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Document 62012CN0543

Causa C-543/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Repubblica slovacca) il 28 novembre 2012 — Michal Zeman/Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline

GU C 63 del 2.3.2013, p. 8–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 63/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Najvyšší súd Slovenskej republiky (Repubblica slovacca) il 28 novembre 2012 — Michal Zeman/Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline

(Causa C-543/12)

2013/C 63/14

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Najvyšší súd Slovenskej republiky

Parti

Ricorrente: Michal Zeman

Convenuto: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 1, paragrafo 4 [della direttiva del Consiglio 91/477/CEE (1), in prosieguo: la «Direttiva»] in combinato disposto con l’articolo 3 della Direttiva e con gli articoli 45, paragrafo 1, e 52, paragrafo 1, della Carta [dei diritti fondamentali dell’Unione europea], debba essere interpretato nel senso che

a)

non consente a uno Stato membro di adottare una disposizione normativa che non permetta il rilascio di una carta europea d’arma da fuoco, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, della Direttiva, al titolare di una licenza di porto d’armi (di una corrispondente autorizzazione alla detenzione di armi), rilasciata per finalità diverse dalle finalità sportive o venatorie, e che gli permette, altrimenti, la detenzione (nonché il porto) di un arma da fuoco, per la quale chiede il rilascio di detta carta europea d’arma da fuoco,

e ciò nonostante il fatto che:

b)

la disposizione normativa di detto Stato membro (d’origine) consenta a tale titolare, anche senza carta europea d’arma da fuoco, di portare detta arma da fuoco fuori dal suo territorio nel territorio di un altro Stato membro previo il solo adempimento degli obblighi di comunicazione, e al contempo la posizione di detto titolare non cambierebbe in nulla, rispetto a detto Stato membro di origine, nemmeno in caso di rilascio della carta europea d’arma da fuoco (vale a dire, tale titolare dovrebbe soltanto adempiere il medesimo obbligo di comunicazione).

2)

In caso di risposta affermativa alla prima questione, qualora una disposizione normativa di uno Stato membro non consenta di rilasciare a detto titolare la carta europea d’arma da fuoco, se l’articolo 1, paragrafo 4, della Direttiva abbia efficacia diretta, nel senso che lo Stato membro, in base a questa disposizione, è obbligato a rilasciare a detto titolare la carta europea d’arma da fuoco.

3)

In caso di risposta negativa alla prima questione o in caso di risposta negativa alla seconda questione, se l’organo competente sia obbligato a interpretare la disposizione normativa dello Stato membro, la quale:

a)

non impedisce espressamente a detto titolare di ottenere la carta europea d’arma da fuoco, tuttavia

b)

disciplina il procedimento per il rilascio della carta europea d’arma da fuoco soltanto al titolare di una licenza di porto d’armi (di una corrispondente autorizzazione alla detenzione di armi) rilasciata per sole finalità sportive o venatorie,

per quanto possibile, in modo che l’organo competente sia obbligato a rilasciare la carta europea d’arma da fuoco anche al titolare di una licenza di porto d’armi che non sia stata rilasciata per finalità sportive o venatorie, nella misura in cui ciò sia possibile quale effetto indiretto della Direttiva.


(1)  GU L 256, pag. 51.


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