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Document 62012CN0350

Causa C-350/12 P: Impugnazione proposta il 24 luglio 2012 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 4 maggio 2012 , causa T-529/09, Sophie in ’t Veld/Consiglio dell'Unione europea

GU C 303 del 6.10.2012, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.10.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 303/16


Impugnazione proposta il 24 luglio 2012 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 4 maggio 2012, causa T-529/09, Sophie in ’t Veld/Consiglio dell'Unione europea

(Causa C-350/12 P)

2012/C 303/29

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: P. Berman, B. Driessen, Cs. Fekete, agenti)

Altre parti nel procedimento: Sophie in ’t Veld, Commissione europea

Conclusioni del ricorrente

annullare la sentenza impugnata del Tribunale;

statuire in via definitiva sulle questioni che formano oggetto dell’impugnazione;

e

condannare la ricorrente nella causa T-529/09 a pagare le spese sostenute dal Consiglio in tale procedimento, nonché nel presente procedimento di impugnazione.

Motivi e principali argomenti

La presente impugnazione riguarda l’interpretazione delle eccezioni relative alla tutela dell’interesse pubblico in ordine alle relazioni internazionali e alla tutela della consulenza legale. Tali eccezioni al diritto di accesso del pubblico sono definite rispettivamente come eccezioni assolute all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), primo trattino, e come un’eccezione qualificata all’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento (1).

Il Consiglio deduce che il Tribunale ha commesso quattro errori nella sua interpretazione delle suddette eccezioni.

In primo luogo, il Tribunale commette un errore nel considerare che una divergenza sulla scelta del fondamento giuridico non possa nuocere agli interessi dell’Unione europea nelle relazioni internazionali (primo capo del primo motivo). Le divergenze, tra le istituzioni, sulle competenze dell’Unione e sulla scelta del fondamento giuridico sono strettamente connesse ai conflitti sui contenuti degli accordi internazionali. Le divergenze sulle competenze tra le istituzioni possono, inoltre, avere un impatto sulla posizione negoziale dell’Unione, influire negativamente sulla sua credibilità come partner nei negoziati e compromettere l’esito dei negoziati.

In secondo luogo, il Tribunale ha applicato un criterio di esame sbagliato e ha sostituito la valutazione del Consiglio sulla rilevanza del documento in questione per le relazioni internazionali con la propria valutazione (secondo capo del primo motivo). In ordine alla tutela dell’interesse pubblico in materia di relazioni internazionali il criterio di esame è quello che attribuisce un “ampio potere discrezionale” all’istituzione interessata, anziché richiedere la prova di un pregiudizio “effettivo e concreto”. Il Tribunale ha commesso un errore di diritto nell’effettuare un esame completo della motivazione del Consiglio, applicando il requisito relativo al pregiudizio “effettivo e concreto”, e, così facendo, sostituendo la valutazione del Consiglio sulle conseguenze della divulgazione del documento per la politica estera con la propria valutazione.

In terzo luogo, il Tribunale ha commesso un errore di diritto per non avere considerato il contenuto sensibile del parere giuridico richiesto e le particolari circostanze predominanti al momento della richiesta di accesso (primo capo del secondo motivo). La questione trattata nel parere giuridico attiene a delicati negoziati internazionali, ancora in corso al momento in cui è stato richiesto l’accesso, in cui erano in gioco interessi essenziali e vitali nel campo della cooperazione transatlantica per la prevenzione e la lotta al terrorismo e al finanziamento del terrorismo e in cui la questione della scelta del fondamento giuridico, affrontata nel parere giuridico, era oggetto di divergenze tra le istituzioni. Il Tribunale non ha considerato tali caratteristiche particolari della consulenza legale.

Infine, il Tribunale ha erroneamente equiparato la negoziazione e la conclusione di un accordo internazionale alle attività legislative delle istituzioni al fine di applicare il criterio dell’interesse pubblico prevalente (secondo capo del secondo motivo). Così facendo, il Tribunale non ha preso in considerazione le importanti differenze tra la negoziazione di accordi internazionali, in cui la partecipazione del pubblico è necessariamente ristretta visti gli interessi strategici e tattici in gioco, e la conclusione ed attuazione di siffatti accordi.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43).


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