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Document 62012CN0279

    Causa C-279/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Regno Unito) il 4 giugno 2012 — Fish Legal, Emily Shirley/The Information Commissioner, United Utilities, Yorkshire Water e Southern Water

    GU C 250 del 18.8.2012, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.8.2012   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 250/9


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upper Tribunal (Regno Unito) il 4 giugno 2012 — Fish Legal, Emily Shirley/The Information Commissioner, United Utilities, Yorkshire Water e Southern Water

    (Causa C-279/12)

    2012/C 250/17

    Lingua processuale: l'inglese

    Giudice del rinvio

    Upper Tribunal

    Parti

    Ricorrente: Fish Legal, Emily Shirley

    Convenuto: The Information Commissioner, United Utilities, Yorkshire Water e Southern Water

    Questioni pregiudiziali

    Articolo 2, punto 2, lettera b), della direttiva 2003/4/CE  (1)

    1)

    Se, nel valutare se una persona fisica o giuridica «svolg(a) funzioni di pubblica amministrazione ai sensi della legislazione nazionale», trovi applicazione il solo diritto nazionale e l’analisi vada effettuata a livello puramente nazionale.

    2)

    In caso di risposta negativa, quali criteri di diritto dell’Unione possano essere impiegati o meno per determinare se:

    i)

    la funzione in esame sia sostanzialmente una funzione «di pubblica amministrazione»;

    ii)

    il diritto nazionale abbia, nella sostanza, investito tale persona di detta funzione.

    Articolo 2, punto 2, lettera c), della direttiva 2003/4/CE

    3)

    Cosa si intenda con persona «sotto il controllo di un organismo o di una persona di cui all’articolo 2, punto 2, lettera a) o b)». In particolare, quali siano la natura, la forma e il grado di controllo richiesti e quali criteri possano essere utilizzati o meno per ravvisare tale controllo.

    4)

    Se un’«emanazione dello Stato» [ai sensi del punto 20 della sentenza Foster/British Gas plc (causa C-188/89)] sia necessariamente una persona di cui all’articolo 2, punto 2, lettera c).

    Articolo 2, punto 2, lettere b) e c)

    5)

    Se, qualora una persona rientri nell’ambito di applicazione di una o dell’altra disposizione con riguardo a qualcuna delle sue funzioni, responsabilità o servizi, l’obbligo di fornire informazioni ambientali sia limitato alle informazioni inerenti a tali funzioni, responsabilità o servizi o se esso si estenda a tutte le informazioni ambientali a qualunque titolo detenute.


    (1)  Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GU L 41, pag. 26).


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