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Document 62012CN0615

Causa C-615/12 P: Impugnazione proposta il 24 dicembre 2012 dalla Arbos, Gesellschaft für Musik und Theater avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 25 ottobre 2012 , causa T-161/06, Arbos, Gesellschaft für Musik und Theater/Commissione europea

GU C 63 del 2.3.2013, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 63/13


Impugnazione proposta il 24 dicembre 2012 dalla Arbos, Gesellschaft für Musik und Theater avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 25 ottobre 2012, causa T-161/06, Arbos, Gesellschaft für Musik und Theater/Commissione europea

(Causa C-615/12 P)

2013/C 63/21

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Arbos, Gesellschaft für Musik und Theater (rappresentante: avv. H. Karl)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare in toto la sentenza del Tribunale del 25 ottobre 2012, causa T-161/06, e pronunciarsi nel merito;

in subordine: rinviare la causa al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente fonda la sua impugnazione sulla violazione di norme procedurali, a causa della cui illegittima applicazione il ricorso sarebbe stato respinto in quanto irricevibile, con conseguente lesione degli interessi della ricorrente, nonché sulla violazione del diritto dell'Unione da parte del Tribunale.

Nella sua sentenza il Tribunale avrebbe respinto il ricorso in quanto irricevibile, poiché esso non sarebbe stato sufficientemente motivato tenuto conto del fondamento normativo e quindi non sarebbe stato conforme ai requisiti di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura. Ciò non corrisponderebbe alle risultanze degli atti di causa. Le condizioni di cui all'articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura sarebbero sarebbero state applicate in modo arbitrario e contrario allo scopo della norma.

Inoltre il Tribunale non avrebbe affatto preso in considerazione le ulteriori argomentazioni contenute nella replica della ricorrente, così come gli argomenti contenuti nella sua presa di posizione sulla eccezione di irricevibilità, nell'ambito della questione relativa alla fondatezza ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 1, lettera c), oppure li avrebbe presi in considerazione soltanto allo scopo di argomentare il difetto e così avrebbe respinto in quanto irricevibile il ricorso in violazione delle norme procedurali e senza tenere in nessuna considerazione tutti gli argomenti.

Con la sua decisione di respingere il ricorso in quanto irricevibile, il Tribunale avrebbe preso una decisione che, in tale forma, avrebbe potuto essere presa ed essere impugnata già nell'anno 2007, e con ciò ha violato qualunque principio di prevedibilità, trasparenza e efficienza nel procedimento. Di conseguenza il procedimento dinanzi ad esso svoltosi non sarebbe stato né equo né equilibrato.


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