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Document 62012CN0405
Case C-405/12 P: Appeal brought on 27 August 2012 by the European Commission against the judgment of the General Court (Seventh Chamber) delivered on 14 June 2012 in Case T-338/08 Stichting Natuur en Milieu, Pesticide Action Network Europe v Commission
Causa C-405/12 P: Impugnazione proposta il 27 agosto 2012 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 14 giugno 2012 nella causa T-338/08, Stichting Natuur en Milieu, Pesticide Action Network Europe,/Commissione
Causa C-405/12 P: Impugnazione proposta il 27 agosto 2012 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 14 giugno 2012 nella causa T-338/08, Stichting Natuur en Milieu, Pesticide Action Network Europe,/Commissione
GU C 9 del 12.1.2013, p. 28–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
12.1.2013 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 9/28 |
Impugnazione proposta il 27 agosto 2012 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 14 giugno 2012 nella causa T-338/08, Stichting Natuur en Milieu, Pesticide Action Network Europe,/Commissione
(Causa C-405/12 P)
2013/C 9/46
Lingua processuale: l’olandese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: P. Oliver, J.-P. Keppenne, G. Valero Jordana, P. van Nuffel, agenti).
Altre parti nel procedimento:
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Stichting Natuur en Milieu, |
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Pesticide Action Network Europe, |
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Repubblica di Polonia, |
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Consiglio dell’Unione europea |
Conclusioni
La ricorrente chiede alla Corte:
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di annullare la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 14 giugno 2012 nella causa T-338/08; |
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di valutare la questione nel merito e di respingere i ricorsi di annullamento delle decisioni della Commissione del 1o luglio 2008; e |
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di condannare le ricorrenti nella causa T-338/08 alle spese sostenute dalla Commissione nel presente procedimento nonché nel procedimento dinanzi al Tribunale. |
Motivi e principali argomenti
Il primo motivo della ricorrente coincide con quello dedotto nella causa C-403/12 P.
Con il secondo motivo la Commissione fa valere, in subordine, che il Tribunale ha interpretato erroneamente l’ambito di applicazione dell’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus (1), alla luce dell’articolo 2, paragrafo 2, secondo comma della convenzione medesima, avendo dichiarato che il regolamento (CE) n. 149/2008 (2) non sarebbe stato adottato dalla Commissione «nell’esercizio di poteri legislativi», ai sensi del citato articolo 2, paragrafo 2, secondo comma.
(1) Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998, sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, approvata con decisione del Consiglio del 17 febbraio 2005, 2005/370/CE (GU L124, pag. 19).
(2) Regolamento (CE) n. 149/2008, della Commissione, del 29 gennaio 2008, che modifica il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e definisce gli allegati II, III e IV, che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti compresi nell'allegato I del suddetto regolamento (GU L 58, pag. 1).