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Document 62012CN0513

Causa C-513/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 13 novembre 2012 — Aslihan Nazli Ayalti/Repubblica federale di Germania

GU C 63 del 2.3.2013, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.3.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 63/6


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin (Germania) il 13 novembre 2012 — Aslihan Nazli Ayalti/Repubblica federale di Germania

(Causa C-513/12)

2013/C 63/10

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Berlin

Parti

Ricorrente: Aslihan Nazli Ayalti

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 41, primo comma, del Protocollo addizionale del 23 novembre 1970 all’Accordo che crea un’associazione tra la CEE e la Turchia del 2 settembre 1963, relativo alla fase transitoria dell’associazione (in prosieguo: il «protocollo addizionale») e/o l’articolo 13 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE/Turchia del 19 settembre 1980 (in prosieguo: la «decisione n. 1/80») ostino ad una norma di diritto interno, introdotta solo dopo la loro entrata in vigore, in base alla quale il primo ingresso nella Repubblica federale di Germania di un familiare di un cittadino turco, che goda del regime di cui all’articolo 6 della decisione n. 1/80, sia subordinato alla sua previa dimostrazione della capacità di comunicare in modo elementare in tedesco.

2)

In caso di risposta negativa alla prima questione, se l’articolo 7, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (1) osti alla norma di diritto interno indicata nella prima questione.


(1)  (GU L 251, pag. 12).


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