Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012CN0290

Causa C-290/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli (Italia) l’ 11 giugno 2012 — Oreste Della Rocca/Poste Italiane SpA

GU C 243 del 11.8.2012, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.8.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 243/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli (Italia) l’11 giugno 2012 — Oreste Della Rocca/Poste Italiane SpA

(Causa C-290/12)

2012/C 243/17

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale di Napoli

Parti nella causa principale

Ricorrente: Oreste Della Rocca

Convenuto: Poste Italiane SpA

Questioni pregiudiziali

1)

se tenuto conto anche dell’inciso di cui al punto 36 dell’Ordinanza della Corte di Giustizia del 15 settembre 2010 (procedimento C-386/09, Briot), la direttiva 1999/70/CE (1), segnatamente la clausola 2, faccia riferimento anche al rapporto di lavoro a termine tra lavoratore somministrato ed agenzia di lavoro interinale ovvero tra lavoratore somministrato ed utilizzatore e quindi se la direttiva 1999/70/CE regolamenti detti rapporti;

2)

se, in assenza di altre misure ostative, una disposizione che consenta la apposizione del termine al contratto di lavoro con agenzia di lavoro interinale, nonché la sua reiterazione, sulla base di esigenze tecniche organizzative o produttive non della agenzia ed in relazione allo specifico rapporto di lavoro a termine, ma sulla base di esigenze generali del somministrato, slegate dallo specifico rapporto di lavoro, soddisfi i requisiti di cui alla clausola 5, comma 1, lett. a) della direttiva 1999/70/CE, ovvero possa costituire una elusione della direttiva stessa; se le esigenze oggettive di cui alla clausola 5, comma 1, lett. a), della direttiva 1999/70/CE debbano essere cristallizzate in un documento e debbano riguardare lo specifico rapporto di lavoro a termine e la sua reiterazione, per cui il riferimento alle esigenze oggettive generali che hanno giustificato la stipula del contratto di somministrazione siano inidonee o meno a soddisfare la prescrizione di cui alla clausola 5, lettera a);

3)

se la clausola 5 della direttiva 1999/70/CE osti a che le conseguenze dell’abuso siano poste a carico di soggetto terzo, nel caso di specie l’utilizzatore.


(1)  GU L 175, pag. 43


Top