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Document 62012CN0402

    Causa C-402/12 P: Impugnazione proposta il 24 agosto 2012 dal Parlamento europeo avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 14 giugno 2012 nella causa T-396/09, Vereniging Milieudefensie, Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commissione

    GU C 9 del 12.1.2013, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    12.1.2013   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 9/26


    Impugnazione proposta il 24 agosto 2012 dal Parlamento europeo avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 14 giugno 2012 nella causa T-396/09, Vereniging Milieudefensie, Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commissione

    (Causa C-402/12 P)

    2013/C 9/43

    Lingua processuale: l’olandese

    Parti

    Ricorrente: Parlamento europeo (rappresentanti: L. Visaggio e G. Corstens, agenti).

    Altre parti nel procedimento:

     

    Vereniging Milieudefensie,

     

    Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht,

     

    Commissione europea

     

    Regno dei Paesi Bassi,

     

    Consiglio dell’Unione europea

    Conclusioni

    Il ricorrente chiede alla Corte:

    di annullare la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 14 giugno 2012 nella causa T-396/09;

    pronunciandosi nel merito, di respingere integralmente il ricorso delle ricorrenti in primo grado;

    di condannare le ricorrenti in primo grado alle spese della presente impugnazione.

    Motivi e principali argomenti

    Il Parlamento ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto dichiarando di poter raffrontare la validità del regolamento (CE) n. 1367/2006 (1) all’articolo 9, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus (2), sebbene siffatta disposizione non abbia efficacia diretta. Il Parlamento afferma che tale giudizio del Tribunale si fonda su un’interpretazione fondamentalmente erronea sia della giurisprudenza costante relativa alla possibilità per i singoli di invocare le disposizioni di una convenzione internazionale al fine di contestare la validità di un atto dell’Unione europea, sia della natura e della portata degli obblighi internazionali su cui verte la presente causa.

    In concreto, il Tribunale ha applicato la giurisprudenza derivante dalle sentenze e «Fediol» (3) e «Nakajima» (4), ma ha trascurato il fatto che siffatta giurisprudenza — che del resto è rimasta sinora limitata ad un numero estremamente ridotto di cause — può essere applicata unicamente in via eccezionale e in circostanze molto specifiche. Nella sentenza impugnata il Tribunale non si è neppure preoccupato di verificare se siffatte circostanze ricorressero effettivamente nella fattispecie in esame e in ogni caso non ha tenuto conto del carattere eccezionale della giurisprudenza menzionata.


    (1)  Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU L 264, pag. 13).

    (2)  Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998, sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, approvata con decisione del Consiglio del 17 febbraio 2005, 2005/370/CE (GU L 124, pag. 19).

    (3)  Sentenza della Corte di giustizia del 22 giugno 1989, Fediol/Commissione, 70/87, Racc. pag. 1825.

    (4)  Sentenza della Corte di giustizia del 7 maggio 1991, Nakajima/Consiglio, C-69/89, Racc. pag. I-2169.


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