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Document 62012CN0279
Case C-279/12: Reference for a preliminary ruling from Upper Tribunal (United Kingdom) made on 4 June 2012 — Fish Legal, Emily Shirley v The Information Commissioner, United Utilities, Yorkshire Water and Southern Water
Causa C-279/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Regno Unito) il 4 giugno 2012 — Fish Legal, Emily Shirley/The Information Commissioner, United Utilities, Yorkshire Water e Southern Water
Causa C-279/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Regno Unito) il 4 giugno 2012 — Fish Legal, Emily Shirley/The Information Commissioner, United Utilities, Yorkshire Water e Southern Water
GU C 250 del 18.8.2012, p. 9–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.8.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 250/9 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Regno Unito) il 4 giugno 2012 — Fish Legal, Emily Shirley/The Information Commissioner, United Utilities, Yorkshire Water e Southern Water
(Causa C-279/12)
2012/C 250/17
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Upper Tribunal
Parti
Ricorrente: Fish Legal, Emily Shirley
Convenuto: The Information Commissioner, United Utilities, Yorkshire Water e Southern Water
Questioni pregiudiziali
Articolo 2, punto 2, lettera b), della direttiva 2003/4/CE (1)
1) |
Se, nel valutare se una persona fisica o giuridica «svolg(a) funzioni di pubblica amministrazione ai sensi della legislazione nazionale», trovi applicazione il solo diritto nazionale e l’analisi vada effettuata a livello puramente nazionale. |
2) |
In caso di risposta negativa, quali criteri di diritto dell’Unione possano essere impiegati o meno per determinare se:
|
Articolo 2, punto 2, lettera c), della direttiva 2003/4/CE
3) |
Cosa si intenda con persona «sotto il controllo di un organismo o di una persona di cui all’articolo 2, punto 2, lettera a) o b)». In particolare, quali siano la natura, la forma e il grado di controllo richiesti e quali criteri possano essere utilizzati o meno per ravvisare tale controllo. |
4) |
Se un’«emanazione dello Stato» [ai sensi del punto 20 della sentenza Foster/British Gas plc (causa C-188/89)] sia necessariamente una persona di cui all’articolo 2, punto 2, lettera c). |
Articolo 2, punto 2, lettere b) e c)
5) |
Se, qualora una persona rientri nell’ambito di applicazione di una o dell’altra disposizione con riguardo a qualcuna delle sue funzioni, responsabilità o servizi, l’obbligo di fornire informazioni ambientali sia limitato alle informazioni inerenti a tali funzioni, responsabilità o servizi o se esso si estenda a tutte le informazioni ambientali a qualunque titolo detenute. |
(1) Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41, pag. 26).