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Document 62012CN0313

Causa C-313/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana (Italia) il 28 giugno 2012 — Giuseppa Romeo/Regione Siciliana

GU C 295 del 29.9.2012, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

29.9.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 295/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana (Italia) il 28 giugno 2012 — Giuseppa Romeo/Regione Siciliana

(Causa C-313/12)

2012/C 295/29

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte dei Conti — Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

Parti nella causa principale

Ricorrente: Giuseppa Romeo

Convenuta: Regione Siciliana

Questioni pregiudiziali

1)

Se un giudice nazionale, grazie ad una normativa nazionale la quale per situazioni esclusivamente interne rinvii al diritto europeo, possa interpretare ed applicare le norme e i principi di tale diritto discostandosene, o falsamente applicarli rispetto all’interpretazione datane dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

2)

Se, ai sensi dell’art. 3 della legge 241/1990 e dell’art. 3 della legge regionale della Sicilia 10/1991, in relazione all’art. 1 della legge 241/90, che obbliga l’amministrazione italiana ad applicare i principi dell’ordinamento dell’Unione europea, in coerenza con l’obbligo di motivazione degli atti della pubblica amministrazione previsto dall’art. 296, comma 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dall’art. 41, comma 2, lett. c), della Carta sui diritti fondamentali dell’Unione europea, sia compatibile con il diritto dell’Unione europea l’interpretazione e l’applicazione delle predette norme nazionali, secondo la quale gli atti paritetici, ossia inerenti diritti soggettivi, comunque vincolati, in materia pensionistica, possano sfuggire all’obbligo di motivazione, e se questo caso si configuri come violazione di una forma sostanziale del provvedimento amministrativo.

3)

Se l’art. 21 octies, comma 2, primo alinea, della legge 241/1990, così come interpretato dalla giurisprudenza amministrativa, in relazione all’obbligo di motivazione dell’atto amministrativo sancito dall’art. 3 della medesima legge 241/1990 e dalla legge regionale Sicilia 10/1991, in coerenza con l’obbligo di motivazione degli atti della pubblica amministrazione previsto dall’art. 296, comma 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dall’art. 41, comma 2, lett. c), della Carta sui diritti fondamentali dell’Unione europea, sia compatibile con l’art. 1 della legge 241/1990, ove si prevede l’obbligo dell’amministrazione di applicazione dei principi dell’ordinamento dell’Unione europea, e conseguentemente sia compatibile ed ammissibile l’interpretazione e l’applicazione della possibilità per l’amministrazione di integrare la motivazione del provvedimento amministrativo in sede processuale.


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