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Document 62012CO0168
Order of the President of the Court of 25 October 2012. # Samir Hassan v Council of the European Union. # Appeal - Application for interim measures. # Case C-168/12 P(R).
Ordinanza del presidente della Corte del 25 ottobre 2012.
Samir Hassan contro Consiglio dell'Unione europea.
Impugnazione - Procedimento sommario.
Causa C-168/12 P(R).
Ordinanza del presidente della Corte del 25 ottobre 2012.
Samir Hassan contro Consiglio dell'Unione europea.
Impugnazione - Procedimento sommario.
Causa C-168/12 P(R).
Raccolta della Giurisprudenza 2012 -00000
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2012:674
Ordinanza del presidente della Corte del 25 ottobre 2012 –
Hassan / Consiglio
(causa C-168/12 P(R))
«Impugnazione – Procedimento sommario – Misure restrittive nei confronti della Siria – Congelamento di capitali e di risorse economiche –Domanda di sospensione dell’esecuzione e di provvedimenti provvisori – Insussistenza dell’urgenza»
1. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – «Fumus boni iuris» – Urgenza – Danno grave ed irreparabile – Carattere cumulativo – Bilanciamento di tutti gli interessi in gioco – Ordine di esame e modalità di verifica – Potere discrezionale del giudice dei procedimenti sommari (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 83, § 2; regolamento di procedura del Tribunale, art. 104, § 2) (v. punti 22-25)
2. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Onere della prova – Danno provocato da misure aventi ad oggetto il congelamento di capitali e di risorse economiche – Elementi idonei a dimostrare tale danno (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE) (v. punti 27, 28, 33, 38-40, 60)
3. Procedimento sommario – Sospensione dell’esecuzione – Provvedimenti provvisori – Presupposti per la concessione – Danno grave ed irreparabile – Irreparabilità del danno – Valutazione sulla sola base dell’incertezza in ordine alla rifusione di un danno pecuniario nell’ambito di un eventuale ricorso per risarcimento danni – Inammissibilità (Artt. 278 TFUE e 279 TFUE; regolamento di procedura della Corte, art. 83, § 2) (v. punti 77-81)
Oggetto
Impugnazione proposta contro l’ordinanza del presidente del Tribunale del 17 febbraio 2012, causa T-572/11 R, Hassan/Consiglio, che ha respinto la domanda di provvedimento provvisori, in particolare la domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione di esecuzione 2011/515/PESC del Consiglio, del 23 agosto 2011, che attua la decisione 2011/273/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 218, pag. 20), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 843/2011 del Consiglio, del 23 agosto 2011, che attua il regolamento (UE) n. 442/2011 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 218, pag. 1), nella parte in cui tali testi riguardano il ricorrente. |
Dispositivo
1) |
L’impugnazione è respinta. |
2) |
Il sig. Hassan è condannato alle spese. |