Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012CN0560

Causa C-560/12 P: Impugnazione proposta il 5 dicembre 2012 da Wam Industriale SpA avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 27 settembre 2012 , causa T-303/10, Wam Industriale/Commissione

GU C 63 del 2.3.2013, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 63/8


Impugnazione proposta il 5 dicembre 2012 da Wam Industriale SpA avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) 27 settembre 2012, causa T-303/10, Wam Industriale/Commissione

(Causa C-560/12 P)

2013/C 63/15

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Wam Industriale SpA (rappresentanti: E. Giuliani e R. Bertoni, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

Annullare la sentenza del Tribunale di primo grado emessa in data 27 settembre 2012, notificata in data 1o ottobre 2012, nella causa T-303/10 avente ad oggetto domanda di annullamento della decisione 2011/134/UE della Commissione Europea del 24 marzo 2010, relativa all’aiuto di stato C4/03 (ex NN 102/02) al quale l’Italia ha dato esecuzione in favore di Wam SpA (GU 2011, L 57, pag. 29)

Annullare per i motivi esposti la citata decisione della Commissione europea 2011/134/UE accertando e dichiarando che gli aiuti di cui al Contratto del 1995 ed al Contratto del 2000 sono compatibili con il mercato comune.

Condannare la Commissione europea al rimborso delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

Violazione degli articoli 107, par. 1, e 266 TFUE, errore manifesto di valutazione, e difetto di motivazione in violazione dell’articolo 296 TFUE, in quanto la Commissione Europea non si sarebbe conformata alle sentenze del Tribunale di primo grado e della Corte che annullavano la decisione della Commissione europea de 19 maggio 2004, avendo emesso una nuova decisione, riguardante gli stessi aiuti di Stato, nonostante l’annullamento della precedente decisione non riguardasse vizi di forma o di procedimento.

Violazione degli articoli 107, par. 1, e 108, par. 1, TFUE nonché dell’articolo 1, lett. B, del regolamento (CE) n. 659/1999 (1) e dell’articolo 296 TFUE, per aver ritenuto che i pretesi aiuti di Stato ricadessero nell’ambito di applicazione dell’articolo 108 TFUE, benché si trattasse di aiuti finalizzati alla penetrazione commerciale in mercati extra UE; per non aver considerato che i pretesi aiuti di Stato in questione fossero stati erogati in base alla legge italiana 29 luglio 1981, n. 394, notificata alla Commissione europea, anche se non in via preventiva ex articolo 108, par. 3; per non aver considerato gli aiuti in questione come implicitamente approvati ai sensi dell’articolo 2, par. 2, e articolo 4 par. 5 del regolamento (CE) 659/1999.

Violazione degli articoli 107, par. 3, e 108, par. 1, TFUE nonché violazione dei regolamenti (CE) 800/2008 (2), 1998/2006 (3), 69/2001 (4), 70/2001 (5), e difetto di motivazione in violazione dell’articolo 296 TFUE, per non aver considerato gli aiuti in questione applicazioni di un regime generale; per non aver qualificato gli aiuti in questione come aiuti compatibili ai sensi dell’articolo 107, par. 3, lett. c) TFUE, in quanto, promuovendo l’internazionalizzazione delle imprese avrebbero promosso lo sviluppo delle imprese comunitarie; per aver considerato gli aiuti come aiuti all’esportazione o aiuti ad attività connesse alle esportazioni, e non, invece, aiuti finalizzati a promuovere la penetrazione commerciale in paesi extra UE e per non aver inquadrato detti aiuti sotto la soglia di esenzione prevista dai regolamenti de minimis.

Violazione dell’articolo 107, par. 1, TFUE per errata quantificazione dell’equivalente sovvenzione.

Violazione dell’articolo 14 del regolamento (CE) 659/1999 nonché del principio di legittimo affidamento e del principio di proporzionalità, per avere imposto un ordine di recupero, quando si trattava di aiuti riconducibili al regime generale del 1981, conosciuto dalla Commissione e che nessuna Autorità europea aveva dichiarato illegittima.

Violazione dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, del regolamento (CE) 659/1999 nonché del principio di buona amministrazione e dei diritti di difesa per non aver espletato un supplemento di istruttoria, al fine di superare le carenze rilevate dal Giudice comunitario e per non aver promosso con la Wam e con le Autorità italiane il necessario contraddittorio.

Violazione dei principi di buona amministrazione, di diligenza e di sollecitudine, in quanto la presente controversia sarebbe durata per ben 17 anni a partire dalla concessione del primo aiuto.


(1)  GU L 83, pag. 1.

(2)  GU L 214, pag. 3.

(3)  GU L 379, pag. 5.

(4)  GU L 10, pag. 30.

(5)  GU L 10, pag. 33.


Top