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Document 62012CN0524
Case C-524/12 P: Appeal brought on 19 November 2012 by TeamBank AG Nürnberg against the judgment of the General Court (Third Chamber) delivered on 19 September 2012 in Case T-220/11 TeamBank AG Nürnberg v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs)
Causa C-524/12 P: Impugnazione proposta il 19 novembre 2012 dalla TeamBank AG Nürnberg avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 19 settembre 2012 , causa T-220/11, Team Bank AG Nürnberg/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Causa C-524/12 P: Impugnazione proposta il 19 novembre 2012 dalla TeamBank AG Nürnberg avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 19 settembre 2012 , causa T-220/11, Team Bank AG Nürnberg/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
GU C 9 del 12.1.2013, p. 33–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 9/33 |
Impugnazione proposta il 19 novembre 2012 dalla TeamBank AG Nürnberg avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 19 settembre 2012, causa T-220/11, Team Bank AG Nürnberg/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
(Causa C-524/12 P)
2013/C 9/56
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: TeamBank AG Nürnberg (rappresentante: D. Terheggen, Rechtsanwalt)
Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni della ricorrente
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annullare integralmente la sentenza del Tribunale del 19 settembre 2012 nella causa T-220/11; |
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mantenere integralmente le domande presentate in primo grado, in conformità al ricorso proposto dinanzi al Tribunale il 18 aprile 2011. |
Motivi e principali argomenti
Il Tribunale ha applicato erroneamente l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sul marchio comunitario (1) in quanto ha ritenuto sussistente un rischio di confusione tra i marchi figurativi «f@ir Credit» e «FERCREDIT».
Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale vi è una differenza visiva chiaramente riconoscibile nell’impressione d’insieme prodotta dai due segni. Va inoltre tenuto conto del fatto che i segni controversi sono relativi a servizi finanziari che normalmente producono per i loro utenti considerevoli conseguenze finanziarie. Occorre dunque partire dal presupposto che il consumatore medio esamini detti segni con particolare attenzione e vi è un elevato grado di possibilità che riconosca le differenze esistenti. Tale circostanza non è tuttavia stata sufficientemente esaminata dal Tribunale.
Valutando correttamente tale circostanza nonché le differenze nell’impressione d’insieme prodotta dai due segni si giunge alla conclusione che non sussiste alcuna somiglianza rilevante tra i due segni.
(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).