitario per i prodotti di cui al precedente punto 3.

    6 L’opposizione si basava sui seguenti diritti anteriori:

    – il marchio italiano figurativo, registrato il 10 ottobre 2003, con il numero 912114, in particolare per apparecchi e strumenti ottici rientranti nella classe 9 ai sensi dell’Accordo di Nizza, articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria rientranti nella classe 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza e servizi di pubblicità e di gestione di affari commerciali rientranti nella classe 35 ai sensi dell’Accordo di Nizza, qui di seguito riprodotto:

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    – il marchio italiano denominativo ARMANI JUNIOR registrato il 20 marzo 2006, con il numero 998554, in particolare per articoli di abbigliamento, scarpe e cappelleria rientranti nella classe 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza e servizi di pubblicità e di gestione di affari commerciali rientranti nella classe 35 ai sensi dell’Accordo di Nizza.

    7 Con decisione del 20 agosto 2009, la divisione di opposizione ha accolto integralmente l’opposizione. In data 12 novembre 2009, [la sig.ra Del Prete] ha proposto un ricorso presso l’UAMI avverso tale decisione ai sensi degli articoli 58-64 del regolamento n. 207/2009.

    8 Con [la decisione controversa], la seconda commissione di ricorso dell’UAMI ha accolto il ricorso annullando la decisione della divisione di opposizione e autorizzando la registrazione del marchio richiesto.

    9 La commissione di ricorso ha ritenuto che i prodotti contrassegnati dal marchio richiesto rientranti nelle classi 9 e 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza si rivolgano, nel territorio rilevante, ovvero l’Italia, al consumatore medio, ragionevolmente attento ed avveduto, il quale, nondimeno, è particolarmente attento per quanto riguarda gli articoli del settore della moda. I servizi rientranti nella classe 35 si dirigono ad un pubblico di professionisti attivi in vari settori commerciali e che prestano una particolare attenzione nell’acquisizione dei servizi in questione. La commissione di ricorso ha inoltre sottolineato che la conclusione della divisione di opposizione circa l’identità dei prodotti contrassegnati dai segni in conflitto non era stata contestata dalle parti.

    10 Quanto alla somiglianza dei segni in conflitto, la commissione di ricorso ha considerato che la sigla AJ rappresenta, per la sua posizione e le sue dimensioni, l’elemento dominante nel marchio richiesto senza tuttavia eclissare gli elementi “amici junior” all’interno del marchio richiesto. In tal senso, il consumatore percepirà i termini “amici junior” e “armani jeans”, termini questi ultimi che occupano una posizione di pari importanza rispetto alla sigla AJ nel marchio figurativo anteriore, come indicativi dell’origine commerciale dei prodotti e dei servizi contrassegnati dai segni in conflitto. Tenuto conto anche delle altre differenze relative alla rappresentazione dei segni in conflitto, la commissione di ricorso ha concluso che questi ultimi presentano una debole somiglianza visiva.

    11 In ordine al raffronto tra i segni in conflitto dal punto di vista fonetico, la commissione di ricorso ha ritenuto che i medesimi avessero in comune solo la sigla AJ, mentre le restanti sillabe sarebbero distinte, nonostante qualche suono vocalico e consonantico comune. Ne deriverebbe una somiglianza fonetica limitata.

    12 In ordine al raffronto tra i segni in conflitto dal punto di vista concettuale, la commissione di ricorso ha rilevato che le diciture per esteso cui si riferiscono le sigle AJ evocano concetti del tutto distinti, soprattutto con riferimento ai prodotti della classe 35, per i quali i termini “jeans” e “junior” non hanno carattere evocativo.

    13 Sulla base di tali considerazioni, la commissione di ricorso ha concluso che le differenze visive, fonetiche e concettuali tra i segni in conflitto sono tali da prevalere sulle somiglianze visive e fonetiche dovute alla sigla AJ che i marchi in questione hanno in comune. Pertanto, dalle differenze che caratterizzano i marchi in conflitto consegue che il consumatore di riferimento, che presta una particolare attenzione nell’acquisto dei prodotti o servizi citati supra al punto 3, non sarà indotto a ritenere che detti prodotti e servizi provengano dalla medesima impresa o da imprese economicamente collegate. Tale valutazione non è rimessa in discussione, secondo la commissione di ricorso, dal fatto che i prodotti ed i servizi contrassegnati dai segni in conflitto siano identici.

    14 Tali conclusioni si giustificherebbero ancor più con riferimento al marchio ARMANI JUNIOR, che presenterebbe ancor meno punti in comune con il marchio richiesto.

    15 Quanto all’elevato carattere distintivo risultante dalla notorietà dei marchi anteriori, la commissione di ricorso ha osservato che la notorietà di cui trattasi sarebbe legata al nome Armani, il principale elemento di differenziazione visiva, fonetica e concettuale tra i segni in conflitto. Inoltre, poiché l’opposizione era fondata esclusivamente sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, la commissione di ricorso non potrebbe esaminare se fossero soddisfatte le condizioni di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del medesimo regolamento».

    Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

    5. Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 settembre 2010, l’Armani ha proposto un ricorso volto all’annullamento della decisione controversa.

    6. A sostegno del ricorso l’Armani ha dedotto un unico motivo, attinente alla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94. Essa riteneva che la sigla AJ fosse visivamente dominante all’interno del marchio di cui è chiesta la registrazione, e che i termini «amici» e «junior» non vi aggiungessero alcun elemento distintivo. L’Armani ha affermato, inoltre, che la ricorrente, con la sua domanda di registrazione, tentava di trarre indebitamente vantaggio dalla notorietà dei marchi Armani e che tale notorietà avrebbe aumentato il rischio di confusione tra i segni in questione.

    7. Con la sentenza impugnata il Tribunale ha annullato la decisione controversa.

    8. Dopo aver ricordato, ai punti 21-23 della sentenza impugnata, la giurisprudenza in materia di rischio di confusione di un marchio richiesto con un marchio anteriore, il Tribunale ha effettuato il raffronto tra i segni in questione.

    9. Il Tribunale ha esaminato, anzitutto, la somiglianza tra i segni in questione dal punto di vista visivo. In proposito, il Tribunale, ai punti 28 e 29 della sentenza impugnata, si è pronunciato nei seguenti termini:

    «28 Nella fattispecie, come rilevato dalla commissione di ricorso (…), la sigla AJ occupa una posizione dominante dal punto di vista visivo nel marchio richiesto, mentre, contrariamente a quanto fatto valere [dall’Armani], i termini “amici junior” non sono trascurabili nell’ambito di quest’ultimo. Inoltre, la sigla AJ occupa, dal punto di vista visivo, a causa delle dimensioni dei suoi caratteri nell’ambito del marchio anteriore, un posto importante almeno quanto quello dei termini “armani jeans”. Tale valutazione non è inficiata dalla circostanza che la sigla in questione sia rappresentata con caratteri di stampa ordinari, poiché i termini “armani jeans” sono rappresentati nello stesso modo. Inoltre, la stilizzazione della sigla AJ nell’ambito del marchio richiesto è prossima a quella utilizzata per la sigla AJ nell’ambito del marchio figurativo anteriore. Per giunta, nelle due rappresentazioni la parte sinistra della lettera maiuscola “A” è più sottile della parte destra e detta lettera poggia su una “base” formata da due trattini.

    29 Si deve aggiungere che l’esistenza di una somiglianza tra due marchi non presuppone che la componente comune agli stessi costituisca l’elemento dominante nell’impressione globale prodotta dal marchio richiesto. A questo proposito è sufficiente che tale componente comune non sia trascurabile (sentenza della Corte del 2 settembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/UAMI, C‑254/09 P, Racc. pag. I‑7989, punto 56), il che sicuramente si verifica nel caso della sigla AJ nell’ambito del marchio richiesto e del marchio figurativo anteriore. Pertanto, tenuto conto delle dimensioni della sigla AJ nel marchio richiesto e del peso inferiore ma non trascurabile dei termini “amici junior”, occorre concludere, contrariamente a quanto considerato dalla commissione di ricorso e da quanto fa valere l’UAMI, che i due segni presentano una somiglianza visiva media e non una somiglianza debole».

    10. Per quanto riguarda, in secondo luogo, la somiglianza fonetica dei segni in questione, il Tribunale ha confermato, al punto 30 della sentenza impugnata, la conclusione della commissione di ricorso quanto all’esistenza di una somiglianza fonetica, seppur debole, tra i segni in conflitto.

    11. In terzo luogo, quanto al raffronto dei segni in questione sul piano concettuale, il Tribunale ha solo constatato, al punto 31 della sentenza impugnata, che l’Armani non aveva contestato la conclusione della commissione di ricorso quanto all’assenza di somiglianza tra i segni in questione su tale piano.

    12. Il Tribunale ha poi effettuato la valutazione globale del rischio di confusione nei seguenti termini:

    «32 Quanto alla valutazione globale del rischio di confusione, occorre rilevare che, come risulta dal punto 33 della decisione [controversa], [l’Armani] ha invocato dinanzi alla commissione di ricorso la notorietà dei “marchi ARMANI”, di cui farebbero parte i marchi anteriori. Tale argomento viene parimenti dedotto [dall’Armani] dinanzi al Tribunale sia nell’ambito della valutazione della somiglianza visiva sia nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione.

    33 A tale riguardo occorre rilevare che la notorietà di un marchio è un elemento che dev’essere preso in considerazione per valutare se la somiglianza tra i segni o tra i prodotti e servizi sia sufficiente per provocare un rischio di confusione [sentenza del Tribunale del 27 ottobre 2005, Éditions Albert René/UAMI – Orange (MOBILIX), T‑336/03, Racc. pag. II‑4667, punto 84]. Invero, la notorietà di un marchio anteriore può contribuire al suo elevato carattere distintivo e può pertanto aumentare il rischio di confusione tra il marchio medesimo ed un marchio di cui si richieda la registrazione [v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 4 novembre 2003, Díaz/UAMI – Granjas Castelló (CASTILLO), T‑85/02, Racc. pag. II‑4835, punto 44].

    34 Come risulta dal punto 33 della decisione [controversa], la commissione di ricorso ha ritenuto, pur dichiarando di non aver esaminato il materiale probatorio presentato [dall’Armani] a tal proposito, che l’elevato carattere distintivo dei marchi anteriori invocati a sostegno dell’opposizione sia legato all’elemento “armani”, che costituisce il principale elemento di differenziazione visiva, fonetica e concettuale dei marchi in conflitto. Tuttavia, la commissione di ricorso non ha esposto su quale fondamento sia potuta giungere a tale conclusione. Orbene, una tale esposizione era tanto più essenziale in quanto, come risulta dal medesimo punto della decisione [controversa], [l’Armani] ha fatto valere la notorietà dei marchi invocati a sostegno dell’opposizione nel loro insieme e non in quanto contengono il termine “armani”».

    13. Sulla scorta di quanto precede, il Tribunale ha dichiarato, al punto 35 della sentenza impugnata, che la decisione controversa doveva essere annullata. Il Tribunale ha considerato, tuttavia, al punto 36 della sentenza impugnata, quanto alle domande dell’Armani vertenti sull’accoglimento dell’opposizione e sul rigetto della domanda di registrazione di marchio comunitario, che lo stato degli atti non consentiva la decisione della causa in quanto la commissione di ricorso non aveva esaminato il materiale probatorio presentato dall’Armani a sostegno del suo argomento relativo alla notorietà dei marchi anteriori invocati a sostegno dell’opposizione.

    Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

    14. Con il suo ricorso, la ricorrente chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata, di confermare la decisione controversa e di condannare l’Armani e l’UAMI alle spese.

    15. L’Armani chiede alla Corte:

    – di respingere l’impugnazione;

    – di accogliere l’opposizione;

    – di respingere la domanda di registrazione di marchio comunitario;

    – di ordinare all’UAMI di rifiutare la registrazione di marchio comunitario, e

    – di condannare la ricorrente e l’UAMI alle spese.

    16. L’UAMI chiede il rigetto dell’impugnazione e la condanna della ricorrente alle spese.

    Sull’impugnazione

    17. Ai sensi dell’articolo 181 del suo regolamento di procedura, la Corte, quando l’impugnazione è in tutto o in parte manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, può, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, decidere di respingerla in qualsiasi momento, totalmente o parzialmente, con ordinanza motivata, e ciò senza aprire la fase orale.

    18. A sostegno dell’impugnazione la ricorrente deduce due motivi. Il primo motivo concerne una violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94. Con il suo secondo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver esaminato le condizioni di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, di detto regolamento e, segnatamente, la questione della notorietà dei marchi anteriori, laddove tale disposizione non era stata fatta valere dall’Armani a sostegno della sua opposizione.

    Sul primo motivo

    Argomenti delle parti

    19. Con il suo primo motivo, la ricorrente contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto nell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 considerando, al punto 29 della sentenza impugnata, che i segni di cui trattasi presentavano una somiglianza visiva media e non debole come aveva ritenuto la commissione di ricorso.

    20. Il Tribunale avrebbe così attribuito un’importanza eccessiva all’elemento «AJ», comune a detti segni, mentre tale elemento era privo di qualsiasi carattere distintivo ed esistono numerose differenze tra la grafia di tale elemento nel marchio AJ ARMANI JEANS e quella del marchio di cui è chiesta la registrazione.

    21. Poiché gli elementi «jeans» e «junior» sono del pari privi di qualsiasi carattere distintivo, la ricorrente sostiene che gli elementi dominanti nei segni di cui trattasi sono l’elemento «armani», per quanto riguarda i marchi nazionali anteriori AJ ARMANI JEANS e ARMANI JUNIOR, e l’elemento «amici», per quanto riguarda il marchio comunitario di cui è richiesta la registrazione, AJ AMICI JUNIOR. Considerate le differenze tra detti elementi dominanti, il Tribunale avrebbe dovuto trarre la conclusione che i segni in questione non erano simili sul piano visivo.

    22. La ricorrente invoca, a sostegno di tale argomentazione, la citata sentenza Calvin Klein Trademark Trust/UAMI nonché la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 5 luglio 2006 (procedimento R 1371/2005­‑2), EJ EMPORIO JUNIOR/AJ, che essa ritiene trasponibili ai fatti del presente procedimento.

    23. L’Armani ritiene invece che il Tribunale abbia correttamente applicato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94 nella fattispecie. Esso avrebbe pertanto giustamente concluso che i segni in questione erano mediamente simili sul piano visivo, e che detta somiglianza avrebbe generato un rischio di confusione per il pubblico pertinente.

    24. L’UAMI sostiene, dal canto suo, che il primo motivo della ricorrente è manifestamente irricevibile. Infatti, con tale motivo la ricorrente intenderebbe rimettere in discussione la valutazione effettuata dal Tribunale sulle somiglianze esistenti tra i marchi in conflitto. Orbene, l’analisi effettuata a tal proposito dal medesimo è di natura fattuale e non costituisce quindi, salvo il caso di snaturamento, una questione di diritto soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione.

    Giudizio della Corte

    25. Per quanto riguarda il primo motivo, relativo all’analisi svolta dal Tribunale in merito alla somiglianza dei segni in questione sul piano visivo, occorre constatare che l’impugnazione mira, in realtà, ad ottenere che la Corte sostituisca la propria valutazione dei fatti a quella del Tribunale.

    26. Infatti, le valutazioni effettuate dal Tribunale, figuranti ai punti 28‑29 della sentenza impugnata e vertenti sul peso rispettivo degli elementi «AJ», «armani jeans» e «amici junior» nei segni in questione, costituiscono valutazioni di fatto.

    27. Orbene, conformemente agli articoli 256, paragrafo 1, secondo comma, TFUE e 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto. Il Tribunale è, dunque, competente in via esclusiva ad accertare e valutare i fatti pertinenti, nonché a valutare gli elementi di prova. La valutazione di tali fatti e di tali elementi di prova non costituisce quindi, salvo il caso di loro snaturamento, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione (v., segnatamente, sentenze del 3 settembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C‑498/07 P, Racc. pag. I‑7371, punto 78, nonché Calvin Klein Trademark Trust/UAMI, citata, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata).

    28. Poiché la ricorrente non ha invocato alcuno snaturamento dei fatti e degli elementi di prova sottoposti al Tribunale, occorre respingere il primo motivo in quanto manifestamente irricevibile.

    Sul secondo motivo

    Argomenti delle parti

    29. Con il suo secondo motivo, la ricorrente fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di dirit to dichiarando, al punto 34 della sentenza impugnata, che la commissione di ricorso avrebbe dovuto esporre le ragioni per cui la notorietà dei marchi anteriori invocati a sostegno dell’opposizione era legata esclusivamente all’elemento «armani», e non ai marchi considerati nel loro insieme.

    30. Secondo la ricorrente, il Tribunale non poteva tener conto della notorietà dei marchi anteriori dell’Armani, in quanto il ricorso dell’Armani era fondato esclusivamente sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94, mentre l’articolo 8, paragrafo 5, di detto regolamento non era stato fatto valere.

    31. La ricorrente sostiene del resto che, anche se la notorietà dei marchi dell’Armani dovesse essere presa in considerazione, tale circostanza avrebbe solo la conseguenza di sottolineare le differenze tra il segno di cui è chiesta la registrazione e i marchi anteriori dell’Armani, in quanto i termini «amici» e «armani» non inducevano in confusione il pubblico pertinente. La ricorrente invoca, a sostegno di detta conclusione, la sentenza del Tribunale del 14 ottobre 2009, Ferrero/UAMI – Tirol Milch (TiMi KiNDERJOGHURT) (T‑140/08, Racc. pag. II‑3941), in cui il Tribunale avrebbe concluso che la notorietà del marchio anteriore non può rimettere in discussione l’assenza di somiglianza tra i marchi.

    32. L’Armani sostiene che il secondo motivo della ricorrente si basa su una lettura erronea della sentenza impugnata. Infatti, l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94 non poteva affatto essere invocato nella fattispecie in quanto i prodotti contrassegnati dai marchi anteriori e quelli cui si riferisce il marchio di cui è chiesta la registrazione sono identici. Cionondimeno la notorietà dei marchi anteriori dell’Armani poteva essere presa in considerazione, nell’ambito dell’articolo 8, paragrafo 1), lettera d), di detto regolamento, in sede di valutazione dell’esistenza di un rischio di confusione.

    33. L’UAMI ritiene anch’esso che tale secondo motivo sia infondato. Tanto la decisione controversa quanto la sentenza impugnata sono basate non già sull’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94, ma unicamente sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del medesimo. La ricorrente confonderebbe pertanto la nozione di notorietà rilevante ai fini della valutazione del rischio di confusione con la nozione di «notorietà» ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 5, di detto regolamento.

    34. L’UAMI precisa, inoltre, che il Tribunale non ha effettuato alcuna valutazione in merito alla notorietà dei marchi anteriori, ma ha solo constatato che la commissione di ricorso non aveva esaminato la documentazione fornita dall’Armani relativa alla notorietà dei marchi anteriori e non aveva debitamente spiegato in che senso detta notorietà fosse esclusivamente legata all’elemento «armani».

    Giudizio della Corte

    35. Nella fattispecie occorre constatare che l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 40/94 non è stata chiesta dall’Armani dinanzi al Tribunale e che quest’ultimo non ha, pertanto, esaminato l’eventuale violazione di tale norma. L’opposizione dell’Armani era fondata, infatti, esclusivamente sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94, disposizione invocata dall’Armani sia dinanzi alla commissione di ricorso sia dinanzi al Tribunale. Quando il Tribunale ha esaminato se la commissione di ricorso avesse correttamente preso in considerazione la notorietà o la rinomanza dei marchi anteriori dell’Armani, tale esame è stato effettuato unicamente con riferimento all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento, al fine di verificare l’esistenza di un rischio di confusione per il pubblico pertinente.

    36. A tal proposito occorre rilevare che, secondo una giurisprudenza costante, l’esistenza di un rischio di confusione per il pubblico dev’essere valutata globalmente tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie (v. sentenze del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker, C‑334/05 P, Racc. pag. I‑4529, punto 34, nonché del 16 giugno 2011, Union Investment Privatfonds/UniCredito Italiano, C‑317/10 P, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 45 e la giurisprudenza ivi citata). La Corte ha anche affermato che il rischio di confusione è tanto più elevato quanto più elevato è il carattere distintivo del marchio anteriore, di modo che i marchi che hanno un carattere distintivo elevato, vuoi intrinsecamente, vuoi in ragione della loro notorietà sul mercato, godono di una protezione più ampia rispetto ai marchi il cui carattere distintivo è inferiore (v., segnatamente, sentenza del 22 giugno 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Racc. pag. I‑3819, punto 20).

    37. La notorietà o la rinomanza di un marchio anteriore possono, di conseguenza, essere pertinenti ai fini della valutazione dell’esistenza di un rischio di confusione nell’ambito dell’impedimento relativo alla registrazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94. Poiché l’Armani ha invocato la notorietà e la rinomanza dei suoi marchi dinanzi alla commissione di ricorso, e ha anche presentato materiale probatorio a tal riguardo, il Tribunale non ha commesso un errore di diritto considerando, al punto 34 della sentenza impugnata, che la commissione di ricorso avrebbe dovuto esporre i motivi per cui era giunta alla conclusione che il carattere distintivo elevato dei marchi anteriori invocati a sostegno dell’opposizione era legato esclusivamente all’elemento «armani», mentre l’Armani aveva fatto valere la notorietà e la rinomanza di detti marchi nel loro insieme.

    38. Occorre del resto precisare che detta conclusione non è rimessa in discussione dalla giurisprudenza della Corte secondo cui, in assenza di qualsiasi somiglianza tra il marchio anteriore e il marchio richiesto, la notorietà o la rinomanza del marchio anteriore, l’identità o la somiglianza dei prodotti o servizi considerati non sono sufficienti per constatare il rischio di confusione tra i marchi in conflitto (sentenza Calvin Klein Trademark Trust/UAMI, cit., punto 53), in quanto il Tribunale, ai punti 29 e 31 della sentenza impugnata, ha constatato che i segni in questione presentavano una somiglianza visiva media nonché una seppur lieve somiglianza fonetica.

    39. Ne consegue che il secondo motivo della ricorrente deve essere respinto in quanto manifestamente infondato.

    40. Tenuto conto di quanto precede, la presente impugnazione deve essere respinta in quanto in parte irricevibile e in parte infondata.

    Sulle spese

    41. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, dello stesso regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’Armani e l’UAMI ne hanno fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.

    Dispositivo

    Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) così provvede:

    1) L’impugnazione è respinta.

    2) La sig.ra Annunziata Del Prete è condannata alle spese.

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