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Document 62012CN0141
Case C-141/12: Reference for a preliminary ruling from the Rechtbank Middelburg (Netherlands) lodged on 20 March 2012 — Y.S. v Minister voor Immmmigratie, Integratie en Asiel
Causa C-141/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Middelburg (Paesi Bassi) il 20 marzo 2012 — Y.S./Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel
Causa C-141/12: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Middelburg (Paesi Bassi) il 20 marzo 2012 — Y.S./Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel
GU C 157 del 2.6.2012, p. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
2.6.2012 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 157/3 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Middelburg (Paesi Bassi) il 20 marzo 2012 — Y.S./Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel
(Causa C-141/12)
2012/C 157/04
Lingua processuale: l'olandese
Giudice del rinvio
Rechtbank Middelburg
Parti
Ricorrente: Y.S.
Convenuto: Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel
Questioni pregiudiziali
1) |
Se i dati contenuti nella minuta dell’interessato e che riguardano tale persona siano dati personali ai sensi dell’articolo 2, lettera a) della direttiva sulla privacy (1). |
2) |
Se l’analisi giuridica contenuta nella minuta sia un dato personale ai sensi della disposizione sopra menzionata. |
3) |
Qualora la Corte confermi che i dati di cui sopra sono dati personali, se il soggetto/l’organo che li elabora sia dunque tenuto a consentire l’accesso a detti dati, ai sensi dell’articolo 12 della direttiva sulla privacy e dell’articolo 8, secondo paragrafo, della Carta dell’Unione europea (2). |
4) |
Se, in siffatto contesto, la persona interessata a questo riguardo possa anche invocare direttamente l’articolo 41, secondo paragrafo, lettera b), della Carta dell’Unione europea e, in tal caso, se l’inciso in esso contenuto «nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza del processo decisionale» debba essere interpretato nel senso che il diritto di accesso alla minuta può essere negato per tale motivo. |
5) |
Allorché la persona interessata chiede di prendere visione della minuta, se il soggetto/l’organo che li elabora debba fornire una copia di tale documento per soddisfare il diritto di accesso. |
(1) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31).
(2) Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU 2000, C 364, pag. 1).