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Document 62012CN0205

Causa C-205/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgio) il 30 aprile 2012 — Essent Belgium NV/Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG)

GU C 227 del 28.7.2012, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.7.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 227/8


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgio) il 30 aprile 2012 — Essent Belgium NV/Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG)

(Causa C-205/12)

2012/C 227/13

Lingua processuale: l’olandese

Giudice del rinvio

Rechtbank van eerste aanleg te Brussel

Parti

Ricorrente: Essent Belgium NV

Resistente: Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG)

Altra parte nel procedimento: Vlaamse Gewest

Questioni pregiudiziali

1)

Se una normativa nazionale come quella contenuta nel decreto fiammingo del 17 luglio 2000, recante l’organizzazione del mercato dell’elettricità, come attuato dal decreto del governo delle Fiandre del 5 marzo 2004, modificato dal decreto del governo delle Fiandre del 25 febbraio 2005 sulla promozione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili e dal decreto del governo delle Fiandre dell’8 luglio 2005 che modifica il decreto del governo delle Fiandre del 5 marzo 2004 sulla promozione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili e il decreto del governo delle Fiandre del 29 marzo 2002 sugli obblighi di servizio pubblico per la promozione dell’uso razionale dell’energia, per cui

a fornitori di elettricità a consumatori finali collegati alla rete di distribuzione o alla rete di trasmissione viene imposto l’obbligo di presentare annualmente all’autorità di regolamentazione un certo numero di certificati di elettricità verde (articolo 23 del citato decreto);

a fornitori di elettricità a consumatori finali collegati alla rete di distribuzione o alla rete di trasmissione viene irrogata una sanzione pecuniaria amministrativa ad opera dell’Autorità di regolamentazione fiamminga per il mercato dell’elettricità e del gas (VREG), se siffatto fornitore non ha presentato un numero sufficiente di certificati di elettricità verde al fine di soddisfare un obbligo imposto in materia di quote relativo ai certificati di elettricità verde (articolo 37, §2, del citato decreto);

è esplicitamente stabilito che le garanzie di origine provenienti da altri paesi a determinate condizioni possono essere accettate al fine del soddisfacimento dell’obbligo in materia di quote (articolo 15quater, §2, del decreto del governo delle Fiandre del 5 marzo 2004, come applicabile al presente procedimento)

l’Autorità di regolamentazione non può o non vuole prendere in considerazione garanzie di origine provenienti dalla Norvegia e dalla Danimarca, in mancanza di misure di attuazione ad opera del governo delle Fiandre, che ha riconosciuto l’uguaglianza o l’equivalenza del rilascio di siffatti certificati (articolo 25 del citato decreto e articolo 15quater, §2, del decreto del 5 marzo 2004), senza che l’uguaglianza o l’equivalenza sia stata concretamente verificata dall’Autorità di regolamentazione;

di fatto, per tutto il periodo in cui era in vigore il decreto del 17 luglio 2000 venivano presi in considerazione unicamente certificati per la produzione di energia verde prodotta nella regione delle Fiandre al fine di verificare se fosse soddisfatto l’obbligo in materia di quote, mentre per i fornitori di elettricità ai consumatori finali collegati alla rete di distribuzione o alla rete di trasmissione non esisteva alcuna possibilità di dimostrare che le garanzie di origine presentate provenienti da altri Stati membri dell’Unione europea soddisfacevano alla condizione dell’esistenza di garanzie uguali o equivalenti per il rilascio di siffatti certificati,

sia compatibile con l’articolo 34 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e con l’articolo 11 dell’Accordo SEE e/o con l’articolo 36 di questo trattato e l’articolo 13 dell’Accordo SEE.

2)

Se una normativa nazionale come quella di cui alla prima questione sia compatibile con l’articolo 5 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità (1), attualmente abrogata.

3)

Se una normativa nazionale come quella di cui alla prima questione sia compatibile con il principio di uguaglianza e con il divieto di discriminazione, sanciti tra l’altro all’articolo 18 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e all’articolo 3 della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (2), attualmente abrogata.


(1)  GU L 283, pag. 33.

(2)  GU L 176, pag. 37.


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