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Document 62012CN0252
Case C-252/12: Reference for a preliminary ruling from Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (United Kingdom) made on 16 May 2012 — Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd, Specsavers Optical Superstores Ltd v Asda Stores Ltd
Causa C-252/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito) il 16 maggio 2012 — Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd, Specsavers Optical Superstores Ltd/Asda Stores Ltd
Causa C-252/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito) il 16 maggio 2012 — Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd, Specsavers Optical Superstores Ltd/Asda Stores Ltd
GU C 227 del 28.7.2012, p. 13–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
28.7.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 227/13 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Regno Unito) il 16 maggio 2012 — Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd, Specsavers Optical Superstores Ltd/Asda Stores Ltd
(Causa C-252/12)
2012/C 227/18
Lingua processuale: l'inglese
Giudice del rinvio
Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division)
Parti
Ricorrenti: Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd, Specsavers Optical Superstores Ltd
Convenuta: Asda Stores Ltd
Questioni pregiudiziali
1) |
Se, quando un imprenditore commerciale ha registrato separatamente come marchi comunitari
utilizzandoli insieme, tale uso equivalga all’uso del marchio costituito dal segno grafico ai fini degli articoli 15 e 51 del regolamento n. 207/2009 (1). In caso di risposta affermativa, come deve essere valutata la questione dell’uso del marchio costituito dal segno grafico. |
2) |
Se, a tal fine, rilevi che:
|
3) |
Se la risposta ai quesiti A e B dipenda dal fatto che il segno grafico e le parole vengono percepite dal consumatore medio come (i) segni separati; o come (ii) aventi ciascuno un ruolo distintivo autonomo. In caso affermativo, in che modo ciò accada. |
4) |
Se, quando un marchio comunitario non è registrato a colori ma il titolare lo abbia utilizzato in modo estensivo in un determinato colore o in una determinata combinazione di colori così da essere associato, nella memoria di una parte significativa del pubblico (in una parte, ma non in tutta l’Unione) a tale colore o a tale combinazione di colori, il colore o i colori nei quali la convenuta utilizza il segno contestato rilevi nel quadro della valutazione complessiva (i) del rischio di confusione ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), o (ii) dell’indebito vantaggio ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009. In caso affermativo, in che modo ciò accada. |
5) |
In caso di risposta affermativa, se rientri nella valutazione globale il fatto che la convenuta stessa venga associata nella memoria di una parte considerevole del pubblico con il colore o la particolare combinazione di colori che sta usando per il segno contestato. |
(1) GU L 78, pag. 1.