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Document 62012CN0383

    Causa C-383/12 P: Impugnazione proposta l' 8 agosto 2012 dalla Environmental Manufacturing LLP avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 22 maggio 2012 , causa T-570/10, Environmental Manufacturing LLP/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    GU C 331 del 27.10.2012, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    27.10.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 331/13


    Impugnazione proposta l'8 agosto 2012 dalla Environmental Manufacturing LLP avverso la sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 22 maggio 2012, causa T-570/10, Environmental Manufacturing LLP/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

    (Causa C-383/12 P)

    (2012/C 331/21)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrente: Environmental Manufacturing LLP (rappresentanti: S. Malynicz, Barrister, M. Atkins, Solicitor, K. Shadbolt, Trade Mark Attorney)

    Altra parte nel procedimento: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Società Elmar Wolf

    Conclusioni della ricorrente

    La sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) nella causa T-570/10, del 22 maggio 2012, va annullata e la Corte deve statuire definitivamente sulla controversia.

    L’Ufficio e l’interveniente sopporteranno le proprie spese e quelle sostenute dalla ricorrente.

    Motivi e principali argomenti

    Secondo la sentenza della Corte nella causa C-252/2007, del 27 novembre 2008, Intel Corporation, Racc. pag. I-8823, la prova che l’uso del marchio posteriore rechi o possa recare pregiudizio al carattere distintivo del marchio anteriore richiede che siano dimostrati una modifica del comportamento economico del consumatore medio dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio anteriore è registrato dovuta all’uso del marchio posteriore o un rischio serio che una tale modifica si produca in futuro. Il Tribunale, erroneamente non ha richiesto tale prova e ha invece concluso che essa è sufficiente solo ove risulti indebolita l’idoneità del marchio anteriore a identificare come provenienti dal titolare di detto marchio i prodotti o i servizi per i quali è stato registrato e viene utilizzato, per il fatto che l’uso del marchio posteriore fa disperdere l’identità del marchio anteriore e la corrispondente presa esercitata nella mente del pubblico.


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