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Document 62012CN0374

    Causa C-374/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 6 agosto 2012 — Valimar OOD/Nachalnik na Mitnitsa Varna

    GU C 311 del 13.10.2012, p. 6–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    13.10.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 311/6


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Varhoven administrativen sad (Bulgaria) il 6 agosto 2012 — Valimar OOD/Nachalnik na Mitnitsa Varna

    (Causa C-374/12)

    2012/C 311/07

    Lingua processuale: il bulgaro

    Giudice del rinvio

    Varhoven administrativen sad

    Parti

    Ricorrente: Valimar OOD

    Convenuto: Nachalnik na Mitnitsa Varna

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’articolo 11, paragrafi 9 e 10, prima frase, del regolamento (CE) n. 384/1996 (1) del Consiglio del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [attualmente regolamento (CE) n. 1225/2009 (2) del Consiglio] (in prosieguo: il «regolamento base»), in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafi 8 e 9 di tale regolamento, debba essere interpretato nel senso che, qualora non sia stato dimostrato alcun cambiamento delle circostanze ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, tali disposizioni prevalgono su qualsiasi potere implicito delle istituzioni risultante dall’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento base in sede di determinazione del prezzo all’esportazione, incluso — come nel caso del regolamento (CE) n. 1279/2007 (3) del Consiglio — il potere implicito delle istituzioni di effettuare una valutazione prospettica sull’attendibilità dei prezzi d’esportazione della Severstal-Metiz, procedendo ad un confronto con i prezzi minimi in conformità dell’impegno sui prezzi e con i prezzi di vendita nei paesi terzi. Se incida sulla soluzione di tale questione il fatto che, come nel caso della Severstal-Metiz e del regolamento (CE) n. 1279/2007 del Consiglio, le istituzioni, nell’esercitare i loro poteri in relazione alla valutazione del carattere duraturo del cambiamento delle circostanze attinenti all’esistenza di un dumping ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento base, decidano di modificare le misure antidumping (di ridurre il dazio).

    2)

    Se, dalla soluzione della prima questione risulti che, in presenza delle circostanze descritte nella parte del regolamento (CE) n. 1279/2007 del Consiglio concernente la determinazione del prezzo all’esportazione, nonché alla luce del fatto che in tale regolamento non è stato dimostrato espressamente un cambiamento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 9, del regolamento base, cambiamento che giustificherebbe l’applicazione di un nuovo metodo, la Commissione avrebbe dovuto applicare il metodo di determinazione del prezzo all’esportazione impiegato nell’ambito dell’inchiesta originaria, nella specie quello di cui all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento base.

    3)

    Tenuto conto delle soluzioni della prima e della seconda questione: se il regolamento (CE) n. 1279/2007 del Consiglio, nella parte concernente la determinazione e l’imposizione delle misure antidumping individuali in relazione alle importazioni di funi e cavi d’acciaio prodotti dalla Severstal-Metiz, sia stato adottato in violazione dell’articolo 11, paragrafi 9 e 10, in combinato disposto con l’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ovvero sulla base di un fondamento giuridico invalido, e, in quanto tale esso, limitatamente a siffatta parte, debba essere considerato invalido.


    (1)  Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1).

    (2)  Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51).

    (3)  Regolamento (CE) n. 1279/2007 del Consiglio, del 30 ottobre 2007, che impone un dazio antidumping definitivo su alcuni tipi di funi e di cavi di ferro o d’acciaio originari della Federazione russa e che abroga le misure antidumping sulle importazioni di alcuni tipi di funi e di cavi di ferro o d’acciaio originari della Thailandia e della Turchia (GU L 285 del 31.10.2007, pag. 1).


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