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Document 62012CN0156

Causa C-156/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgerichts Salzburg (Austria) il 30 marzo 2012 — GREP GmbH/Freistaat Bayern

GU C 194 del 30.6.2012, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.6.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 194/9


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesgerichts Salzburg (Austria) il 30 marzo 2012 — GREP GmbH/Freistaat Bayern

(Causa C-156/12)

2012/C 194/14

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Landesgerichts Salzburg

Parti

Attore: Freistaat Bayern.

Convenuta: GREP GmbH.

Interveniente: Revisor beim Landesgericht Salzburg

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 51, primo comma, prima frase, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea vada interpretato nel senso che rientrano nell’ambito di applicazione della Carta anche le decisioni adottate nell’ambito di un procedimento di exequatur in uno Stato membro ai sensi degli articoli 38 e segg. del regolamento (CE) n. 44/2001 (1).

2)

a)

In caso di risposta affermativa, se il principio sancito dall’articolo 47 della Carta relativo al diritto a un’effettiva tutela giurisdizionale comprenda il diritto all’esonero dal pagamento delle spese giudiziarie, in particolare, di una tassa forfettaria da riscuotere alla presentazione del ricorso e/o dei compensi previsti per l’assistenza legale in un procedimento come quello menzionato sub 1).

b)

Se ciò valga anche per il procedimento esecutivo da svolgersi ai sensi del diritto nazionale o, quantomeno, per il procedimento di impugnazione riguardante, al contempo, anche l’autorizzazione all’esecuzione, nei casi in cui il giudice abbia deciso congiuntamente in merito sia alla domanda di exequatur sia all’autorizzazione all'esecuzione.

3)

Se dall’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001 e/o dall’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU sorga un diritto all’assistenza legale (gratuito patrocinio) nel senso sopra indicato, perlomeno in subordine, qualora il diritto nazionale preveda l'obbligo di assistenza da parte di un avvocato ai fini dell’esperimento dei rimedi giurisdizionali ivi previsti (in concreto, di un ricorso).


(1)  Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 12, pag. 1).


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