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Document 62012CN0524

    Causa C-524/12 P: Impugnazione proposta il 19 novembre 2012 dalla TeamBank AG Nürnberg avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 19 settembre 2012 , causa T-220/11, Team Bank AG Nürnberg/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    GU C 9 del 12.1.2013, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.1.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 9/33


    Impugnazione proposta il 19 novembre 2012 dalla TeamBank AG Nürnberg avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 19 settembre 2012, causa T-220/11, Team Bank AG Nürnberg/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    (Causa C-524/12 P)

    2013/C 9/56

    Lingua processuale: il tedesco

    Parti

    Ricorrente: TeamBank AG Nürnberg (rappresentante: D. Terheggen, Rechtsanwalt)

    Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    Conclusioni della ricorrente

    annullare integralmente la sentenza del Tribunale del 19 settembre 2012 nella causa T-220/11;

    mantenere integralmente le domande presentate in primo grado, in conformità al ricorso proposto dinanzi al Tribunale il 18 aprile 2011.

    Motivi e principali argomenti

    Il Tribunale ha applicato erroneamente l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario (1) in quanto ha ritenuto sussistente un rischio di confusione tra i marchi figurativi «f@ir Credit» e «FERCREDIT».

    Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale vi è una differenza visiva chiaramente riconoscibile nell’impressione d’insieme prodotta dai due segni. Va inoltre tenuto conto del fatto che i segni controversi sono relativi a servizi finanziari che normalmente producono per i loro utenti considerevoli conseguenze finanziarie. Occorre dunque partire dal presupposto che il consumatore medio esamini detti segni con particolare attenzione e vi è un elevato grado di possibilità che riconosca le differenze esistenti. Tale circostanza non è tuttavia stata sufficientemente esaminata dal Tribunale.

    Valutando correttamente tale circostanza nonché le differenze nell’impressione d’insieme prodotta dai due segni si giunge alla conclusione che non sussiste alcuna somiglianza rilevante tra i due segni.


    (1)  Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).


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