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Document 62012CN0171

Causa C-171/12 P: Impugnazione proposta l' 11 aprile 2012 dalla Carrols Corp. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 1 °febbraio 2012 , causa T-291/09, Carrols Corp./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e sig. Giulio Gambettola

GU C 174 del 16.6.2012, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 174/19


Impugnazione proposta l'11 aprile 2012 dalla Carrols Corp. avverso la sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) 1o febbraio 2012, causa T-291/09, Carrols Corp./Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e sig. Giulio Gambettola

(Causa C-171/12 P)

2012/C 174/30

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Carrols Corp. (rappresentante: I. Temiño Ceniceros, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) e sig. Giulio Gambettola

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia

Annullare la sentenza del Tribunale del 1o febbraio 2012 nella causa T-291/09;

Accogliere tutte le richieste presentate in primo grado.

Motivi e principali argomenti

Violazione del diritto dell’Unione da parte del Tribunale attuato nella violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 (1) e della giurisprudenza che lo interpreta

Nella sentenza impugnata il Tribunale conclude che «per quanto riguarda l’identità dei segni in questione, essa non può dimostrare la malafede dell’interveniente in mancanza di ogni altro pertinente elemento».

La sentenza della Corte di giustizia dell'11 giugno 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07; Racc. pag. I-4893), infatti, pone in evidenza che «l’esistenza della malafede del richiedente (…) dev’essere valutata globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti del caso di specie» (punto 37 della menzionata sentenza). Ciò nondimeno, il Tribunale ha scorrettamente analizzato ogni fatto individualmente e isolatamente, trascurando la visione complessiva e aumentando ingiustificatamente l’onere probatorio a carico del ricorrente a scapito del suo diritto ad un’effettiva tutela giuridica.


(1)  Regolamento del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag, 1).


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