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Document 62012CN0545

    Causa C-545/12: Ricorso proposto il 27 novembre 2012 — Commissione europea/Repubblica di Cipro

    GU C 32 del 2.2.2013, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    2.2.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 32/8


    Ricorso proposto il 27 novembre 2012 — Commissione europea/Repubblica di Cipro

    (Causa C-545/12)

    2013/C 32/11

    Lingua processuale: il greco

    Parti

    Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Hetsch, J. Hottiaux e M. Konstantinidis, agenti)

    Convenuta: Repubblica di Cipro

    Conclusioni della ricorrente

    dichiarare che la Repubblica di Cipro, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida (Rifusione) (GU L 403 del 30.12.2006, pag. 18) e, in ogni caso, non avendo comunicato tutte le disposizioni di cui trattasi alla Commissione, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 16 della direttiva medesima;

    irrogare alla Repubblica di Cipro, ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, il versamento di una penalità pari a un importo giornaliero di EUR 6 504,96, calcolata a decorrere dal giorno della pubblicazione della sentenza della Corte;

    condannare Repubblica di Cipro alle spese.

    Motivi e principali argomenti

    L’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2006/126/CE impone agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 19 gennaio 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle nuove disposizioni introdotte dalla direttiva di cui trattasi, che essa elenca.

    La Repubblica di Cipro non ha pienamente trasposto nel proprio ordinamento interno le disposizioni della direttiva. Segnatamente, la Commissione rileva che, al momento del deposito del ricorso, la Repubblica di Cipro non aveva trasposto nel proprio ordinamento interno gli articoli 1, paragrafo 1, 3, 7, paragrafo 1, paragrafo 3 e paragrafo 5, 10, 15, nonché l’allegato I, punto 2, l’allegato II, punto 5.2 e gli allegati IV, V e VI della direttiva.

    Pertanto, la Commissione ritiene che la Repubblica di Cipro sia venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE.


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